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Quadro sinottico: TARSU – TIA/1 – TIA/2 - TARES

Istituzione della tassa

Attivazione del servizio

Presupposto

Esclusioni

Soggetti passivi

Soggetti responsabili

Inizio occupazione o detenzione

Cessazione dell’occupazione o detenzione

Commisurazione

Tariffe

Deliberazioni

Agevolazioni

Regolamenti

Denunce

Accertamenti

Riscossione

Poteri dei Comuni 

Funzionario responsabile

Rimborsi

Sanzioni 

Interessi

Tassa Giornaliera 

Contenzioso tributario

Disposizioni transitorie

Natura giuridica


QUADRO SINOTTICO

 

ARGOMENTO

TARSU

TIA/1

TIA/2

TARES

NOTE

 

 

NORMATIVA

D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)

 

D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997

(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)

 

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006

(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)

 

Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUZIONE DELLA TASSA

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni i Comuni devono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l’osservanza delle prescrizioni e dei criteri previsti dalla presente normativa.

 

(art. 58)

 

 

I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura di provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l’istituzione di una tariffa. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte, a qualunque uso adibiti.

(Art. 49)

La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall’art. 15 D.Lgs.. n. 36 del 16/01/2003.

 

(Art. 238, co. 1)

Dall’ 01/01/2013 è istituito in tutti i Comuni il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

La TARSU è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i Comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2.

(Art. 49, co. 1, D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997)


QUADRO SINOTTICO

 

ARGOMENTO

TARSU

TIA/1

TIA/2

TARES

NOTE

 

 

NORMATIVA

D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)

D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997

(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006

(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)

Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Nel regolamento del servizio di nettezza urbana sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell’eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi. Si possono determinare i perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la tassa è ridotta al 40%.

 

(Art. 59)

In via sperimentale, i Comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui all’art. 49, comma 1. E’ fatta salva l’applicazione del tributo ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992.

 

(Art. 49, co. 16 e 17)

Le Autorità d’ambito approvano e presentano all’Autorità di cui all’art. 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l’integrale copertura dei costi.

 

(Art. 238, co. 5)

Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

(Art. 14, co. 2 e 19)

E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.

(Art. 14, co. 28, L. n. 214/2011 cit.)


QUADRO SINOTTICO

 

ARGOMENTO

TARSU

TIA/1

TIA/2

TARES

NOTE

 

 

NORMATIVA

D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)

D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997

(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006

 (in G.U. n. 88 del 14/04/2006)

Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPPOSTO

La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle arre scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.

 

(Art. 62)

La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone nel territorio comunale.

 

(Art. 49, comma 3)

Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibito, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa.

 

(Art. 238, co. 1)

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

 

(Art. 14, co. 3)

A partire dal 2013, nei Comuni sarà applicato un nuovo tributo, destinato a prendere il posto di tutti gli attuali prelievi sui rifiuti (TARSU, TIA/1 E TIA/2). Si tratta di un tributo che accorpa in realtà una tassa, a fronte del servizio di gestione di rifiuti, ed un’imposta sui servizi indivisibili.

La tassa conserva l’impianto dell’attuale TARSU, con alcuni innesti di TIA/1.


QUADRO SINOTTICO

 

ARGOMENTO

TARSU

TIA/1

TIA/2

TARES

NOTE

 

 

NORMATIVA

D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)

D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997

(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006

(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)

Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCLUSIONI

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte dove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere le parti.

 

(Art. 62, c. 2 e 3)

La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

 

(Art. 49, comma 8)

Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

 

(Art. 238, co. 10)

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute od occupate in via esclusiva. Resta ferma la disciplina del tributo dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle scuole, il cui costo è sottratto dal costo che deve essere coperto con la Tares.

 

(Art. 14, co. 4 e 14)

La Corte di Cassazione ha più volte precisato che l’onere della prova, circa l’esistenza e la delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto, grava su chi ritiene di avere diritto all’esenzione, e non  sull’amministrazione del Comune .

 

(Cassazione, sentenze n. 15083/2004; n. 4766/2004; n. 3756/2012)


QUADRO SINOTTICO

 

ARGOMENTO

TARSU

TIA/1

TIA/2

TARES

NOTE

 

 

NORMATIVA

D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)

D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997

(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006

(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)

Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOGGETTI PASSIVI

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all’art. 62 cit. con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio.

 

(Art. 63)

 

La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone nel territorio comunale.

 

(Art. 49, comma 3)

Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibito, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa.

 

(Art. 238, co. 1)

Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali a vario titolo (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superificie).

 

(Art. 14, co. 5 e 6)

La Corte Costituzionale per stabilire la natura tributaria di una entrata ha previsto i seguenti criteri:

a) doverosità della prestazione, in mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti;

b) collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.

(Sent. n. 246, n. 238 e n. 141 del 2009; n. 335 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006; n. 73 del 2005; n. 280/2011).


QUADRO SINOTTICO

 

ARGOMENTO

TARSU

TIA/1

TIA/2

TARES

NOTE

 

 

NORMATIVA

D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)

D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997

 (in G.U. n. 38 del 15/02/1997)

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006

(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)

Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOGGETTI RESPONSABILI

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

 

(Art. 63, c. 3)

 

 

 

La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone nel territorio comunale.

 

(Art. 49, comma 3)

Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibito, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa.

 

(Art. 238, co. 1)

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

 

(Art. 14, co. 7)

La Corte Costituzionale, con la sentenza n . 442 del 17-19 dicembre 2008, ha dichiarato viziate di illegittimità costituzionale le disposizioni contenute nell’art. 6, comma 2, della Legge Regionale della Sicilia del 03/05/2001 n. 6 che stabilivano l’onere relativo alla tassa ed accessori della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani a carico dei Comuni per quanto attiene alle scuole materne, elementari e medie statali.


QUADRO SINOTTICO

 

ARGOMENTO

TARSU

TIA/1

TIA/2

TARES

NOTE

 

 

NORMATIVA

D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

 (in G.U. n. 108 del 09/12/1993)

D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997

 (in G.U. n. 38 del 15/02/1997)

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006

 (in G.U. n. 88 del 14/04/2006)

Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

INIZIO OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità.

(Art. 64, c. 1 e 2)

La tariffa di riferimento è arti

Istituzione della tassa

Attivazione del servizio

Presupposto

Esclusioni

Soggetti passivi

Soggetti responsabili

Inizio occupazione o detenzione

Cessazione dell’occupazione o detenzione

Commisurazione

Tariffe

Deliberazioni

Agevolazioni

Regolamenti

Denunce

Accertamenti

Riscossione

Poteri dei Comuni 

Funzionario responsabile

Rimborsi

Sanzioni 

Interessi

Tassa Giornaliera 

Contenzioso tributario

Disposizioni transitorie

Natura giuridica


QUADRO SINOTTICO

 

ARGOMENTO

TARSU

TIA/1

TIA/2

TARES

NOTE

 

 

NORMATIVA

D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)

 

D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997

(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)

 

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006

(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)

 

Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUZIONE DELLA TASSA

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni i Comuni devono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l’osservanza delle prescrizioni e dei criteri previsti dalla presente normativa.

 

(art. 58)

 

 

I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura di provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l’istituzione di una tariffa. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte, a qualunque uso adibiti.

(Art. 49)

La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall’art. 15 D.Lgs.. n. 36 del 16/01/2003.

 

(Art. 238, co. 1)

Dall’ 01/01/2013 è istituito in tutti i Comuni il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

La TARSU è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i Comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2.

(Art. 49, co. 1, D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997)


QUADRO SINOTTICO

 

ARGOMENTO

TARSU

TIA/1

TIA/2

TARES

NOTE

 

 

NORMATIVA

D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)

D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997

(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006

(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)

Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Nel regolamento del servizio di nettezza urbana sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell’eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi. Si possono determinare i perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la tassa è ridotta al 40%.

 

(Art. 59)

In via sperimentale, i Comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui all’art. 49, comma 1. E’ fatta salva l’applicazione del tributo ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992.

 

(Art. 49, co. 16 e 17)

Le Autorità d’ambito approvano e presentano all’Autorità di cui all’art. 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l’integrale copertura dei costi.

 

(Art. 238, co. 5)

Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

(Art. 14, co. 2 e 19)

E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.

(Art. 14, co. 28, L. n. 214/2011 cit.)


QUADRO SINOTTICO

 

ARGOMENTO

TARSU

TIA/1

TIA/2

TARES

NOTE

 

 

NORMATIVA

D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)

D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997

(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006

 (in G.U. n. 88 del 14/04/2006)

Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPPOSTO

La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle arre scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.

 

(Art. 62)

La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone nel territorio comunale.

 

(Art. 49, comma 3)

Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibito, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa.

 

(Art. 238, co. 1)

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

 

(Art. 14, co. 3)

A partire dal 2013, nei Comuni sarà applicato un nuovo tributo, destinato a prendere il posto di tutti gli attuali prelievi sui rifiuti (TARSU, TIA/1 E TIA/2). Si tratta di un tributo che accorpa in realtà una tassa, a fronte del servizio di gestione di rifiuti, ed un’imposta sui servizi indivisibili.

La tassa conserva l’impianto dell’attuale TARSU, con alcuni innesti di TIA/1.


QUADRO SINOTTICO

 

ARGOMENTO

TARSU

TIA/1

TIA/2

TARES

NOTE

 

 

NORMATIVA

D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)

D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997

(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006

(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)

Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCLUSIONI

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte dove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere le parti.

 

(Art. 62, c. 2 e 3)

La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

 

(Art. 49, comma 8)

Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

 

(Art. 238, co. 10)

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute od occupate in via esclusiva. Resta ferma la disciplina del tributo dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle scuole, il cui costo è sottratto dal costo che deve essere coperto con la Tares.

 

(Art. 14, co. 4 e 14)

La Corte di Cassazione ha più volte precisato che l’onere della prova, circa l’esistenza e la delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto, grava su chi ritiene di avere diritto all’esenzione, e non  sull’amministrazione del Comune .

 

(Cassazione, sentenze n. 15083/2004; n. 4766/2004; n. 3756/2012)


QUADRO SINOTTICO

 

ARGOMENTO

TARSU

TIA/1

TIA/2

TARES

NOTE

 

 

NORMATIVA

D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)

D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997

(in G.U. n. 38 del 15/02/1997)

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006

(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)

Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOGGETTI PASSIVI

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all’art. 62 cit. con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio.

 

(Art. 63)

 

La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone nel territorio comunale.

 

(Art. 49, comma 3)

Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibito, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa.

 

(Art. 238, co. 1)

Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali a vario titolo (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superificie).

 

(Art. 14, co. 5 e 6)

La Corte Costituzionale per stabilire la natura tributaria di una entrata ha previsto i seguenti criteri:

a) doverosità della prestazione, in mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti;

b) collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.

(Sent. n. 246, n. 238 e n. 141 del 2009; n. 335 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006; n. 73 del 2005; n. 280/2011).


QUADRO SINOTTICO

 

ARGOMENTO

TARSU

TIA/1

TIA/2

TARES

NOTE

 

 

NORMATIVA

D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

(in G.U. n. 108 del 09/12/1993)

D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997

 (in G.U. n. 38 del 15/02/1997)

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006

(in G.U. n. 88 del 14/04/2006)

Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOGGETTI RESPONSABILI

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

 

(Art. 63, c. 3)

 

 

 

La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone nel territorio comunale.

 

(Art. 49, comma 3)

Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibito, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa.

 

(Art. 238, co. 1)

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

 

(Art. 14, co. 7)

La Corte Costituzionale, con la sentenza n . 442 del 17-19 dicembre 2008, ha dichiarato viziate di illegittimità costituzionale le disposizioni contenute nell’art. 6, comma 2, della Legge Regionale della Sicilia del 03/05/2001 n. 6 che stabilivano l’onere relativo alla tassa ed accessori della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani a carico dei Comuni per quanto attiene alle scuole materne, elementari e medie statali.


QUADRO SINOTTICO

 

ARGOMENTO

TARSU

TIA/1

TIA/2

TARES

NOTE

 

 

NORMATIVA

D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

 (in G.U. n. 108 del 09/12/1993)

D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997

 (in G.U. n. 38 del 15/02/1997)

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006

 (in G.U. n. 88 del 14/04/2006)

Art. 14 D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

INIZIO OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità.

(Art. 64, c. 1 e 2)

La tariffa di riferimento è arti