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Striscioni e libertà di manifestazione del pensiero

Libertà di espressione
Libertà di espressione

Abstract:

Al giorno d’oggi, nessuno dubita – fondatamente – che la libertà di manifestazione del proprio pensiero, costituisca una delle “pietre angolari” di un ordinamento liberal-democratico e debba essere annoverata tra i diritti primari e fondamentali; che rientri nella categoria dei diritti inviolabili.

Individuare i limiti, entro i quali questo diritto può essere esercitato lecitamente, pone il giudice dinanzi a problemi tutt’altro che facilmente risolvibili, stante l’impiego, anche da parte del legislatore austriaco, di concetti indeterminati, privi di contenuto prestabilito, qual è, per esempio, l’“öffentliche Anstand” (la pubblica decenza).

Nella sentenza, di cui ora si parlerà, la Corte Costituzionale si è esercitata in un difficile tentativo di contemperare esigenze di libertà e di ordine pubblico.

 

Indice:  

1. Atti contrari alla pubblica decenza?  

2. Ricorso alla Corte Costituzionale  

3. Libertà di manifestazione del proprio pensiero: estensione e limiti

 

1. Atti contrari alla pubblica decenza

Una sentenza molto interessante è stata emanata dal “Verfassungsgerichtshof” austriaco (Corte Costituzionale) a proposito dei limiti del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Il ricorrente, in occasione di una partita di calcio (disputata in uno stadio di Vienna), aveva sventolato – per circa 10 minuti – una bandiera, fissata su un’asta – sulla quale erano impresse le seguenti lettere: A.C.A.B.

A qualche settimana di distanza, al ricorrente era stato notificato un provvedimento della “Landespolizeidirektion Wien”, con ingiunzione di pagare una sanzione amministrativa pecuniaria dell’ammontare di Euro 350. In caso di mancato versamento di tale importo, era prevista la pena (sostitutiva) detentiva di giorni tre e 12 ore. Motivazione del provvedimento: “Verstoß gegen den öffentlichen Anstand” (comportamento contrario alla pubblica decenza).

Il “Verwaltungsgericht” (TAR) di Vienna, a seguito di impugnazione, aveva poi ridotto la sanzione pecuniaria a 150 Euro, mentre la sanzione sostitutiva detentiva veniva ridotta a giorni due.

Che cosa era successo? Il ricorrente, durante una partita di calcio, in occasione della quale era schierato un folto gruppo di agenti di polizia, si trovava sulla tribuna dello stadio e aveva sventolato una bandiera (delle dimensioni di alcuni metri quadrati), sulla quale era impresso l’acronimo di cui sopra.

Ad avviso del “Verwaltungsgericht”, il ricorrente, sventolando la grande bandiera con impressa la scritta A.C.A.B., si era reso responsabile di atti contrari alla pubblica decenza.

L’abbreviazione A.C.A.B., stava per: “All cops are b….” e la stessa era di frequente utilizzata da certi ambienti per manifestare la loro disistima nei confronti delle forze dell’ordine; lo striscione e, in particolare, lo sventolio dello stesso, aveva comportato una “Herabwürdigung” della polizia, era di contenuto screditante per le forze dell’ordine. Ha osservato, il “Verwaltungsgericht”, che il comportamento de quo, non poteva ritenersi rientrante nel diritto – costituzionalmente garantito e tutelato altresí da norme sopranazionali – di manifestare liberamente il proprio pensiero (nonché di comunicarlo ad altri non soltanto verbalmente, ma anche in forma “averbale”).

Era ben vero che in sede di valutazione dei limiti del diritto fondamentale de quo, devono essere adottati criteri di larghezza, ma le parole, sia pure in forma abbreviata, impresse sulla bandiera, implicavano una chiara manifestazione di disistima nei confronti delle forze dell’ordine; non potevano essere considerate una critica concernente certi interventi di forze di polizia in occasione di passate manifestazioni di esuberanza da parte di fans di squadre di calcio.

 

2. Ricorso alla Corte Costituzionale

Proposto ricorso ex articolo 144 della Costituzione Federale dinanzi alla Corte Costituzionale (“Verfassungsgerichtshof”), nel quale veniva invocata la violazione di garanzie sancite da norme della “Bundesverfassung” nonché dall’articolo 10 CEDU, veniva chiesto l’annullamento del provvedimento del “Verwaltungsgericht” (TAR).

Ha osservato il ricorrente, con riferimento l’asserita violazione del diritto fondamentale della libertà di manifestazione del pensiero, che esso, sventolando la bandiera con la scritta A.C.A.B., aveva voluto esprimere la propria “kritische Haltung gegenüber der Polizei”, il proprio atteggiamento di critica nei confronti della polizia. È noto che i rapporti tra polizia e sostenitori di certe squadre di calcio, sono (da tempo, anche in Austria) conflittuali e che l’acronimo di cui sopra, era un’esternazione di questi rapporti non certo idilliaci. “All cops are b…”, è “verletzend” (offensivo), ma la tutela del “Grundrecht” della libera manifestazione del pensiero, è comprensiva pure di esternazioni offensive e persino scioccanti. Richiamava, il ricorrente, la sentenza della Corte Costituzionale VfSlg 10.700/1985, nella quale era stato statuito, che un ordinamento democratico, deve tollerare anche espressioni oscene, grossolane e rozze, senza che, per effetto delle stesse, l’ordine pubblico o la morale subiscano “danni”.

Richiamarsi all’articolo 10 CEDU, come aveva fatto il “Verwaltungsgericht”, era infondato in quanto la critica di esso ricorrente - rivolta agli organi di polizia - era una critica non violenta (“gewaltfreie”) e non vi era stato il proposito di offendere singoli agenti di polizia, i quali, perché dipendenti pubblici, sono più esposti a critiche, che persone private.

In sede di valutazione, se vi è (o no) una violazione del diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, deve tenersi conto dell’ambito, nel quale l’esternazione è stata fatta; deve essere preso in considerazione il pubblico, dinanzi al quale è avvenuta l’esternazione (ved. VfSlg 10.700/1985).

In occasione di partite di calcio, anche gli spettatori devono “mettere in conto”, che vengano sventolate bandiere contenenti espressioni critiche e/o grossolane. Il “Verwaltungsgericht” (TAR) non aveva debitamente tenuto conto dell’articolo 10 CEDU e aveva interpretato erroneamente tale disposizione sopranazionale, violando cosí il diritto del ricorrente alla libera manifestazione del pensiero.

La Corte Costituzionale, nella propria sentenza, aveva preliminarmente richiamato l’articolo 1, comma 1°, del “Landessicherheitsgesetz Wien” (Legge di pubblica sicurezza di Vienna). Questa disposizione normativa prevede che chiunque contravviene alla pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa fino a 700 Euro e, in caso di mancato pagamento della stessa, con la pena sostitutiva della detenzione fino a una settimana.

 

3. Libertà di manifestazione del proprio pensiero: estensione e limiti

Ha osservato la Corte Costituzionale poi, che l’articolo 10, 1° comma, CEDU, sancisce non soltanto il diritto di ognuno alla libertà di manifestazione del proprio pensiero, ma pure il diritto alla comunicazione (“Mitteilung”) di notizie e di idee ad altri, senza intervento delle pubbliche autorità. Erano, pertanto, lecite, sia mere “Meinungskundgebungen” (manifestazioni della propria opinione), che “Tatsachenäußerungen” (esternazioni di fatti); in questo senso ved. VfSlg 19.091/2010). Ciò era lecito non soltanto verbalmente, ma anche attraverso altre forme di comunicazione (per esempio, con simboli (“Symbole”), se gli stessi hanno un contenuto “comunicativo” nei confronti di terzi). Richiamava, la Corte Costituzionale, la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo - C.edu – di data 8.7.2008 – Vajnai – Appl. 33.629/06 nonché di data 3.11.2001 – Fratanolò - Appl. 29.459/10 nonchè la propria sentenza 16.662/2012.

Il fatto che manifestazioni del genere, possano essere scioccanti o fastidiose, non osta alla tutela – di tali comportamenti – per effetto dell’articolo 10 CEDU (ved. C.edu 7.12.1976  -  Handyside –  Appl. 5493/72 e VfSlg 10.700/1985).

Sventolando la bandiera con l’acronimo di cui sopra, il ricorrente non avrebbe fatto altro, che esprimere la tendenza di certi ambienti, che hanno un atteggiamento di disapprovazione nei confronti dell’attività delle forze dell ordine.

Limitazioni del diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, sono lecite (e sono previste (tassativamente) dall’articolo 10, 2° comma, CEDU), ma devono essere necessarie e previste dalla legge (ved. C.edu 26.4. 1979 – Sunday Times – Appl. 6538/74 e VfSlg 16.555/2002).

Il § 1, comma 1°, del “Wiener-Landessicherheitsgesetz”, che consente l’inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria, configura una limitazione del diritto sancito dall’articolo 10 CEDU.

Nel caso sottoposto a esame del “Verfassungsgerichtshof”, il “Verwaltungsgericht” (TAR) aveva ritenuto erroneamente di poter ravvisare l’esistenza di una limitazione prevista dall’articolo 10, comma 2°, CEDU (ved. VfSlg 19.742/2013).

La libertà di espressione del pensiero, che eccede i limiti della costumatezza e di compostezza, legittima l’inflizione di una sanzione amministrativa soltanto se l’intervento è necessario (“zwingend”) ai fini della salvaguardia dell’ordine pubblico.

Il “Verwaltungsgericht” è stato dell’avviso, che il ricorrente avesse violato gravemente gli obblighi che da tutti devono essere osservati “in der Öffentlichkeit” (in pubblico). Tuttavia, rimarcava la Corte Costituzionale, in sede di valutazione del comportamento nella sfera pubblica, occorre considerare, non soltanto il mero dato testuale, ma altresí le circostanze, in cui l’esternazione è stata fatta, le modalità della stessa, il luogo nonchè da chi viene percepita (ved. VfSlg 10.700/1985. Il ricorrente aveva posto in essere il suo comportamento, come sopra descritto, al fine di mettere in risalto i rapporti conflittuali tra “Fußballfans” (tifosi) e forze di polizia.

Sventolare la bandiera con l’acronimo suddetto, non costituiva una “konkrete Beschimpfung” (un insulto concreto) di persone determinate.

Se si considerano i criteri elaborati dalla giurisprudenza e fatta una valutazione complessiva dell’episodio de quo, non si possono non rilevare, che il “Verwaltungsgericht” aveva erroneamente ritenuto l’esistenza degli estremi di un “Verstoß gegen den öffentlichen Anstand” (violazione della decenza pubblica). Un ordinamento democratico deve tollerare        espressioni che provocano disdegno e/o sono moralmente ripugnanti, fatte in uno stadio calcistico e nelle circostanze di cui sopra, stante la particolare importanza del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (ved. C.edu 24.5.1988 – Müller – Appl. 10.737/84 Z. 33).

L’inflizione della sanzione amministrativa pecuniaria, anche nei limiti ridotti dal “Verwaltungsgericht”, era, secondo la Corte Costituzionale, pure “unverhältnismäßig” (sproporzionata) nella sua entità.

Ciò premesso, la Corte Costituzionale, costatato che il ricorrente era stato leso nel suo diritto alla libera manifestazione del pensiero, annullava la statuizione del “Verwaltungsgericht”, con condanna del Land Wien alle spese nella misura di Euro 2.856 più accessori.

Sembra che la Corte Costituzionale, nel caso de quo, abbia dilatato molto il concetto – fragile – di tolleranza.