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All’orizzonte il pericolo della confusione dei ruoli

 Da "Guida agli Enti locali" de "Il Sole 24 ore", 25/7/1998.

ALL’ORIZZONTE IL PERICOLO DELLA CONFUSIONE DEI RUOLI

Il testo unificato delle proposte di legge uscito dal comitato ristretto della commissione Affari costituzionali della Camera, familiarmente denominata "Bicameralina", potrebbe risultare un piatto indigesto per gli Enti locali.

La linea è astrattamente quella che facendoci partire dall’assemblearismo e dalla ricerca del consenso, poi ha portato al partecipazionismo per approdare al decisionismo ovvero all’unico che decide senza alcuna responsbilità e controllo.

Lo strano è che la figura prescelta. che decide, non è stata individuata, stavolta, in un qualche "generale" direttore, tanto cara al ministro per la funzione pubblica Franco Bassanini che probabilmente lascerà alla storia oltre al suo OMNIBUS il principio contenuto nell’articolo 6 della Bassanini ter che, in caso di parità in un pubblico concorso debba essere il giovane a prevalere sull’anziano.

La metodologia è la stessa di tante altre normative di cui sono piene le nostre pandette.

L’occasione è l’istituzione del difensore civico nazionale, figura mitica e carismatica, nominata direttamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato, che così viene a coprire i vuoti lasciati dalle varie authority e dai vari garanti.

Ma dopo aver istituito questa nuova figura, si passa all’enunciazione delle sue funzioni, che sono appunto funzioni di sollecitazione e di impulso (che ricomprendono anche quelle di controllo) e funzioni di composizione delle controversie.

E qui, non lo nascondiamo, cominciano le preoccupazioni; il difensore civico non è più solo una istituzione che è posta a tutela e garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione come l’ombdusman di nordica memoria e come si è sviluppato in Europa, ma diventa una sorta di giudice di pace per la giustizia amministrativa e di organo di controllo per gli Enti locali, peraltro nominato dalla stessa amministrazione controllata, in violazione di ogni principio di incompatibilità.

Con la normativa in esame si attua poi una fitta rete di difensori civici che verranno agodere di autonomia amministrativa e contabile con possibilità di nomina di difensori civici aggiunti, con uffici e personale da organizzare e con conseguente inevitabile aumento della spesa pubblica.

La proposta di legge infatti configura l’ufficio del difensore civico su 3 (in realtà 4, come vedremo) livelli;

1) difensore civico nazionale;

2) difensore civico regionale;

3) difensore civico locale, a livello provicniale.

Senza dimenticare che ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del progetto, i Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti e le comunità montane "istituiscono un autonomo ufficio del difensore civico locale".

Abbiamo visto sopra le funzioni del "nuovo" difensore civico.

In palese violazione dell’articolo 130 della Costituzione si attribuiscono al difensore civico funzioni di controllo (che, peraltro, come risulta da un documento redatto in data 25 maggio 1998, sono rifiutate assolutamente dai difensori civici regionali in attività) nei confronti delle pubbliche amministrazioni, esercitato "sia su richiesta dei soggetti interessati sia d’ufficio".

Gli interessati che possono far partire la richiesta sono "qualsiasi soggetto, anche se minore, interdetto o inabilitato, nonchè enti pubblici o privati e formazioni sociali". Ma il difensore civico può intervenire anche d’ufficio quando "rilevi casi di cattiva amministrazione" (articolo 19, comma 3).

La normativa appare francamente discutibile: il difensore civico si trasforma in una sorta di "pubblico ministero" civico, con poteri inquisitori che decide insindacabilmente quando e come iniziare "l’azione civica".

L’articolo 10, comma 4, precisa i poteri del difensore civico che può svolgere indagini relative al rispetto dei principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità su tutti i settori delle pubbliche amministrazioni, segnalando agli organi competenti le disfunzioni relative e suggerendo le opportune modifiche da apportare in sede legislativa, regolamentare o organizzativa.

Mentre l’articolo 11 definisce i poteri istruttori del difensore civico, l’articolo 12 prevede il massimo potere nella conclusione degli interventi del difensore civico che arrivano fino alla richiesta di nomina di un commissario ad acta e alla sua nomina effettiva da parte del difensore civico in caso di inadempienza della pubblica amministrazione.

E veniamo ai poteri "giustiziali".

Questi ultimi poteri francamente lasciano molto perplessi anche in relazione alle guarentigie, che si trasformano in irresponsabilità di fatto, di cui il difensore civico gode, che lo rendono praticamente inattacabile.

Ora questo San Giorgio potrà partire lancia in testa contro il drago della pubblica amministrazione con il potere di disporre, anche d’ufficio, la sospensione cautelare di un atto di quest’ultima.

In ogni caso l’istanza al difensore civico sospende i termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale fino a un massimo di sei mesi.

Qui il legislatore appare fin troppo ingenuo fidandosi delle capacità mediatorie del difensoe civico che di fatto viene a svolgere, con in più i poteri di sospensiva, le funzioni del Collegio di conciliazione di cui all’aticolo 31 del Dlgs 31 mazo 1998 n.80.

Quale sarà l’effetto di questa sospensiva? Che la durata media di un giudizio dinnazi al giudizo amministrativo, che tuttora si aggira sul decennio, con l’entrata in vigore della proposta di legge si allungherà di altri sei mesi.

Ne si può dire che siano assenti le formalità di rito, perchè l’articolo 13, comma 2, prevede che l’istanza "giustiziale" debba essere presentata "entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’atto".

Da ultimo ci sono le sanzioni per i pubblici dipendenti riottosi ai poteri del "nuovo" difnsore civico che saranno puniti con la perdita degli incentivi economici ed eventuale procedimento disciplinare.

 Da "Guida agli Enti locali" de "Il Sole 24 ore", 25/7/1998.

ALL’ORIZZONTE IL PERICOLO DELLA CONFUSIONE DEI RUOLI

Il testo unificato delle proposte di legge uscito dal comitato ristretto della commissione Affari costituzionali della Camera, familiarmente denominata "Bicameralina", potrebbe risultare un piatto indigesto per gli Enti locali.

La linea è astrattamente quella che facendoci partire dall’assemblearismo e dalla ricerca del consenso, poi ha portato al partecipazionismo per approdare al decisionismo ovvero all’unico che decide senza alcuna responsbilità e controllo.

Lo strano è che la figura prescelta. che decide, non è stata individuata, stavolta, in un qualche "generale" direttore, tanto cara al ministro per la funzione pubblica Franco Bassanini che probabilmente lascerà alla storia oltre al suo OMNIBUS il principio contenuto nell’articolo 6 della Bassanini ter che, in caso di parità in un pubblico concorso debba essere il giovane a prevalere sull’anziano.

La metodologia è la stessa di tante altre normative di cui sono piene le nostre pandette.

L’occasione è l’istituzione del difensore civico nazionale, figura mitica e carismatica, nominata direttamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato, che così viene a coprire i vuoti lasciati dalle varie authority e dai vari garanti.

Ma dopo aver istituito questa nuova figura, si passa all’enunciazione delle sue funzioni, che sono appunto funzioni di sollecitazione e di impulso (che ricomprendono anche quelle di controllo) e funzioni di composizione delle controversie.

E qui, non lo nascondiamo, cominciano le preoccupazioni; il difensore civico non è più solo una istituzione che è posta a tutela e garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione come l’ombdusman di nordica memoria e come si è sviluppato in Europa, ma diventa una sorta di giudice di pace per la giustizia amministrativa e di organo di controllo per gli Enti locali, peraltro nominato dalla stessa amministrazione controllata, in violazione di ogni principio di incompatibilità.

Con la normativa in esame si attua poi una fitta rete di difensori civici che verranno agodere di autonomia amministrativa e contabile con possibilità di nomina di difensori civici aggiunti, con uffici e personale da organizzare e con conseguente inevitabile aumento della spesa pubblica.

La proposta di legge infatti configura l’ufficio del difensore civico su 3 (in realtà 4, come vedremo) livelli;

1) difensore civico nazionale;

2) difensore civico regionale;

3) difensore civico locale, a livello provicniale.

Senza dimenticare che ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del progetto, i Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti e le comunità montane "istituiscono un autonomo ufficio del difensore civico locale".

Abbiamo visto sopra le funzioni del "nuovo" difensore civico.

In palese violazione dell’articolo 130 della Costituzione si attribuiscono al difensore civico funzioni di controllo (che, peraltro, come risulta da un documento redatto in data 25 maggio 1998, sono rifiutate assolutamente dai difensori civici regionali in attività) nei confronti delle pubbliche amministrazioni, esercitato "sia su richiesta dei soggetti interessati sia d’ufficio".

Gli interessati che possono far partire la richiesta sono "qualsiasi soggetto, anche se minore, interdetto o inabilitato, nonchè enti pubblici o privati e formazioni sociali". Ma il difensore civico può intervenire anche d’ufficio quando "rilevi casi di cattiva amministrazione" (articolo 19, comma 3).

La normativa appare francamente discutibile: il difensore civico si trasforma in una sorta di "pubblico ministero" civico, con poteri inquisitori che decide insindacabilmente quando e come iniziare "l’azione civica".

L’articolo 10, comma 4, precisa i poteri del difensore civico che può svolgere indagini relative al rispetto dei principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità su tutti i settori delle pubbliche amministrazioni, segnalando agli organi competenti le disfunzioni relative e suggerendo le opportune modifiche da apportare in sede legislativa, regolamentare o organizzativa.

Mentre l’articolo 11 definisce i poteri istruttori del difensore civico, l’articolo 12 prevede il massimo potere nella conclusione degli interventi del difensore civico che arrivano fino alla richiesta di nomina di un commissario ad acta e alla sua nomina effettiva da parte del difensore civico in caso di inadempienza della pubblica amministrazione.

E veniamo ai poteri "giustiziali".

Questi ultimi poteri francamente lasciano molto perplessi anche in relazione alle guarentigie, che si trasformano in irresponsabilità di fatto, di cui il difensore civico gode, che lo rendono praticamente inattacabile.

Ora questo San Giorgio potrà partire lancia in testa contro il drago della pubblica amministrazione con il potere di disporre, anche d’ufficio, la sospensione cautelare di un atto di quest’ultima.

In ogni caso l’istanza al difensore civico sospende i termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale fino a un massimo di sei mesi.

Qui il legislatore appare fin troppo ingenuo fidandosi delle capacità mediatorie del difensoe civico che di fatto viene a svolgere, con in più i poteri di sospensiva, le funzioni del Collegio di conciliazione di cui all’aticolo 31 del Dlgs 31 mazo 1998 n.80.

Quale sarà l’effetto di questa sospensiva? Che la durata media di un giudizio dinnazi al giudizo amministrativo, che tuttora si aggira sul decennio, con l’entrata in vigore della proposta di legge si allungherà di altri sei mesi.

Ne si può dire che siano assenti le formalità di rito, perchè l’articolo 13, comma 2, prevede che l’istanza "giustiziale" debba essere presentata "entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’atto".

Da ultimo ci sono le sanzioni per i pubblici dipendenti riottosi ai poteri del "nuovo" difnsore civico che saranno puniti con la perdita degli incentivi economici ed eventuale procedimento disciplinare.