Ungheria, la nuova Costituzione: brevi cenni
I mutamenti, di certo epocali, che hanno avuto inizio verso la fine del 1989 nell’est europeo, hanno avuto per conseguenza profonde innovazioni anche negli ordinamenti costituzionali di questi Stati. Sino ad oggi sono entrate in vigore 23 nuove Carte costituzionali. Faceva eccezione, fino al 21.4.2011, l’Ungheria, dove la Costituzione, dell’epoca staliniana (1949), continuava – sia pure con parecchi “adattamenti” e con un’opera incessante di “adeguamento” alle esigenze del nuovo Stato democratico da parte della Corte costituzionale ungherese – a rimanere formalmente in vigore.
L’esigenza di un assetto costituzionale radicalmente nuovo era tuttavia sentita da tempo dal popolo ungherese, dato che la Costituzione del 1949 non era stata adottata da un parlamento eletto liberamente, né sottoposta ad un referendum, tenuto in condizioni di libertà. Alle ultime elezioni per il Parlamento, il partito FIDESZ, alleato con il partito KDPM (entrambi avevano nel loro programma elettorale l’adozione di una nuova Carta costituzionale), era uscito vincitore, con una maggioranza superiore ai due terzi.
Il parlamento ungherese, il 21.4.2011, ha, non solo approvato una nuova Costituzione (con 262 deputati che hanno votato a favore della stessa, con il voto contrario di 44 deputati – del partito Jobbik – e con l’astensione di alcuni partiti dell’opposizione), ma ha anche dichiarato inefficace, con effetto retroattivo, quella del 1949. L’entrata in vigore della nuova Carta costituzionale è prevista per il 1° gennaio 2012.
II
La nuova Costituzione è preceduta da un lungo preambolo, che inizia con le prime parole dell’inno nazionale ungherese “Dio protegga l’Ungheria” e nel quale il cristianesimo viene indicato quale “fattore costituente ed unificante della nazione ungherese” che, peraltro, si impegna a rispettare le religioni diverse da quella cristiana. È stato detto che la nuova Costituzione è espressione di una nazione etnico-culturale-religiosa.
La denominazione ufficiale dello Stato ungherese è ora “Ungheria” e non più “Repubblica d’Ungheria”.
II
L’art. Q III della nuova Carta costituzionale sancisce espressamente che le enunciazioni contenute nel preambolo della stessa sono principi vincolanti per l’interpretazione delle norme costituzionali che seguono. Come già detto sopra, la Costituzione ungherese del 1949 è stata dichiarata inefficace con effetto retroattivo e vi è pertanto una frattura netta e radicale con il passato, nel senso che nel preambolo viene stabilito, expressis verbis, che è esclusa ogni continuità con il passato ordinamento costituzionale.
Oltre ad una limitazione considerevole delle competenze della Corte costituzionale (che non potrà più sindacare la costituzionalità delle leggi finanziarie), la nuova Carta costituzionale prevede che la nomina dei giudici costituzionali è di esclusiva competenza governativa.
III
Fortemente criticata è anche la norma costituzionale secondo la quale non è più ammissibile il ricorso alla Corte costituzionale da parte di ogni cittadino ungherese o di ogni deputato ed è stato escluso pure tale diritto da parte di enti territoriali quali quelli comunali. Dall’1.1.2012, la verifica di costituzionalità di una legge, nei casi in cui è ammissibile, può essere chiesta soltanto dal capo dello Stato, dal governo o da un numero di deputati non inferiore al 25% dei componenti del parlamento. La nuova Costituzione prevede anche che il debito pubblico non può superare il 50% del p.i.l. ed al Capo dello Stato viene conferita la facoltà di sciogliere il paralamento, se tale consesso non approva il bilancio in termine.
I casi di ammissibilità di un referendum sono stati ridotti. Così per esempio non sono più ammissibili referendum in materia di modifiche della Costituzione e delle leggi elettorali. I referendum non possono più avvenire su iniziativa dei cittadini.
IV
Una notevole limitazione delle competenze del parlamento è stata introdotta anche con la norma costituzionale che prevede la facoltà del “Consiglio di bilancio”, di “annullare” il bilancio approvato dal Parlamento.
Nella nuova Costituzione non è stato inserito il divieto, proposto dal partito Jobbik, di escludere dalla vita pubblica la persona che abbia avuto cariche, anche elettive, sotto il passato regime.
V
Per quanto concerne i diritti individuali fondamentali, la parte relativa ad essi è intitolata: “Libertà e responsabilità” e coloro che sono contrari al nuovo assetto costituzionale hanno messo in rilievo che questi diritti vengono riconosciuti ai cittadini, non in quanto tali, ma in quanto adempiono agli obblighi nei confronti della comunità statale.
Viene garantito il diritto alla vita sin dal concepimento ed una tutela particolare è accordata al matrimonio, quale unione naturale tra uomo e donna.
Si sostiene che la nuova Carta costituzionale conferisce all’esecutivo un potere che soverchia sia quello legislativo che quello giudiziario e che non sarebbe più garantito sufficientemente il principio della divisione dei poteri, teorizzato dal Montesquieu nella sua opera “L’esprit des Lois” (1748). Secondo alcuni, è in pericolo lo Stato di diritto e si afferma che la Costituzione che entrerà in vigore l’1.1.2012, sarà la Costituzione di due soli partiti ungheresi; sarà uno strumento nelle mani di Victor Orban, Capo del Governo, per consentirgli di governare senza rispettare le regole della democrazia.
VI
C’è chi chiede l’intervento dell’Unione europea (di cui l’Ungheria fa parte), analogamente a quanto è avvenuto in seguito alla riforma della legge sui “media”, poi modificata, in parte, tenendo conto dei rilievi mossi da Bruxelles, specialmente per quanto concerne divieti relativi a determinati servizi Internet, offerti da società non ungheresi e l’obbligo di un’informazione – come si esprimeva il testo originario della legge – equilibrata ( “ kiegyensulyzott”). Soltanto a seguito dell’avvertimento da parte dell’Unione Europea in ordine all’instaurazione di un procedimento per la violazione del Trattato U.E., la legge sui “media” è stata sottoposta ad una parziale modifica.
VII
Una parte non trascurabile dell’elettorato ungherese critica soprattutto il fatto che la nuova Carta costituzionale, prima di essere varata e comunque prima della firma da parte del Capo dello Stato, non sia stata sottoposta ad un referendum popolare. A ciò obietta l’attuale maggioranza parlamentare, che delle 23 Carte costituzionali, entrate in vigore negli Stati dell’ex “blocco orientale”, soltanto 10 sono state sottoposte a referendum, mentre le altre 13 hanno avuto soltanto l’approvazione parlamentare. Va rilevato in proposito che la Costituzione degli Stai Uniti d’America, in vigore da oltre due secoli, non è mai stata soggetta ad un referendum; neppure lo è stata quella della Germania del 1949.
In Ungheria si è tuttavia tenuta, nell’anno passato, una “consultazione nazionale”, inviando ad ogni famiglia ungherese il testo delle norme della nuova Costituzione che, a giudicare dalle risposte, ha trovato ampio consenso nel popolo ungherese. I partiti dell’opposizione avevano chiesto al Governo di acquisire il parere del Consiglio d’Europa che ha criticato le limitazioni delle competenze della Corte costituzionale, quali quelle previste dalla nuova Costituzione. Sta comunque di fatto che la nuova Carta costituzionale ungherese è stata approvata con un’ampia maggioranza parlamentare (più di due terzi) e che l’esigenza dell’elaborazione della nuova Costituzione è stata uno dei principali punti programmatici del partito Fidesz e del KDPN nel corso della campagna elettorale del 2010. C’è chi, in Ungheria ed anche all’estero, paventa, forse a torto, lo spettro di una dittatura, date le limitazioni alle competenze dei poteri diversi da quello esecutivo, che, indubbiamente, uscirà notevolmente rafforzato per effetto dei poteri che spettano a quest’ultimo secondo la nuova Costituzione.
I mutamenti, di certo epocali, che hanno avuto inizio verso la fine del 1989 nell’est europeo, hanno avuto per conseguenza profonde innovazioni anche negli ordinamenti costituzionali di questi Stati. Sino ad oggi sono entrate in vigore 23 nuove Carte costituzionali. Faceva eccezione, fino al 21.4.2011, l’Ungheria, dove la Costituzione, dell’epoca staliniana (1949), continuava – sia pure con parecchi “adattamenti” e con un’opera incessante di “adeguamento” alle esigenze del nuovo Stato democratico da parte della Corte costituzionale ungherese – a rimanere formalmente in vigore.
L’esigenza di un assetto costituzionale radicalmente nuovo era tuttavia sentita da tempo dal popolo ungherese, dato che la Costituzione del 1949 non era stata adottata da un parlamento eletto liberamente, né sottoposta ad un referendum, tenuto in condizioni di libertà. Alle ultime elezioni per il Parlamento, il partito FIDESZ, alleato con il partito KDPM (entrambi avevano nel loro programma elettorale l’adozione di una nuova Carta costituzionale), era uscito vincitore, con una maggioranza superiore ai due terzi.
Il parlamento ungherese, il 21.4.2011, ha, non solo approvato una nuova Costituzione (con 262 deputati che hanno votato a favore della stessa, con il voto contrario di 44 deputati – del partito Jobbik – e con l’astensione di alcuni partiti dell’opposizione), ma ha anche dichiarato inefficace, con effetto retroattivo, quella del 1949. L’entrata in vigore della nuova Carta costituzionale è prevista per il 1° gennaio 2012.
II
La nuova Costituzione è preceduta da un lungo preambolo, che inizia con le prime parole dell’inno nazionale ungherese “Dio protegga l’Ungheria” e nel quale il cristianesimo viene indicato quale “fattore costituente ed unificante della nazione ungherese” che, peraltro, si impegna a rispettare le religioni diverse da quella cristiana. È stato detto che la nuova Costituzione è espressione di una nazione etnico-culturale-religiosa.
La denominazione ufficiale dello Stato ungherese è ora “Ungheria” e non più “Repubblica d’Ungheria”.
II
L’art. Q III della nuova Carta costituzionale sancisce espressamente che le enunciazioni contenute nel preambolo della stessa sono principi vincolanti per l’interpretazione delle norme costituzionali che seguono. Come già detto sopra, la Costituzione ungherese del 1949 è stata dichiarata inefficace con effetto retroattivo e vi è pertanto una frattura netta e radicale con il passato, nel senso che nel preambolo viene stabilito, expressis verbis, che è esclusa ogni continuità con il passato ordinamento costituzionale.
Oltre ad una limitazione considerevole delle competenze della Corte costituzionale (che non potrà più sindacare la costituzionalità delle leggi finanziarie), la nuova Carta costituzionale prevede che la nomina dei giudici costituzionali è di esclusiva competenza governativa.
III
Fortemente criticata è anche la norma costituzionale secondo la quale non è più ammissibile il ricorso alla Corte costituzionale da parte di ogni cittadino ungherese o di ogni deputato ed è stato escluso pure tale diritto da parte di enti territoriali quali quelli comunali. Dall’1.1.2012, la verifica di costituzionalità di una legge, nei casi in cui è ammissibile, può essere chiesta soltanto dal capo dello Stato, dal governo o da un numero di deputati non inferiore al 25% dei componenti del parlamento. La nuova Costituzione prevede anche che il debito pubblico non può superare il 50% del p.i.l. ed al Capo dello Stato viene conferita la facoltà di sciogliere il paralamento, se tale consesso non approva il bilancio in termine.
I casi di ammissibilità di un referendum sono stati ridotti. Così per esempio non sono più ammissibili referendum in materia di modifiche della Costituzione e delle leggi elettorali. I referendum non possono più avvenire su iniziativa dei cittadini.
IV
Una notevole limitazione delle competenze del parlamento è stata introdotta anche con la norma costituzionale che prevede la facoltà del “Consiglio di bilancio”, di “annullare” il bilancio approvato dal Parlamento.
Nella nuova Costituzione non è stato inserito il divieto, proposto dal partito Jobbik, di escludere dalla vita pubblica la persona che abbia avuto cariche, anche elettive, sotto il passato regime.
V
Per quanto concerne i diritti individuali fondamentali, la parte relativa ad essi è intitolata: “Libertà e responsabilità” e coloro che sono contrari al nuovo assetto costituzionale hanno messo in rilievo che questi diritti vengono riconosciuti ai cittadini, non in quanto tali, ma in quanto adempiono agli obblighi nei confronti della comunità statale.
Viene garantito il diritto alla vita sin dal concepimento ed una tutela particolare è accordata al matrimonio, quale unione naturale tra uomo e donna.
Si sostiene che la nuova Carta costituzionale conferisce all’esecutivo un potere che soverchia sia quello legislativo che quello giudiziario e che non sarebbe più garantito sufficientemente il principio della divisione dei poteri, teorizzato dal Montesquieu nella sua opera “L’esprit des Lois” (1748). Secondo alcuni, è in pericolo lo Stato di diritto e si afferma che la Costituzione che entrerà in vigore l’1.1.2012, sarà la Costituzione di due soli partiti ungheresi; sarà uno strumento nelle mani di Victor Orban, Capo del Governo, per consentirgli di governare senza rispettare le regole della democrazia.
VI
C’è chi chiede l’intervento dell’Unione europea (di cui l’Ungheria fa parte), analogamente a quanto è avvenuto in seguito alla riforma della legge sui “media”, poi modificata, in parte, tenendo conto dei rilievi mossi da Bruxelles, specialmente per quanto concerne divieti relativi a determinati servizi Internet, offerti da società non ungheresi e l’obbligo di un’informazione – come si esprimeva il testo originario della legge – equilibrata ( “ kiegyensulyzott”). Soltanto a seguito dell’avvertimento da parte dell’Unione Europea in ordine all’instaurazione di un procedimento per la violazione del Trattato U.E., la legge sui “media” è stata sottoposta ad una parziale modifica.
VII
Una parte non trascurabile dell’elettorato ungherese critica soprattutto il fatto che la nuova Carta costituzionale, prima di essere varata e comunque prima della firma da parte del Capo dello Stato, non sia stata sottoposta ad un referendum popolare. A ciò obietta l’attuale maggioranza parlamentare, che delle 23 Carte costituzionali, entrate in vigore negli Stati dell’ex “blocco orientale”, soltanto 10 sono state sottoposte a referendum, mentre le altre 13 hanno avuto soltanto l’approvazione parlamentare. Va rilevato in proposito che la Costituzione degli Stai Uniti d’America, in vigore da oltre due secoli, non è mai stata soggetta ad un referendum; neppure lo è stata quella della Germania del 1949.
In Ungheria si è tuttavia tenuta, nell’anno passato, una “consultazione nazionale”, inviando ad ogni famiglia ungherese il testo delle norme della nuova Costituzione che, a giudicare dalle risposte, ha trovato ampio consenso nel popolo ungherese. I partiti dell’opposizione avevano chiesto al Governo di acquisire il parere del Consiglio d’Europa che ha criticato le limitazioni delle competenze della Corte costituzionale, quali quelle previste dalla nuova Costituzione. Sta comunque di fatto che la nuova Carta costituzionale ungherese è stata approvata con un’ampia maggioranza parlamentare (più di due terzi) e che l’esigenza dell’elaborazione della nuova Costituzione è stata uno dei principali punti programmatici del partito Fidesz e del KDPN nel corso della campagna elettorale del 2010. C’è chi, in Ungheria ed anche all’estero, paventa, forse a torto, lo spettro di una dittatura, date le limitazioni alle competenze dei poteri diversi da quello esecutivo, che, indubbiamente, uscirà notevolmente rafforzato per effetto dei poteri che spettano a quest’ultimo secondo la nuova Costituzione.