Tribunale di Novara: nell’opposizione allo stato passivo occorre il difensore
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati
Dott. Bartolomeo Quatraro Presidente
Dott. Fabrizio Filice Giudice Rel.
Dott. EIisaTosi Giudice
Nella causa iscritta al n.
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Avente ad oggetto opposizione a stato passivo proposta da:
(…)
Contro
Fallimento (…) nella persona del Curatore
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e sentito il relatore,
preso atto che nessuno è comparso all’udienza del 16/11/2009,
rilevato - a monte - che la parie ricorrente ha promosso la presente procedura senza il ministero di un difensore, provvedendo a notificare personalmente il ricorso e a iscrivere a ruolo Ia controversia; rilevato che anche nei procedimenti camerali di natura contenziosa quale è il procedimento di opposizione allo stato passivo, di cui agli artt. 98 e 99 l.fall., introdotto con la legge di riforma della procedura fallimentare, la parte non può stare in giudizio senza il ministero di un difensore.
Giova al riguardo osservare che il procedimento camerale, ex se, è un contenitore neutro, dovendosi poi di volta in volta valutare se ci si trova di fronte ad un procedimento camerale di natura contenziosa o meno; considerato che sia sotto il profilo di natura sostanziale, per i diritti di natura soggettiva che possono essere fatti valere in tale sede, anche se con portata endofallimentare, sia sotto il profilo di natura procedurale, avendo il legislatore minuziosamente regolato tutte le fasi del subprocedimento di impugnazione, revocazione e opposizione allo stato passivo, non si può dubitare che la natura del procedimento regolato dai citati artt. 98 e 99 1. fall. sia quella di un giudizio speciale avente natura contenziose e a cognizione piena, essendo esplicitamente prevista la tutela del principio del contraddittorio e del giusto processo, con emissione di un provvedimento che pur avendo forma di decreto, appare avere natura sostanziale di giudicato e valenza decisoria, seppur nei limiti endofallimentari di partecipazione al concorso;
Le anzidette conclusioni, peraltro, hanno ancora di recente trovato il pieno sostegno dell’insegnamento di legittimità ha avuto agio nell’affermare: “L’opposizione allo stato passivo proposto ai sensi dell’art. 99, che attribuisce al tribunale la competenza a decidere e si conclude con un atto che deve presentare i caratteri della sentenza” (Cassazione civile sez. I, 22 luglio 2009 n. 17154).
Al riguardo, giova sottolineare che, prendendo l’abbrivio dalla natura irrefutabilmente contenziosa del procedimento di opposizione, la Corte giunge precipuamente a tracciare un insuperabile crinale tra il provvedimento del Giudice delegato che decide sull’ammissione del credito dell’ambito dell’accertamento dello stato passivo - nel cui ambito, sì, le insinuazioni possono essere presentate personalmente dal creditore istante - e il provvedimento conclusivo del giudizio di opposizione che, al contrario esibisce i connotati sostanziali della sentenze, proprio perché questo secondo provvedimento, diversamente dal primo, giunge all’esito di un procedimento contenzioso a cognizione piena, nel quale, dunque, non può in alcun modo prescindersi dalla difesa tecnica. E, del resto, già sotto il vigore della legge del testo storico della legge del 1942 erano pacifiche la natura contenziosa e la conseguente necessità della difesa tecnica nell’ambito del procedimento di opposizione allo stato passivo (cfr. per tutte Cass. 26.10.1976, n. 3875 e Cass. 11.01.1914, n. 2137, secondo cui: “Nelle procedure fallimentari la domanda di ammissione al passivo può essere presentata personalmente dal creditore, il quale può svolgere ogni attività sino alla formazione dello stato passivo, senza far ricorso all’opera di assistenza e rappresentanza di un difensore. Una volta formato il detto stato passivo, l’opposizione al medesimo, anche nella liquidazione coatta amministrativa, dà luogo ad un vero giudizio di cognizione, di natura contenziosa, sull’esistenza del credito, per cui la parte deve, a norma dell’art 82, terzo comma, cod. proc. civ., stare in giudizio col Ministero di un procuratore legalmente esercente, essendo la parte stessa priva - in tale ulteriore fase - dello jus postulandi"; per quanto attiene alla più recente giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale di Udine, 26.06.2008 secondo cui: "Nel procedimento di opposizione allo stato passivo di cui agli artt. 98 e 99 L.F. la parte non può stare in giudizio senza il ministero di un procuratore legale esercente, atteso il suo carattere dì procedimento camerale natura contenziosa”).
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Si comunichi
Così deciso in Novara, nella Camera di consiglio della sezione fallimentare del 16/11/2009.
Il Giudice estensore
Dott. Fabrizio Filice
Il Presidente
Dott. Bartoloneo Quatraro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati
Dott. Bartolomeo Quatraro Presidente
Dott. Fabrizio Filice Giudice Rel.
Dott. EIisaTosi Giudice
Nella causa iscritta al n.
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Avente ad oggetto opposizione a stato passivo proposta da:
(…)
Contro
Fallimento (…) nella persona del Curatore
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e sentito il relatore,
preso atto che nessuno è comparso all’udienza del 16/11/2009,
rilevato - a monte - che la parie ricorrente ha promosso la presente procedura senza il ministero di un difensore, provvedendo a notificare personalmente il ricorso e a iscrivere a ruolo Ia controversia; rilevato che anche nei procedimenti camerali di natura contenziosa quale è il procedimento di opposizione allo stato passivo, di cui agli artt. 98 e 99 l.fall., introdotto con la legge di riforma della procedura fallimentare, la parte non può stare in giudizio senza il ministero di un difensore.
Giova al riguardo osservare che il procedimento camerale, ex se, è un contenitore neutro, dovendosi poi di volta in volta valutare se ci si trova di fronte ad un procedimento camerale di natura contenziosa o meno; considerato che sia sotto il profilo di natura sostanziale, per i diritti di natura soggettiva che possono essere fatti valere in tale sede, anche se con portata endofallimentare, sia sotto il profilo di natura procedurale, avendo il legislatore minuziosamente regolato tutte le fasi del subprocedimento di impugnazione, revocazione e opposizione allo stato passivo, non si può dubitare che la natura del procedimento regolato dai citati artt. 98 e 99 1. fall. sia quella di un giudizio speciale avente natura contenziose e a cognizione piena, essendo esplicitamente prevista la tutela del principio del contraddittorio e del giusto processo, con emissione di un provvedimento che pur avendo forma di decreto, appare avere natura sostanziale di giudicato e valenza decisoria, seppur nei limiti endofallimentari di partecipazione al concorso;
Le anzidette conclusioni, peraltro, hanno ancora di recente trovato il pieno sostegno dell’insegnamento di legittimità ha avuto agio nell’affermare: “L’opposizione allo stato passivo proposto ai sensi dell’art. 99, che attribuisce al tribunale la competenza a decidere e si conclude con un atto che deve presentare i caratteri della sentenza” (Cassazione civile sez. I, 22 luglio 2009 n. 17154).
Al riguardo, giova sottolineare che, prendendo l’abbrivio dalla natura irrefutabilmente contenziosa del procedimento di opposizione, la Corte giunge precipuamente a tracciare un insuperabile crinale tra il provvedimento del Giudice delegato che decide sull’ammissione del credito dell’ambito dell’accertamento dello stato passivo - nel cui ambito, sì, le insinuazioni possono essere presentate personalmente dal creditore istante - e il provvedimento conclusivo del giudizio di opposizione che, al contrario esibisce i connotati sostanziali della sentenze, proprio perché questo secondo provvedimento, diversamente dal primo, giunge all’esito di un procedimento contenzioso a cognizione piena, nel quale, dunque, non può in alcun modo prescindersi dalla difesa tecnica. E, del resto, già sotto il vigore della legge del testo storico della legge del 1942 erano pacifiche la natura contenziosa e la conseguente necessità della difesa tecnica nell’ambito del procedimento di opposizione allo stato passivo (cfr. per tutte Cass. 26.10.1976, n. 3875 e Cass. 11.01.1914, n. 2137, secondo cui: “Nelle procedure fallimentari la domanda di ammissione al passivo può essere presentata personalmente dal creditore, il quale può svolgere ogni attività sino alla formazione dello stato passivo, senza far ricorso all’opera di assistenza e rappresentanza di un difensore. Una volta formato il detto stato passivo, l’opposizione al medesimo, anche nella liquidazione coatta amministrativa, dà luogo ad un vero giudizio di cognizione, di natura contenziosa, sull’esistenza del credito, per cui la parte deve, a norma dell’art 82, terzo comma, cod. proc. civ., stare in giudizio col Ministero di un procuratore legalmente esercente, essendo la parte stessa priva - in tale ulteriore fase - dello jus postulandi"; per quanto attiene alla più recente giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale di Udine, 26.06.2008 secondo cui: "Nel procedimento di opposizione allo stato passivo di cui agli artt. 98 e 99 L.F. la parte non può stare in giudizio senza il ministero di un procuratore legale esercente, atteso il suo carattere dì procedimento camerale natura contenziosa”).
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Si comunichi
Così deciso in Novara, nella Camera di consiglio della sezione fallimentare del 16/11/2009.
Il Giudice estensore
Dott. Fabrizio Filice
Il Presidente
Dott. Bartoloneo Quatraro