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Trattamento di dati personali per finalità di propaganda elettorale e comunicazione politica

Pubblicate le nuove linee guida del Garante alla luce del GDPR
Elezioni politiche
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In data 18 aprile 2019, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”) ha pubblicato il Provvedimento in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica (il “Provvedimento”). Il Provvedimento, anche in vista delle imminenti elezioni europee, fornisce le regole che i titolari (quali partiti e associazioni politiche, comitati di promotori e sostenitori nonché candidati) devono seguire nel momento in cui trattino dati personali per finalità di propaganda elettorale o di comunicazione politica.

In primo luogo, il Provvedimento chiarisce i casi in cui i titolari debbano ottenere il consenso degli interessati e quando invece il trattamento possa essere fondato su basi giuridiche alternative (come il legittimo interesse).

Per esempio, partiti e altre associazioni politiche non dovranno ottenere il consenso degli interessati per trattare dati personali che siano contenuti in liste elettorali o comunque in altri pubblici registri con finalità elettorali.

Non è inoltre richiesto il consenso laddove il trattamento sia effettuato da una fondazione, un’associazione o altro organismo senza fine di lucro che perseguano finalità politiche previste tra i rispettivi scopi statutari e purché i destinatari della propaganda/comunicazione politica siano aderenti a tali associazioni o abbiano con esse contatti regolari. Al contrario, è richiesto il consenso per trattare i dati personali di simpatizzanti o sovventori contattati in occasione di singole iniziative o per trattare i dati personali di membri di organizzazioni o associazioni che non abbiano carattere politico. Più in generale, il Garante chiarisce come il consenso è necessario in tutte quelle situazioni in cui, in conformità al principio di finalità, la finalità di propaganda politica non è compatibile con le finalità per cui i dati erano stati raccolti o pubblicati in origine. Ad esempio, il consenso è altresì richiesto per trattare i dati di contatto inclusi in registri pubblici o su internet (ivi compresi nei social network) o per trattare dati raccolti nell’esercizio di attività professionali, di impresa o di cura.

In ogni caso, non potranno essere trattati con finalità di propaganda politica e comunicazione politica i dati raccolti o comunque trattati da soggetti pubblici per lo svolgimento di attività istituzionali, quali: i dati personali conservati nell’anagrafe o negli archivi dello stato civile, negli schedari dei cittadini residenti nella circoscrizione presso ogni ufficio consolare, i dati relativi ai non votati annotati sulle liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, dati annotati nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista per lo svolgimento di operazioni elettorali, elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali, dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche al fine di verificare l’andamento del rispettivo mandato.

In secondo luogo, in conformità al principio di responsabilizzazione (accountability), il Provvedimento chiarisce che, al fine di valutare il ricorrere dei presupposti di applicabilità dell’art. 14 (5) GDPR e le misure appropriate da adottare, i titolari potranno tenere conto dei provvedimenti in materia di esonero dall’informativa adottati dal Garante in passato. In via esemplificativa, i soggetti politici (come partiti, candidati, ecc.) potrebbero ritenersi esentati dall’obbligo di consegnare agli interessati l’informativa per il trattamento, con finalità di propaganda, dei dati estratti dalle liste elettorali durante il limitato arco temporale legato a consultazioni politiche, amministrative o referendarie. In questo contesto, la pubblicazione dell’informativa sul sito web del titolare e tramite annunci pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale potrebbe essere una delle misure adeguate a proteggere i diritti per gli interessati.

Infine, punti ulteriori affrontati dal Provvedimento sono: il ruolo di terze parti coinvolte nel trattamento e riferite (in particolare, qualora i titolari acquistino banche dati da terze parti al fine di inviare ai contatti inclusi in tali banche dati propaganda politica o elettorale, essi dovranno altresì verificare che tali soggetti terzi abbiano ottenuto il consenso degli interessati per le finalità da perseguire), i diritti degli interessati e le sanzioni applicabili. Circa quest’ultimo punto, il Garante chiarisce che, con particolare riferimento alle elezioni europee, oltre alle sanzioni previste dal GDPR, troveranno applicazione anche le sanzioni previste dal Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2041 come da ultimo modificato nel 2019 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.

 

Il provvedimento del Garante è consultabile al seguente indirizzo: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9105201