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S.a.s. - Cassazione Civile: il socio accomandante può chiedere il risarcimento danni per perdita di utili conseguente ad illecito del terzo

S.a.s. - Cassazione Civile: il socio accomandante può chiedere il risarcimento danni per perdita di utili conseguente ad illecito del terzo
S.a.s. - Cassazione Civile: il socio accomandante può chiedere il risarcimento danni per perdita di utili conseguente ad illecito del terzo

La Corte di Cassazione ha deciso sul ricorso presentato dal socio accomandante di una s.a.s., posta in liquidazione successivamente al sinistro stradale che aveva determinato l’incapacità lavorativa del socio accomandatario, unico prestatore d’opera della società, per l’ottenimento del risarcimento del danno patrimoniale subito in relazione al mancato guadagno derivante dal fatto illecito.

La Corte di Appello di Venezia aveva infatti rigettato la domanda proposta dal socio accomandante in quanto aveva ritenuto erroneamente che il ricorrente fosse solo alle dipendenze della società e non un socio accomandante, non potendo per questo pretendere alcun risarcimento del danno per mancato perseguimento degli utili.

La Corte di Cassazione, dopo aver accertato che il ricorrente ricopriva il ruolo di socio accomandante,  si è concentrata sul principio, già espresso in una precedente sentenza (Cassazione, sentenza n. 11953/1990), per cui nelle società di persone, in particolare nelle società in accomandita semplice, in caso di illecito commesso nei confronti della società da un terzo, il socio, sia accomandatario che accomandante, può far valere la propria pretesa al risarcimento del danno che ne è derivato in maniera del tutto autonoma, in ragione del fatto che l’illecito ha comportato una perdita di utili conseguente alla produzione di un minor reddito della società, oltre che, come nel caso oggetto del ricorso, una totale perdita degli utili dovuta al conseguente scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

Cosa ben diversa accade nelle società di capitali, per le quali vale il principio secondo cui, qualora per effetto dell’illecito commesso dal terzo, la società subisca un danno che comporti un incidenza negativa sia sui diritti attribuiti ai soci dalla partecipazione sociale, sia sulla consistenza del patrimonio sociale, il diritto al risarcimento spetta solo alla società e non ai singoli soci, in quanto l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, mentre il danno subito dal socio è solo indiretto, poiché legato alla sua partecipazione sociale e per questo non autonomamente risarcibile.

La Corte, per supportare il suo orientamento, ha posto in rilievo come il Codice Civile all’articolo 2262, «Utili», applicabile anche alle s.a.s., dispone che il socio di una società di persone ha diritto all’immediata percezione degli utili risultanti dal bilancio dopo che è stato approvato il rendiconto. Sulla base di tale norma, la Cassazione ha affermato che:

"ove, in conseguenza dell’impossibilità di prosecuzione dell’attività sociale con conseguente scioglimento e messa in liquidazione della società, come nella specie subisca la perdita del "guadagno" ritratto dalla società il socio (nella specie l’odierna ricorrente, accomandante) ben può far valere direttamente nei confronti del terzo danneggiante il subito danno, consistente della perdita della sua quota parte di utili della società".

Ciò che vanta il socio della s.a.s. è un diritto di credito o una ragione di credito, a seconda che si tratti di utili conseguiti o futuri, e, nel momento in cui tale diritto viene leso, questo risulta risarcibile ai sensi dell’articolo 2043 Codice Civile, che disciplina il risarcimento per fatto illecito.

Trattandosi nel caso di specie di utili conseguiti dalla s.a.s., il socio ha sicuramente un diritto di credito alla percezione degli utili relativi alla sua quota.

Per la Cassazione, la perdita di chance di conseguire degli utili determina un danno risarcibile reale, concreto ed attuale.

Dato che il socio accomandante risulta essere titolare sia del diritto di credito alla percezione degli utili prodotti, sia della ragione di credito avente oggetto la chance di conseguimento degli utili futuri, e dato che il fatto illecito del terzo ha comportato un danno alle posizioni giuridiche attive e di vantaggio, lo stesso può pretendere la tutela necessaria nei confronti del terzo danneggiante.

Sulla base di quanto espresso, la Corte ha accolto il ricorso del socio accomandante contro  la sentenza della Corte di Appello, disponendo la completa risarcibilità del danno subito dal socio di società di persone come conseguenza del danno da fatto illecito del terzo nei confronti della società.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza del 20 novembre 2018, n. 29829)