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Superbollo per i disabili: com’è possibile?

L’acquisto di un auto per un disabile è esente da bollo auto, ma deve pagare il superbollo
Dettagli di colori
Ph. Erika Pucci / Dettagli di colori

Abstract

Questo articolo prende spunto da un recente caso capitato nella pratica professionale per riepilogare le norme agevolative sugli acquisti di autoveicoli da parte di persone disabili.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente notificato un avviso di accertamento con cui recupera l’addizionale erariale alla tassa automobilistica (cd. superbollo) per un autoveicolo acquistato da una contribuente disabile.

All’atto dell’acquisto venne applicata l’aliquota IVA agevolata e non vi è stata notifica di alcuna pretesa relativamente alla tassa automobilistica da parte della Regione in cui la contribuente risiede.

 

Indice:

1. Il caso concreto

2. Il numero 31 della Tabella A, parte II allegata al DPR 633/72

3. Le esenzioni da tassa automobilistica ed addizionale erariale

4. Conclusioni

 

1. Il caso concreto

Nelle ultime settimane ho seguito la posizione di una contribuente che ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate le richiede l’addizionale erariale della tassa automobilistica per il periodo d’imposta in cui l’autoveicolo fu acquistato.

Come addizionale è evidente che l’assoggettamento o l’esenzione segue quello della tassa principale, ossia della tassa automobilistica.

Ho approfondito, dunque, la normativa applicabile agli acquisti di autoveicoli da parte di persone disabili.

 

2. Il numero 31 della Tabella A, parte II allegata al DPR 633/72

Sono agevolati, pagando l’IVA al 4% gli acquisti di autoveicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti effettuati da questi soggetti o dai loro familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

Sono, inoltre, agevolati gli acquisti di autoveicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti effettuati da questi soggetti o dai loro familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

L’applicazione dell’aliquota IVA del 4% presuppone un certificato di invalidità rilasciato, dopo una visita medica, da parte della commissione medica pubblica e che l’acquirente consegna al concessionario auto per legittimarlo a non applicare l’aliquota IVA ordinaria.

 

3. Le esenzioni da tassa automobilistica e addizionale erariale

Per entrambe queste tasse l’esenzione è disciplinata da una norma risalente: l’articolo 17 del DPR 39 del 1953.

Esso elenca le esenzioni permanenti da tassa di circolazione e nel 2001 venne introdotta la lettera f- bis), secondo cui: “Sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione: i motoveicoli e gli

autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni”

Occorre precisare che l’esenzione è applicabile ad un solo autoveicolo.

Anche per la tassa automobilistica l’esenzione viene riconosciuta a seguito di certificazione delle condizioni di disabilità rilasciata dalla commissione medica e spetta con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta in corso al momento della richiesta di tale accertamento.

 

4. Conclusioni

È evidente che l’addizionale erariale alla tassa automobilistica segue il regime della tassa principale.

Conferma di ciò è che la modifica ai testi normativi (tabella A parte II, DPR 633/72 e articolo 17 del DPR 39 del 1953) è stata apportata dalla medesima norma che ha integrato entrambi.

Pertanto, si deve ritenere una svista, dovuta alla distrazione, la notifica di un avviso di accertamento per la sola addizionale erariale quando per l’autoveicolo in questione né l’Agenzia delle Entrate per l’IVA, né la Regione hanno contestato nulla.

Attendo fiduciosa l’annullamento in autotutela.