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La natura personale dell’azione di riduzione fa sorgere un’obbligazione parziaria e non solidale in capo ai beneficiari delle disposizioni lesive della quota di legittima

Nota alla sentenza della Cassazione Civile, Sezione Seconda, 25 gennaio 2017 n. 1884, Presidente Dott. V. Mazzacane, Relatore Dott. E. Migliucci
La natura personale dell’azione di riduzione fa sorgere un’obbligazione parziaria e non solidale in capo ai beneficiari delle disposizioni lesive della quota di legittima
La natura personale dell’azione di riduzione fa sorgere un’obbligazione parziaria e non solidale in capo ai beneficiari delle disposizioni lesive della quota di legittima

Indice

1. Introduzione

2. Il caso

3. L’azione di riduzione

3. Condizioni

4. Conclusioni

 

Abstract

La Corte di Cassazione qualifica l’azione di riduzione come azione di natura personale da cui deriva un’obbligazione parziaria, pertanto, nel caso in cui l’obbligo di restituzione è posto nei confronti di più beneficiari delle disposizioni lesive della quota di legittima, ciascuno di essi risponde solamente nei limiti ed in proporzione del valore di cui si riduce la quota o l’attribuzione a suo tempo conseguita.

 

The Court of Cassation qualifies the reduction action as a personal action which produces a  partial obligation, therefore each of the beneficiaries of the injurious dispositions of the reserved share responds only in the limits and in proportion to the value of which the attribution or the share achieved is reduced.

 

1. Introduzione

Con sentenza n. 1884, Sezione Seconda, del 25 gennaio 2017, la Corte di Cassazione, in linea con numerosi precedenti [ex multis: Cassazione Civile, Sezione Seconda, 13 dicembre 2005, n. 27414; Cassazione Civile, Sezione Seconda, 27 settembre 1996, n. 8529; Cassazione Civile, Sezione Seconda, 7 agosto 1996, n. 7259] ha chiarito la natura giuridica dell’azione di riduzione enunciando il seguente principio: L’azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima ha natura personale, sicché nell’ipotesi in cui il relativo obbligo di restituzione debba essere posto a carico di più persone, su un medesimo bene ad esse donato o attribuito per quote ideali, la riduzione deve operarsi, nei confronti dei vari beneficiari, in misura proporzionale all’entità delle rispettive attribuzioni; pertanto, ciascuno di essi è tenuto a rispondere soltanto nei limiti ed in proporzione del valore di cui si riduce l’attribuzione o la quota a suo tempo conseguita: non è quindi configurabile un obbligo solidale dei soggetti tenuti alla riduzione [il passo è tratto dalla motivazione della pronuncia di Cassazione in commento].

 

2. Il caso

Il testatore moriva disponendo delle proprie sostanze con tre diversi testamenti olografi e lasciando quali eredi la moglie ed otto figli, cinque femmine e tre maschi. A fronte di tali testamenti le sorelle, quali legittimarie, il 20 gennaio 1982 citavano in giudizio, davanti al Tribunale di Massa Carrara, i tre fratelli e la madre chiedendo di determinare, previo accertamento dei beni costituenti l’asse ereditario, la quota disponibile e ridurre le disposizioni testamentarie eventualmente lesive della quota di legittima.

Il giudice di primo grado respingeva tutte le domande proposte dalle attrici, compensando integralmente le spese processuali. Riteneva il Tribunale che, in base alla normativa vigente all’epoca dell’apertura della successione, verificatasi il 26 gennaio 1972, la quota di riserva dei figli legittimi era pari a 2/3 del patrimonio, quota gravata dall’usufrutto a favore del coniuge superstite per una porzione pari ad 1/4; poiché la quota disponibile era pari a 1/3, ossia 4/12, ai figli competeva nel complesso la quota di 8/12, di cui 5/12 in piena proprietà e 3/12 in nuda proprietà.

Determinava matematicamente quindi la quota di riserva spettante a ciascun figlio deducendo che le attrici avevano ricevuto meno di quanto previsto dalla legge e che, quindi, erano state lese. I convenuti avrebbero dovuto reintegrare con pagamento di equivalente in denaro ma tale importo era compensato con i maggiori crediti maturati da questi ultimi per il pagamento, da loro effettuato, di debiti della massa.

Le attrici proponevano appello e con sentenza, depositata il 21 maggio 2012, la Corte di appello di Genova, accogliendo la domanda e in riforma della sentenza gravata, ricalcolava la quota disponibile accertando l’esistenza di un errore materiale nella somma dei valori all’apertura della successione stimata dal primo Giudice riconosceva la lesione di legittima e condannava in via tra loro solidale due coeredi a reintegrare la quota di legittima in quanto le disposizioni a loro favore eccedevano la quota disponibile.

Giunti in terzo grado, il Supremo Collegio confermava la lesione di legittima e la relativa condanna alla reintegra della quota di legittima in capo ai beneficiari delle disposizioni lesive ma, a differenza della Corte d’Appello, riconoscendo la natura personale dell’azione, censurava la natura solidale dell’obbligazione a carico dei beneficiari e la qualificava come parziaria.

Pertanto, in conformità a tale principio, ciascuno dei beneficiari è tenuto a rispondere soltanto nei limiti ed in proporzione del valore di cui si riduce l’attribuzione o la quota a suo tempo conseguita.

Ai fini di dare una spiegazione alle conclusioni cui è pervenuta la Corte, occorre brevemente analizzare la natura e la disciplina giuridica dell’azione di riduzione.

 

3. L'azione di riduzione

L’articolo 554 del Codice Civile prevede che le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre, cosiddetta “quota disponibile”, sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.

L’azione di riduzione è il mezzo specifico concesso al legittimario per far dichiarare nei suoi confronti l’inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che hanno leso i suoi intangibili diritti alla quota di legittima.

L’azione di riduzione in realtà può scomporsi in tre azioni distinte:

- l’azione di riduzione in senso stretto volta a far dichiarare l’inefficacia in tutto o in parte delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che eccedendo la quota di cui il testatore (detto anche de cuius) poteva disporre, abbiano leso la quota riservata dalla legge ai legittimari;

- l’azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni lesive;

- l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti volta a fare recuperare al patrimonio del legittimario i beni oggetto delle disposizioni lesive rese inefficaci dall’azione di riduzione (L. GENGHINI – C. CARBONE, Le successioni a causa di morte, Tomo primo, Cedam editore, anno 2012, cit. pag. 708).

Secondo la prevalente dottrina essa è diritto potestativo (L. MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale (successione necessaria), Giuffrè editore, Milano 2000, cit. pag. 230) che si configura quale azione individuale giacché ogni legittimario può agire per la sua sola quota di legittima per ottenere essa e nulla più. Ne consegue che non si configura liticonsorzio necessario né attivo né passivo, ma è richiesta solo la presenza in causa del legittimario e del beneficiario della disposizione lesiva [Cassazione Civile, Sezione Terza, 12 maggio 1999, n. 4690].

È azione personale e non reale [Cassazione Civile, Sezione Seconda, 22 marzo 2001, n. 4130; Cassazione Civile 7 agosto 1996, n.7259; G. CATTANEO, La vocazione necessaria e la vocazione legittima, in Tratt. Dir. Priv. a cura di P. RESCIGNO, Torino 1982, cit. pag. 459; G. CAPOZZI, Successioni e Donazioni, a cura di A. FERRUCCI e C. FERRENTINO, Giuffrè editore, Milano 2009, cit. pag. 532] poiché è rivolta ai beneficiari delle disposizioni lesive e non a rivendicare il bene ereditario da questi posseduto, bensì a far valere sul valore di detto bene le proprie ragioni successorie dopo l’accertamento della sua qualità ereditaria [L. GENGHINI – C. CARBONE, ibidem, cit. pag. 710].

La qualificazione dell’azione oggetto di analisi come personale, fa altresì derivare un’obbligazione di tipo parziario e non solidale, essendo i legittimati passivi chiamati a rispondere  ognuno per quella parte della propria liberalità eccedente la quota di cui il testatore poteva disporre (cosiddetta “quota disponibile”).

È pacifico che si tratti di azione di accertamento costitutivo in quanto in giudizio si accerta l’esistenza della lesione di legittima e la sussistenza delle altre condizioni dell’azione. Dall’accertamento segue l’automatica modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario, ossia l’integrazione della quota a lui riservata [G. CAPOZZI, ibidem, cit. pag.305].

L’azione di riduzione non è azione di nullità in quanto le disposizioni oggetto di riduzione sono valide [Cassazione Civile, Sezione Seconda, 30 luglio 2002, n. 11286]; anzi la validità delle disposizioni lesive costituisce un presupposto dell’azione in commento [Cassazione Civile, Sezione Prima, 11 giugno 2003 n. 9424].

Del resto il divieto di disporre della legittima non rileva al momento dell’atto dispositivo, ma solo al momento dell’apertura della successione, al quale va rapportato il valore del patrimonio del testatore [L. GENGHINI – C. CARBONE, ibidem, pag. 712; G. CAPOZZI, ibidem, cit. pag. 304 e seguenti].

Essa è inoltre azione a inefficacia relativa e sopravvenuta in quanto rende inefficace, nei confronti del solo legittimario che ha agito, il trasferimento operato dal testatore con le disposizioni lesive, e ciò con effetto retroattivo reale al momento dell’apertura della successione ai sensi e nei limiti dell’articolo 561 Codice Civile. Coloro che subiscono l’azione parimenti non perdono la loro qualità di eredi o legatari ma non possono opporre detta qualità in tutto o in parte al legittimario [L. MENGONI, Successione necessaria, Giuffrè editore, Milano 2000, cit. pag. 232].

 

4. Condizioni

L’articolo 564 del Codice Civile prevede due presupposti per il legittimario che intende agire in riduzione:

L’accettazione con il beneficio d’inventario e la imputazione di tutto ciò che egli abbia ricevuto per successione o donazione dal defunto.

La prima condizione non è peraltro richiesta quando il legittimario agisca in riduzione contro persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunciato all’eredità, come chiarito anche dalla Cassazione [ex multis: Cassazione Civile, Sezione Seconda, 15 giugno 2006 n. 13804]. L’accettazione beneficiata non è necessaria quando il legittimario sia stato totalmente pretermesso dal testatore.

Il fondamento di tale accettazione beneficiata è individuato dalla prevalente dottrina [L. MENGONI, ibidem, cit. pag. 261] nella tutela dei legatari e donatari estranei per i quali è necessaria la preventiva constatazione ufficiale della consistenza dell’asse ereditario che accerti l’effettiva lesione.

L’altro presupposto è l’imputazione che non costituisce una condizione per l’esercizio dell’azione di riduzione, ma un’operazione contabile necessaria per il calcolo della quota spettante in concreto al legittimario. Essa si configura più precisamente come un onere, posto che il legittimario che non imputi le liberalità in conto non dà prova della lesione [L. MENGONI, ibidem, cit. pag. 266].

Particolare ipotesi prevista dall’articolo 564 Codice Civile è la dispensa da imputazione. Ciò significa che il legittimario dispensato dal testatore potrà trattenere le donazioni e i legati a lui fatti (che graveranno così sulla disponibile) ed in più chiedere la sua quota di legittima per l’intero.

 

5. Conclusioni

La Cassazione perviene alla conclusione che l’azione di riduzione è un’azione di tipo personale. Ciò implica che l’obbligo di reintegrazione della quota di legittima è qualificabile come obbligazione parziaria: ciascuno dei debitori è tenuto, nei confronti del creditore, ad una parte della prestazione (obbligazione parziaria passiva) ovvero ciascuno dei creditori ha diritto nei confronti del debitore ad una parte della prestazione (obbligazione parziaria attiva) [C. NOBILI, Le obbligazioni, Milano 2008,cit. pag. 339].

Pertanto, sulla base della ricostruzione operata dagli “Ermellini”, i beneficiari delle disposizioni lesive sono obbligati alla restituzione di quanto necessario a reintegrare la quota indisponibile ma solo proporzionalmente e nei limiti del valore di cui si riduce la loro attribuzione.

 

Bibliografia

CAPOZZI, Successioni e Donazioni, a cura di A. FERRUCCI e C. FERRENTINO, Giuffrè editore, Milano 2009

CATTANEO, La vocazione necessaria e la vocazione legittima, in Tratt. Dir. Priv. a cura di RESCIGNO P., Torino 1982

L.GENGHINI – C. CARBONE, Le successioni a causa di morte, Tomo primo, Cedam editore, anno 2012

MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale (successione necessaria), Giuffrè editore, Milano 2000

NOBILI, Le obbligazioni, Milano 2008

 

Indice della giurisprudenza

Cassazione Civile, Sezione Seconda, 7 agosto 1996, n. 7259

Cassazione Civile, Sezione Seconda, 27 settembre 1996, n. 8529

Cassazione Civile, Sezione Terza, 12 maggio 1999, n. 4690

Cassazione Civile, Sezione Seconda, 30 luglio 2002, n. 11286

Cassazione Civile, Sezione Seconda, 22 marzo 2001, n. 4130

Cassazione Civile, Sezione Prima, 11 giugno 2003, n. 9424

Cassazione Civile, Sezione Seconda, 13 dicembre 2005, n. 27414

Cassazione Civile, Sezione Seconda, 15 giugno 2006 n. 13804