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Obbligazione - Cassazione Civile: se compri un veicolo non sei responsabile delle violazioni commesse prima dell’acquisto

Il soggetto che sia divenuto proprietario del veicolo solo in data successiva alla commissione della violazione che comporti la decurtazione di punti non può essere considerato legittimo destinatario dell’invito alla comunicazione delle generalità del conducente; sicché nei suoi confronti non sorge alcun obbligo di comunicazione, non potendo il medesimo rispondere dell’errore commesso dall’autorità procedente nella consultazione dei pubblici registri”.

Lo ha stabilito la Cassazione al termine di giudizio di interesse per tutti gli automobilisti. Ripercorriamone i fatti, le pronunce di merito e le motivazioni di quella della Cassazione.

Ricordiamo che l’articolo 126-bis comma 2 (“Articolo”) del Codice della strada dispone che in caso di accertamento di violazione che comporti la perdita di punteggio dalla patente, la comunicazione (all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida) deve essere effettuata a carico del conducente, quale responsabile della violazione. Inoltre, in caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

La Corte si è espressa a riguardo rispetto ad una controversia insorta tra il proprietario di un veicolo e la Provincia di Bologna (“Provincia”) avente ad oggetto il verbale notificato dalla Polizia provinciale di Bologna per l’omessa comunicazione delle generalità del conducente dell’auto a seguito di infrazione di eccesso di velocità. Il proprietario-opponente contestava di avere acquistato il veicolo in un momento successivo all’infrazione e di non essere, pertanto, responsabile dell’obbligo di comunicazione.

Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione dell’attuale proprietario e condannava la Provincia al pagamento delle spese di giudizio e per lite temeraria, contro la predetta decisione la parte soccombente proponeva Appello.

Il Tribunale di Bologna, in riforma rispetto a quanto stabilito in primo grado, accoglieva il gravame e dichiarava la legittimità del verbale impugnato: il giudice di appello rilevava che al momento della notifica del verbale per l’infrazione di eccesso di velocità, il proprietario, come accertato dal certificato di proprietà, fosse effettivamente l’intestatario del veicolo con cui era stata commessa l’infrazione. Pertanto il Tribunale riteneva che, comunque, esistesse in capo al predetto soggetto l’obbligo di comunicazione delle generalità del conducente o, nel caso in cui l’acquisto del veicolo fosse avvenuto solo in un momento successivo alla commissione dell’infrazione, la dichiarazione di non essere in grado di fornire i dati richiesti. Questo sarebbe stato sufficiente ad evitare la sanzione pecuniaria.

Il proprietario del veicolo ha proposto ricorso in Cassazione lamentando che il proprietario sul quale grava l’obbligo della dichiarazione deve essere identificato soltanto in colui che sia tale al momento della commissione della infrazione e non al momento della notificazione del verbale.

La Corte ricorda che l’eventuale omessa comunicazione da parte del proprietario determina l’assoggettamento a sanzione pecuniaria, poiché la suddetta infrazione viene considerata autonoma rispetto a quella che determina la decurtazione dei punti. In sostanza, secondo la Cassazione, sussiste un vero e proprio obbligo di collaborazione del proprietario del veicolo nell’accertamento degli illeciti stradali e dei loro autori.

Sul punto, anche la giurisprudenza evidenzia che il proprietario è sempre tenuto a conoscere l’identità dei soggetti ai quali affida la conduzione del proprio veicolo e pertanto risponde, necessariamente, dell’incapacità di identificare detti soggetti, a titolo di colpa, per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento del veicolo.

Tuttavia, proprio per questi motivi la Cassazione rileva l’elemento che vizia la sentenza del Tribunale: “se, dunque, l’onere di comunicazione previsto dall’articolo 126 bis del Codice della strada è finalizzato ad assicurare la collaborazione del proprietario del veicolo – in quanto titolare della disponibilità di esso e quindi responsabile dell’immissione dello stesso nella circolazione – all’autorità preposta alla vigilanza sulla circolazione stradale, appare evidente che il “proprietario” al quale deve essere rivolto l’invito a comunicare i dati del conducente è esclusivamente il soggetto che risulti tale al momento della commissione della violazione, e non anche la diversa persona che, sulla base delle risultanze dei pubblici registri, risulti proprietaria solo al momento della notificazione dell’infrazione “primaria”, per avere acquistato il veicolo in epoca successiva alla commissione di tale infrazione”.

Come anticipato, nel caso di specie, la Cassazione cassa senza rinvio la sentenza del Tribunale, in quanto accerta che il giudice di appello, erroneamente, aveva identificato come proprietario obbligato alla comunicazione l’attuale proprietario del veicolo e non quello del momento in cui l’infrazione era stata commessa.

(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile, Sentenza 24 febbraio 2016, n. 3655)

Il soggetto che sia divenuto proprietario del veicolo solo in data successiva alla commissione della violazione che comporti la decurtazione di punti non può essere considerato legittimo destinatario dell’invito alla comunicazione delle generalità del conducente; sicché nei suoi confronti non sorge alcun obbligo di comunicazione, non potendo il medesimo rispondere dell’errore commesso dall’autorità procedente nella consultazione dei pubblici registri”.

Lo ha stabilito la Cassazione al termine di giudizio di interesse per tutti gli automobilisti. Ripercorriamone i fatti, le pronunce di merito e le motivazioni di quella della Cassazione.

Ricordiamo che l’articolo 126-bis comma 2 (“Articolo”) del Codice della strada dispone che in caso di accertamento di violazione che comporti la perdita di punteggio dalla patente, la comunicazione (all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida) deve essere effettuata a carico del conducente, quale responsabile della violazione. Inoltre, in caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

La Corte si è espressa a riguardo rispetto ad una controversia insorta tra il proprietario di un veicolo e la Provincia di Bologna (“Provincia”) avente ad oggetto il verbale notificato dalla Polizia provinciale di Bologna per l’omessa comunicazione delle generalità del conducente dell’auto a seguito di infrazione di eccesso di velocità. Il proprietario-opponente contestava di avere acquistato il veicolo in un momento successivo all’infrazione e di non essere, pertanto, responsabile dell’obbligo di comunicazione.

Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione dell’attuale proprietario e condannava la Provincia al pagamento delle spese di giudizio e per lite temeraria, contro la predetta decisione la parte soccombente proponeva Appello.

Il Tribunale di Bologna, in riforma rispetto a quanto stabilito in primo grado, accoglieva il gravame e dichiarava la legittimità del verbale impugnato: il giudice di appello rilevava che al momento della notifica del verbale per l’infrazione di eccesso di velocità, il proprietario, come accertato dal certificato di proprietà, fosse effettivamente l’intestatario del veicolo con cui era stata commessa l’infrazione. Pertanto il Tribunale riteneva che, comunque, esistesse in capo al predetto soggetto l’obbligo di comunicazione delle generalità del conducente o, nel caso in cui l’acquisto del veicolo fosse avvenuto solo in un momento successivo alla commissione dell’infrazione, la dichiarazione di non essere in grado di fornire i dati richiesti. Questo sarebbe stato sufficiente ad evitare la sanzione pecuniaria.

Il proprietario del veicolo ha proposto ricorso in Cassazione lamentando che il proprietario sul quale grava l’obbligo della dichiarazione deve essere identificato soltanto in colui che sia tale al momento della commissione della infrazione e non al momento della notificazione del verbale.

La Corte ricorda che l’eventuale omessa comunicazione da parte del proprietario determina l’assoggettamento a sanzione pecuniaria, poiché la suddetta infrazione viene considerata autonoma rispetto a quella che determina la decurtazione dei punti. In sostanza, secondo la Cassazione, sussiste un vero e proprio obbligo di collaborazione del proprietario del veicolo nell’accertamento degli illeciti stradali e dei loro autori.

Sul punto, anche la giurisprudenza evidenzia che il proprietario è sempre tenuto a conoscere l’identità dei soggetti ai quali affida la conduzione del proprio veicolo e pertanto risponde, necessariamente, dell’incapacità di identificare detti soggetti, a titolo di colpa, per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento del veicolo.

Tuttavia, proprio per questi motivi la Cassazione rileva l’elemento che vizia la sentenza del Tribunale: “se, dunque, l’onere di comunicazione previsto dall’articolo 126 bis del Codice della strada è finalizzato ad assicurare la collaborazione del proprietario del veicolo – in quanto titolare della disponibilità di esso e quindi responsabile dell’immissione dello stesso nella circolazione – all’autorità preposta alla vigilanza sulla circolazione stradale, appare evidente che il “proprietario” al quale deve essere rivolto l’invito a comunicare i dati del conducente è esclusivamente il soggetto che risulti tale al momento della commissione della violazione, e non anche la diversa persona che, sulla base delle risultanze dei pubblici registri, risulti proprietaria solo al momento della notificazione dell’infrazione “primaria”, per avere acquistato il veicolo in epoca successiva alla commissione di tale infrazione”.

Come anticipato, nel caso di specie, la Cassazione cassa senza rinvio la sentenza del Tribunale, in quanto accerta che il giudice di appello, erroneamente, aveva identificato come proprietario obbligato alla comunicazione l’attuale proprietario del veicolo e non quello del momento in cui l’infrazione era stata commessa.

(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile, Sentenza 24 febbraio 2016, n. 3655)