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Agenzia Entrate: Risoluzione regime fiscale contratto internazionale consignment stock

L’Agenzia delle Entrate si pronuncia ancora una volta sulla fattispecie del consignment stock, di ampio utilizzo nella prassi commerciale internazionale.

Lo schema negoziale del consignment stock si basa sul trasferimento di beni di proprietà del fornitore presso un deposito del cliente, il quale ha la facoltà, in base alle sue esigenze, di effettuare prelievi in qualsiasi momento, pagandone il prezzo con periodicità convenute (ad esempio, ogni mese). In questa tipologia contrattuale, il diritto di proprietà sui beni si trasferisce in capo all’importatore solo al momento del prelievo da parte del medesimo.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il regime fiscale nel caso di cessione intracomunitario o extracomunitaria non cambia.

1. In caso di cessione intracomunitaria, in considerazione della particolare clausola utilizzata per la vendita delle merci, che comporta uno stoccaggio presso i locali dell’acquirente il quale ha l’esclusiva dell’acquisto, si è in presenza di un’unica operazione, che si considera effettuata non all’atto dell’invio nel territorio di altro Stato membro, bensì nel momento in cui si produce l’effetto traslativo della proprietà per l’acquirente, vale a dire all’atto del prelievo dei beni dal deposito ad opera di quest’ultimo;

2. In caso di cessione extracomunitaria, all’atto dell’espletamento delle formalità doganali di esportazione si è in presenza di una cessione a titolo oneroso delle merci in uscita, cessione che, in virtù delle pattuizioni di cui al contratto di consignment stock, è realizzata secondo un procedimento che si perfezionerà solo in un secondo momento, all’atto del prelievo dal deposito.

In particolare, in questa ipotesi, con il prelievo di merci da parte dell’acquirente, si è data esecuzione alla compravendita da parte dell’acquirente cui i beni sono stati inviati e messi a sua disposizione dal venditore: si realizzano quindi i presupposti per inquadrare l’operazione come cessione all’esportazione non imponibile ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; naturalmente, il plafond di cui all’articolo 8, secondo comma, dello stesso decreto, si andrà a costituire solo nel momento e nella misura in cui le stesse risultino prelevate dall’acquirente e debitamente fatturate dal fornitore.

(Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e contenzioso, Risoluzione 5 maggio 2005, n.58/E: I.V.A. - Contratto di fornitura con effetti reali differiti (c.d. consignment stock) - Cessioni all’esportazione).

L’Agenzia delle Entrate si pronuncia ancora una volta sulla fattispecie del consignment stock, di ampio utilizzo nella prassi commerciale internazionale.

Lo schema negoziale del consignment stock si basa sul trasferimento di beni di proprietà del fornitore presso un deposito del cliente, il quale ha la facoltà, in base alle sue esigenze, di effettuare prelievi in qualsiasi momento, pagandone il prezzo con periodicità convenute (ad esempio, ogni mese). In questa tipologia contrattuale, il diritto di proprietà sui beni si trasferisce in capo all’importatore solo al momento del prelievo da parte del medesimo.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il regime fiscale nel caso di cessione intracomunitario o extracomunitaria non cambia.

1. In caso di cessione intracomunitaria, in considerazione della particolare clausola utilizzata per la vendita delle merci, che comporta uno stoccaggio presso i locali dell’acquirente il quale ha l’esclusiva dell’acquisto, si è in presenza di un’unica operazione, che si considera effettuata non all’atto dell’invio nel territorio di altro Stato membro, bensì nel momento in cui si produce l’effetto traslativo della proprietà per l’acquirente, vale a dire all’atto del prelievo dei beni dal deposito ad opera di quest’ultimo;

2. In caso di cessione extracomunitaria, all’atto dell’espletamento delle formalità doganali di esportazione si è in presenza di una cessione a titolo oneroso delle merci in uscita, cessione che, in virtù delle pattuizioni di cui al contratto di consignment stock, è realizzata secondo un procedimento che si perfezionerà solo in un secondo momento, all’atto del prelievo dal deposito.

In particolare, in questa ipotesi, con il prelievo di merci da parte dell’acquirente, si è data esecuzione alla compravendita da parte dell’acquirente cui i beni sono stati inviati e messi a sua disposizione dal venditore: si realizzano quindi i presupposti per inquadrare l’operazione come cessione all’esportazione non imponibile ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; naturalmente, il plafond di cui all’articolo 8, secondo comma, dello stesso decreto, si andrà a costituire solo nel momento e nella misura in cui le stesse risultino prelevate dall’acquirente e debitamente fatturate dal fornitore.

(Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e contenzioso, Risoluzione 5 maggio 2005, n.58/E: I.V.A. - Contratto di fornitura con effetti reali differiti (c.d. consignment stock) - Cessioni all’esportazione).