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Risarcimento - Cassazione Civile: il comune risponde per il deficit di professionalità degli operatori sociali

È possibile configurare la responsabilità del Comune nel caso in cui abbia, nel pieno esercizio dei suoi poteri, disposto l’allontanamento del minore dalla famiglia di origine basandosi solamente sulle dichiarazioni redatte dai servizi sociali e senza “dubitare” della veridicità del relativo contenuto.

La Corte di Cassazione è intervenuta su questa tematica avente ad oggetto la responsabilità del Comune per tutti i fatti dolosi e/o colposi compiuti dai suoi dipendenti; nel caso di specie, il Sindaco era intervenuto, sollecitato dai servizi sociali, che, a loro volta, si erano basati sulla segnalazione di una maestra che aveva, a suo modo, “costruito” e “inventato” l’intero quadro accusatorio.

Tale vicenda, a parere della Corte, ha fatto emergere “il deficit di professionalità degli operatori dei servizi sociali, incapaci di condurre una verifica rigorosa e critica della segnalazione proveniente da un soggetto, quale la maestra di asilo, della cui affidabilità avrebbero dovuto dubitare”; inoltre, lo stesso Comune, avrebbe dovuto svolgere un’accurata analisi in merito a queste dichiarazioni e, in presenza di dubbi, coinvolgere in modo opportuno l’autorità giudiziaria.

La Corte di Cassazione, sulla base della argomentazioni sopra proposte ha, pertanto, confermato l’orientamento espresso nei precedenti gradi di giudizio sia dal Tribunale dei Minorenni sia  dalla Corte di Appello e, quindi condannato il Comune alla liquidazione delle spese di giudizio.

(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza del 16 ottobre 2015, n. 20928)

È possibile configurare la responsabilità del Comune nel caso in cui abbia, nel pieno esercizio dei suoi poteri, disposto l’allontanamento del minore dalla famiglia di origine basandosi solamente sulle dichiarazioni redatte dai servizi sociali e senza “dubitare” della veridicità del relativo contenuto.

La Corte di Cassazione è intervenuta su questa tematica avente ad oggetto la responsabilità del Comune per tutti i fatti dolosi e/o colposi compiuti dai suoi dipendenti; nel caso di specie, il Sindaco era intervenuto, sollecitato dai servizi sociali, che, a loro volta, si erano basati sulla segnalazione di una maestra che aveva, a suo modo, “costruito” e “inventato” l’intero quadro accusatorio.

Tale vicenda, a parere della Corte, ha fatto emergere “il deficit di professionalità degli operatori dei servizi sociali, incapaci di condurre una verifica rigorosa e critica della segnalazione proveniente da un soggetto, quale la maestra di asilo, della cui affidabilità avrebbero dovuto dubitare”; inoltre, lo stesso Comune, avrebbe dovuto svolgere un’accurata analisi in merito a queste dichiarazioni e, in presenza di dubbi, coinvolgere in modo opportuno l’autorità giudiziaria.

La Corte di Cassazione, sulla base della argomentazioni sopra proposte ha, pertanto, confermato l’orientamento espresso nei precedenti gradi di giudizio sia dal Tribunale dei Minorenni sia  dalla Corte di Appello e, quindi condannato il Comune alla liquidazione delle spese di giudizio.

(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza del 16 ottobre 2015, n. 20928)