Il Decreto milleproroghe e lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
Le festività natalizie sono terminate e hanno riservato due novità nell’ambito del diritto concorsuale. La prima consiste nello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al CCII di cui alla Legge 20 dell’8.03.2019 con cui venne conferita al Governo la delega per l’adozione di disposizioni, appunto, integrative e correttive al codice da attuarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di cui alla Legge 155/2017.
Tale disposto consentirebbe di attuare la delega entro il 15.08.2022, alla luce del fatto che l’entrata in vigore del CCII di cui al D.Lgs. 14/2019 (attuativo della L. 155/2017) è prevista - salvo quanto disposto dall’articolo 389 - dal 15.08.2020. Ciò rende lo schema - di cui si è preannunziato l’esame entro il mese di gennaio da parte del Consiglio dei Ministri - modificabile ed emendabile, nell’ambito della delega naturalmente. Il presente contributo limiterà l’esame di tale schema all’argomento in oggetto. La seconda è portata dal c.d. Decreto Milleproroghe 2020 di cui al D.L. n. 162 del 30.12.2019, pubblicato in G.U. n. 305 del 31.12.2019 e in vigore da tale data.
L’articolo 8 del D.L. Milleproroghe, al comma 4, dispone che “all’articolo 357, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all’alinea le parole «1° marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020»”.
Come si ricorderà ([1]), il CCII prevede all’articolo 356 l’istituzione di un Albo unico nazionale dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza, presso il Ministero della giustizia al quale è demandata anche l’esercizio di vigilanza sull’attività degli iscritti, previa emanazione del relativo decreto attuativo ai sensi dell’articolo 357. Orbene, per effetto della proroga predetta, il termine del 1° marzo 2020 entro il quale il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze avrebbe dovuto emanare il decreto attuativo vede lo slittamento al 30.06.2020.
E nello specifico, tale decreto attuativo deve stabilire le modalità di iscrizione all’albo, le modalità di sospensione e di cancellazione dal medesimo e le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.
A ben vedere tale slittamento era già nelle intenzioni di intervento da parte del legislatore, laddove si rinviene pure nell’articolo 36 dello schema di decreto legislativo correttivo del CCII in attuazione della delega di cui alla Legge 20/2019. Di tutta evidenza che il legislatore ha intanto preferito sancire lo slittamento del termine senza attendere che la bozza del correttivo dimessa lo scorso 16.12.2019, molto più corposa e soggetta a presumibili o quanto meno probabili emende, andasse in votazione.
L’articolo 36 dello schema di decreto legislativo correttivo del CCII interviene sugli articoli 356, 357 e 358 del CCII medesimo. Per completare la disamina della possibile riformulazione dell’articolo 357, ferma la modifica già in vigore del termine sopramenzionata, il legislatore delegato – come riferisce anche nella Relazione accompagnatoria allo schema di d.lgs. - intende precisare in modo più puntuale anche il contenuto del decreto attuativo emanando, segnalando che esso dovrà disciplinare anche “le modalità di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia dal medesimo albo anche a seguito del mancato pagamento del contributo previsto dal comma 2” (si sono inserite le modifiche in grassetto restituendo così il testo dell’articolo 357, comma 1, lett. b) che dovrebbe risultare qualora venisse approvato lo schema del correttivo) ossia del contributo che deve essere versato dai soggetti titolari dei requisiti di legge per l’iscrizione e il mantenimento all’Albo Unico.
Nulla viene previsto a chiarimento in merito agli effetti previsti a seconda che la sospensione o cancellazione sia volontaria o imposta dal Ministero, e se vi sia la possibilità di una reiscrizione.
Sempre nell’articolo 36 dello schema di decreto correttivo viene proposto un incisivo intervento al comma 2 dell’articolo 356 del CCII, laddove per quanto attiene agli obblighi formativi degli avvocati e dei dottori commercialisti ed esperti contabili già iscritti ai rispettivi Ordini, al fine della iscrizione all’Albo Unico si riterrà sufficiente la documentazione relativa alla loro partecipazione a corsi di durata non inferiore a quaranta ore anziché di duecento ore, come invece richiesto alle altre categorie.
La deroga, si badi bene, non è prevista anche per i consulenti del lavoro, in ragione della novità dell’apertura a tali professionisti delle funzioni di curatore, commissario o liquidatore giudiziale, indi per cui per tale categoria professionale permane la previsione di dover dimostrare di aver assolto agli obblighi formativi di cui alla lettera b) dell’articolo 4, comma 5, del Decreto del Ministro della giustizia 24.09.2014 n. 202, ossia di aver partecipato a corsi di perfezionamento delle scuole di specializzazione anche convenzionate di durata non inferiore a duecento ore nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore.
Per quanto attiene il c.d. “primo popolamento” dell’Albo Unico, per effetto dell’articolo 36 dello schema si avrebbe l’ulteriore previsione che ai fini di esso “possono ottenere l’iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due” [non più quattro come previsto dal CCII, n.d.r.] “procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell’OCRI, i soggetti di cui all’articolo 352 […]” (in grassetto le modifiche proposte). Viene in sostanza ampliato il novero dei soggetti che possono chiedere l’iscrizione già alla prima costituzione dell’Albo, stante la presumibile probabilità che vi siano quali richiedenti anche professionisti interessati a ricoprire unicamente il ruolo di componenti dell’OCRI.
Orbene, nel prevedere tale ampliamento, il mero richiamo all’articolo 352 lascia comunque aperto un dubbio. Invero, ai sensi dell’articolo 352 i componenti dell’OCRI sono individuati tra i soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura o tre accordi di ristrutturazione che siano stati omologati.
Con la previsione dello schema di correttivo, non viene però specificato se anche al fine del primo popolamento basti o meno essere stati nominati commissario giudiziale o attestatore anche una volta soltanto e il limite delle tre procedure operi unicamente in carico a chi ha assistito il debitore oppure se operi per tutte le categorie e dunque valga per qualsiasi pregresso incarico, appunto con il tetto minimo di tre procedure con esito positivo.
Sempre l’articolo 36 dello schema di decreto correttivo suggerisce interventi all’articolo 358 CCII relativo ai requisiti per la nomina agli incarichi di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle rispettive procedure da parte dell’autorità giudiziaria alla quale si impone di tenere conto dell’esigenza di garantire l’efficienza della procedura e del numero delle procedure aperte in ciascun ufficio giudiziario nell’anno antecedente alla nomina, che condiziona inevitabilmente, a presidio della professionalità ed esperienza del soggetto designato, anche la rotazione nell’assegnazione degli incarichi.
Il cantiere è ancora aperto.
[1] Si richiama precedente articolo di codesta Rubrica: L’albo unico nazionale dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori