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Agenti di commercio: niente Irap in assenza di autonoma organizzazione

Agenti di commercio: niente Irap in assenza di autonoma organizzazione
Agenti di commercio: niente Irap in assenza di autonoma organizzazione

Sul tema dell’assoggettabilità dell’Irap in capo agli agenti di commercio, sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali che escludono la debenza di tale imposta in assenza di autonoma organizzazione.

L’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 446/1997 stabilisce al comma 1 che: “Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.

Gli agenti di commercio e, in generale, i lavoratori autonomi sono soggetti al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive, solo in caso di svolgimento di attività autonomamente organizzata.

Tutto il discorso relativo alla debenza o meno dell’Irap per il caso che ci riguarda è incentrato, quindi, sulla definizione e sulla portata del concetto di autonoma organizzazione.

Dal punto di vista dell’applicazione giurisprudenziale del presupposto impositivo ex articolo 2 in capo agli agenti di commercio va rilevato che a fronte di quattro distinti ricorsi proposti dall’Agenzia delle Entrate avverso specifiche sentenze di secondo grado,vertenti sulla medesima questione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le note sentenze n.12108-1209-12110-12111 del 28 maggio 2009 hanno sancito il seguente principio di diritto: “ (…)…il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quodplerumqueaccidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Alla luce di tale importante principio di diritto, recentemente, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, Sez. 1, con le sentenze n. 164/01/2014 e n. 165/01/2014 a seguito di ricorso presentato da due agenti di commercio avverso il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate disponeva, relativamente alle istanze di rimborso Irap inoltrate, la restituzione delle somme versate, in assenza di un’autonoma organizzazione.

Nello specifico, i due agenti di commercio in corso di causa provarono di svolgere la propria attività senza l’ausilio di lavoro altrui, (venivano allegate le diverse dichiarazioni dei redditi degli anni per cui si chiedeva il rimborso), e con i mezzi strettamente necessari per espletarla, che nel caso di specie erano costituiti da: autovettura, telefono cellulare, pc, stampante e navigatore satellitare.

Sulla base di tale documentazione e a seguito di trattazione della causa in pubblica udienza, i Giudici di prime cure con la Sentenza n. 164/01/2014 disponevano il rimborso in favore del ricorrente delle somme versate, indebitamente, a titolo di Irap;nello specifico si statuiva che: “Nel caso di specie, il ricorrente ha svolto la propria attività di agente di commercio monomandatario in totale assenza di dipendenti e/o collaboratori ed utilizzando i beni strettamente necessari per lo svolgimento dell’attività”.

Alla stregua di ciò, l’attività professionale svolta dal ricorrente non presenta i requisiti ex lege previsti per l’assoggettamento IRAP e, conseguentemente, le somme indebitamente versate a titolo di imposta IRAP per gli anni (…) devono essere a questi restituite”.

Ancora, la Commissione Tributaria Provinciale, Sez. 1, con la Sentenza n. 165/01/2014 precisava in merito alla portata del concetto di autonoma organizzazione che: “Conformemente alla Giurisprudenza di Legittimità sul tema, per rilevare l’esistenza dell’organizzazione autonoma del professionista occorre la sussistenza di un duplice ordine di condizioni, non sussistenti nel caso di specie, ovvero che il contribuente sia inserito in una struttura di cui siano responsabili soggetti terzi e che impieghi beni strumentali eccedenti il minimoindispensabile”.

Va precisato, però, che spetta al contribuente provare, sia nel caso di richiesta di rimborso dell’Irap versata, che in sede di opposizione a cartella di pagamento, l’assenza dell’autonoma organizzazione; tale valutazione, inoltre, è di competenza esclusiva del Giudice di merito adito.

Sul tema dell’assoggettabilità dell’Irap in capo agli agenti di commercio, sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali che escludono la debenza di tale imposta in assenza di autonoma organizzazione.

L’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 446/1997 stabilisce al comma 1 che: “Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.

Gli agenti di commercio e, in generale, i lavoratori autonomi sono soggetti al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive, solo in caso di svolgimento di attività autonomamente organizzata.

Tutto il discorso relativo alla debenza o meno dell’Irap per il caso che ci riguarda è incentrato, quindi, sulla definizione e sulla portata del concetto di autonoma organizzazione.

Dal punto di vista dell’applicazione giurisprudenziale del presupposto impositivo ex articolo 2 in capo agli agenti di commercio va rilevato che a fronte di quattro distinti ricorsi proposti dall’Agenzia delle Entrate avverso specifiche sentenze di secondo grado,vertenti sulla medesima questione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le note sentenze n.12108-1209-12110-12111 del 28 maggio 2009 hanno sancito il seguente principio di diritto: “ (…)…il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quodplerumqueaccidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Alla luce di tale importante principio di diritto, recentemente, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, Sez. 1, con le sentenze n. 164/01/2014 e n. 165/01/2014 a seguito di ricorso presentato da due agenti di commercio avverso il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate disponeva, relativamente alle istanze di rimborso Irap inoltrate, la restituzione delle somme versate, in assenza di un’autonoma organizzazione.

Nello specifico, i due agenti di commercio in corso di causa provarono di svolgere la propria attività senza l’ausilio di lavoro altrui, (venivano allegate le diverse dichiarazioni dei redditi degli anni per cui si chiedeva il rimborso), e con i mezzi strettamente necessari per espletarla, che nel caso di specie erano costituiti da: autovettura, telefono cellulare, pc, stampante e navigatore satellitare.

Sulla base di tale documentazione e a seguito di trattazione della causa in pubblica udienza, i Giudici di prime cure con la Sentenza n. 164/01/2014 disponevano il rimborso in favore del ricorrente delle somme versate, indebitamente, a titolo di Irap;nello specifico si statuiva che: “Nel caso di specie, il ricorrente ha svolto la propria attività di agente di commercio monomandatario in totale assenza di dipendenti e/o collaboratori ed utilizzando i beni strettamente necessari per lo svolgimento dell’attività”.

Alla stregua di ciò, l’attività professionale svolta dal ricorrente non presenta i requisiti ex lege previsti per l’assoggettamento IRAP e, conseguentemente, le somme indebitamente versate a titolo di imposta IRAP per gli anni (…) devono essere a questi restituite”.

Ancora, la Commissione Tributaria Provinciale, Sez. 1, con la Sentenza n. 165/01/2014 precisava in merito alla portata del concetto di autonoma organizzazione che: “Conformemente alla Giurisprudenza di Legittimità sul tema, per rilevare l’esistenza dell’organizzazione autonoma del professionista occorre la sussistenza di un duplice ordine di condizioni, non sussistenti nel caso di specie, ovvero che il contribuente sia inserito in una struttura di cui siano responsabili soggetti terzi e che impieghi beni strumentali eccedenti il minimoindispensabile”.

Va precisato, però, che spetta al contribuente provare, sia nel caso di richiesta di rimborso dell’Irap versata, che in sede di opposizione a cartella di pagamento, l’assenza dell’autonoma organizzazione; tale valutazione, inoltre, è di competenza esclusiva del Giudice di merito adito.