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Arma dei Carabinieri: il diritto alla licenza ordinaria non è riducibile in ragione di assenza per infermità

Il Tar Toscana Sezione 1, pronunziandosi in materia di diritto alle ferie annuali con Sentenza n. 515/2014, coglie l’occasione per evidenziare come tale diritto sia tutelato dall’articolo 36 della Costituzione, in particolare ricordando come la giurisprudenza (Consiglio di Stato, VI, 24.2.2009, n. 1084; idem, 21.4.2008, n. 1765; TAR Sardegna, I, 8.2.2011, n. 107; TAR Puglia, Lecce, III, 14.3.2011, n. 497) sottolinei che il diritto del lavoratore alle ferie annuali è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell’attività lavorativa, ma altresì al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale, a prescindere dalla effettività della prestazione, mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedere tutelato il proprio diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di lavoro, principio questo da cui consegue che la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore non impedisce la maturazione di tale imprescindibile diritto.

La fattispecie: ricorre un maresciallo dell’Arma dei Carabinieri contro il Ministero della Difesa per l'annullamento di una determina emessa dalla Legione Carabinieri Toscana di rigetto del ricorso amministrativo proposto dal ricorrente avverso il diniego di concessione di licenza ordinaria di giorni 17 e 25, riferiti rispettivamente agli anni 2006 e 2007, nonché per il contestuale riconoscimento del  diritto alla monetizzazione, oltre ad interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.

Il ricorrente, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando di ˗ OMISSIS ˗, era stato giudicato, dal Centro Medicina Legale di ˗ OMISSIS ˗, permanentemente non idoneo al servizio militare nell’Arma dei Carabinieri e parzialmente idoneo ove l'infermità fosse stata valutata dipendente da causa di servizio.

Il Ministero della Difesa, con provvedimento del 30.4.2007, accoglieva la domanda di riconoscimento dell’infermità da causa di servizio; con successiva determinazione l’esponente era stato collocato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, per il periodo dal xxxxx3 al xxxxx4; indi, con altra determinazione adottata lo stesso giorno, la parte istante era stata collocata in aspettativa dal 1xxxxx4 al 2xxxxx7.

Con istanze del xxxx8 e del 9xxxxx8 il ricorrente aveva chiesto di poter fruire di 21 giorni di licenza ordinaria per l'anno 2006, e di 41 giorni per l'anno 2007.

Il Comando provinciale di ˗ OMISSIS ˗, con nota del 13.10.2008, aveva rilevato come l’istante fosse stato posto in aspettativa per l’intero anno 2006 e sino al 2.9.2007, respingendo le suddette istanze e concedendo soltanto 12 giorni, proporzionati al servizio reso nel periodo dal 3.9.2007 al 31.12.2007.

L’interessato aveva rinnovato la domanda di licenza ordinaria, mentre il Capo Ufficio del Comando provinciale di ˗ OMISSIS ˗, con nota del 18.6.2009, aveva respinto la predetta richiesta.

Il deducente aveva così impugnato tale diniego con ricorso gerarchico.

La Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento militare di Medicina Legale di ˗ OMISSIS ˗, con verbale n. 787 del 29.9.2009, riconosceva il ricorrente non idoneo, permanentemente e in modo assoluto, al smi e da collocare in congedo assoluto.

Egli quindi cessava dal servizio per infermità (nota del Comando Legione carabinieri ˗ OMISSIS ˗ depositata in giudizio).

Il Comandante provinciale dei Carabinieri di ˗ OMISSIS ˗, con provvedimento del 9xxxxx,  respingeva il predetto ricorso gerarchico (avverso il provvedimento di cui alla citata nota del Capo Ufficio del Comando provinciale di ˗ OMISSIS ˗ del 1xxxx).

Avverso tale decisione il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge ed eccesso di potere, con riferimento agli articoli 14, titolo I, e 47, titolo II, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995; 2) violazione di legge, erronea applicazione ed eccesso di potere in riferimento agli articoli 18, titolo I, e 55, titolo II, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 245/1999.

Tali essendo le premesse processuali annotate in schematica successione, con la prima censura il ricorrente deduceva che, in base all’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 395/95, i giorni maturati di licenza ordinaria non fossero riducibili in caso di assenza per infermità: il rilievo veniva ritenuto fondato dal Tribunale.

In effetti, la tesi del Ministero, secondo cui le ferie non maturerebbero durante il periodo di aspettativa per infermità, appariva ed appare smentita dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, VI, 24.2.2009, n. 1084; idem, 21.4.2008, n. 1765; TAR Sardegna, I, 8.2.2011, n. 107; TAR Puglia, Lecce, III, 14.3.2011, n. 497), che ha invece evidenziato che il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall’articolo 36 della Costituzione è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma altresì, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale nelle Sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001, al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale, a prescindere dalla effettività della prestazione, mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedere tutelato il proprio diritto alla salute nell’interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex articolo 2109 del codice civile trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 14020/2001).

In tal senso si pone chiaramente l’articolo 47 comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 395/95, il quale prevede che il diritto alla licenza ordinaria non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se l'assenza si protragga per l'intero anno solare.

Con il secondo motivo l’istante osserva che gli articoli 18 e 55 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/99 prevedono il pagamento sostitutivo dei periodi di licenza ordinaria la cui fruizione è stata preclusa dalla cessazione dal servizio per infermità.

Anche questa doglianza è stata ritenuta condivisibile dalla Magistratura.

Al riguardo, l’articolo 14 comma 14 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 395/95 ha previsto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute,quando, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio.

Successivamente l’articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/99 ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario e non fruito in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

Pertanto, in virtù di tale norma, il compenso sostitutivo delle licenze non godute deve essere riconosciuto al ricorrente, cessato dal servizio per infermità (Consiglio di Stato, VI, n. 6227/05; n. 2520/01; V, n. 2568/05; IV, n. 2964/05); del resto, la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, VI, 21.4.2008, n. 1765; idem, 23.7.2008, n. 3637; idem, 26.1.2009, n. 339) ha più volte evidenziato che il mancato godimento delle ferie non imputabile all’interessato non preclude l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità (nella specie, incontestatamente contratta per causa di servizio), include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite.

Tale principio si fonda anche su prevalenti valori di rango costituzionale, e ciò comporta che il suddetto articolo 18 sia ricognitivo di un principio già esistente: infatti, nei casi in cui il lavoratore si trovi nell'assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie (come in quello di specie, in cui alla malattia è seguita la cessazione dal servizio), anche un eventuale divieto di monetizzazione (pur se disposto a garanzia del lavoratore) non può certo finire per ritorcersi contro lo stesso dipendente, impedendogli anche di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute.

Il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, costituzionalmente tutelata dall’articolo 36 della Costituzione (Consiglio di Stato, VI, 24.2.2009, n. 1084).

In conclusione, il ricorso è meritevole di accoglimento e deve quindi essere riconosciuto il diritto al compenso sostitutivo della licenza ordinaria maturata e non fruita; a tale compenso vanno aggiunti interessi e rivalutazione calcolati sull’importo nominale netto del credito, dal giorno in cui il compenso stesso doveva essere erogato, nei limiti di cui all’articolo 22 comma 36 Legge n. 724/94 e in conformità a quanto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con pronuncia n. 18 del 5.6.2012.

 

 

Il Tar Toscana Sezione 1, pronunziandosi in materia di diritto alle ferie annuali con Sentenza n. 515/2014, coglie l’occasione per evidenziare come tale diritto sia tutelato dall’articolo 36 della Costituzione, in particolare ricordando come la giurisprudenza (Consiglio di Stato, VI, 24.2.2009, n. 1084; idem, 21.4.2008, n. 1765; TAR Sardegna, I, 8.2.2011, n. 107; TAR Puglia, Lecce, III, 14.3.2011, n. 497) sottolinei che il diritto del lavoratore alle ferie annuali è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell’attività lavorativa, ma altresì al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale, a prescindere dalla effettività della prestazione, mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedere tutelato il proprio diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di lavoro, principio questo da cui consegue che la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore non impedisce la maturazione di tale imprescindibile diritto.

La fattispecie: ricorre un maresciallo dell’Arma dei Carabinieri contro il Ministero della Difesa per l'annullamento di una determina emessa dalla Legione Carabinieri Toscana di rigetto del ricorso amministrativo proposto dal ricorrente avverso il diniego di concessione di licenza ordinaria di giorni 17 e 25, riferiti rispettivamente agli anni 2006 e 2007, nonché per il contestuale riconoscimento del  diritto alla monetizzazione, oltre ad interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.

Il ricorrente, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando di ˗ OMISSIS ˗, era stato giudicato, dal Centro Medicina Legale di ˗ OMISSIS ˗, permanentemente non idoneo al servizio militare nell’Arma dei Carabinieri e parzialmente idoneo ove l'infermità fosse stata valutata dipendente da causa di servizio.

Il Ministero della Difesa, con provvedimento del 30.4.2007, accoglieva la domanda di riconoscimento dell’infermità da causa di servizio; con successiva determinazione l’esponente era stato collocato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, per il periodo dal xxxxx3 al xxxxx4; indi, con altra determinazione adottata lo stesso giorno, la parte istante era stata collocata in aspettativa dal 1xxxxx4 al 2xxxxx7.

Con istanze del xxxx8 e del 9xxxxx8 il ricorrente aveva chiesto di poter fruire di 21 giorni di licenza ordinaria per l'anno 2006, e di 41 giorni per l'anno 2007.

Il Comando provinciale di ˗ OMISSIS ˗, con nota del 13.10.2008, aveva rilevato come l’istante fosse stato posto in aspettativa per l’intero anno 2006 e sino al 2.9.2007, respingendo le suddette istanze e concedendo soltanto 12 giorni, proporzionati al servizio reso nel periodo dal 3.9.2007 al 31.12.2007.

L’interessato aveva rinnovato la domanda di licenza ordinaria, mentre il Capo Ufficio del Comando provinciale di ˗ OMISSIS ˗, con nota del 18.6.2009, aveva respinto la predetta richiesta.

Il deducente aveva così impugnato tale diniego con ricorso gerarchico.

La Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento militare di Medicina Legale di ˗ OMISSIS ˗, con verbale n. 787 del 29.9.2009, riconosceva il ricorrente non idoneo, permanentemente e in modo assoluto, al smi e da collocare in congedo assoluto.

Egli quindi cessava dal servizio per infermità (nota del Comando Legione carabinieri ˗ OMISSIS ˗ depositata in giudizio).

Il Comandante provinciale dei Carabinieri di ˗ OMISSIS ˗, con provvedimento del 9xxxxx,  respingeva il predetto ricorso gerarchico (avverso il provvedimento di cui alla citata nota del Capo Ufficio del Comando provinciale di ˗ OMISSIS ˗ del 1xxxx).

Avverso tale decisione il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge ed eccesso di potere, con riferimento agli articoli 14, titolo I, e 47, titolo II, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995; 2) violazione di legge, erronea applicazione ed eccesso di potere in riferimento agli articoli 18, titolo I, e 55, titolo II, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 245/1999.

Tali essendo le premesse processuali annotate in schematica successione, con la prima censura il ricorrente deduceva che, in base all’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 395/95, i giorni maturati di licenza ordinaria non fossero riducibili in caso di assenza per infermità: il rilievo veniva ritenuto fondato dal Tribunale.

In effetti, la tesi del Ministero, secondo cui le ferie non maturerebbero durante il periodo di aspettativa per infermità, appariva ed appare smentita dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, VI, 24.2.2009, n. 1084; idem, 21.4.2008, n. 1765; TAR Sardegna, I, 8.2.2011, n. 107; TAR Puglia, Lecce, III, 14.3.2011, n. 497), che ha invece evidenziato che il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall’articolo 36 della Costituzione è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma altresì, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale nelle Sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001, al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale, a prescindere dalla effettività della prestazione, mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedere tutelato il proprio diritto alla salute nell’interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex articolo 2109 del codice civile trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 14020/2001).

In tal senso si pone chiaramente l’articolo 47 comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 395/95, il quale prevede che il diritto alla licenza ordinaria non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se l'assenza si protragga per l'intero anno solare.

Con il secondo motivo l’istante osserva che gli articoli 18 e 55 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/99 prevedono il pagamento sostitutivo dei periodi di licenza ordinaria la cui fruizione è stata preclusa dalla cessazione dal servizio per infermità.

Anche questa doglianza è stata ritenuta condivisibile dalla Magistratura.

Al riguardo, l’articolo 14 comma 14 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 395/95 ha previsto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute,quando, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio.

Successivamente l’articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/99 ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario e non fruito in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

Pertanto, in virtù di tale norma, il compenso sostitutivo delle licenze non godute deve essere riconosciuto al ricorrente, cessato dal servizio per infermità (Consiglio di Stato, VI, n. 6227/05; n. 2520/01; V, n. 2568/05; IV, n. 2964/05); del resto, la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, VI, 21.4.2008, n. 1765; idem, 23.7.2008, n. 3637; idem, 26.1.2009, n. 339) ha più volte evidenziato che il mancato godimento delle ferie non imputabile all’interessato non preclude l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità (nella specie, incontestatamente contratta per causa di servizio), include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite.

Tale principio si fonda anche su prevalenti valori di rango costituzionale, e ciò comporta che il suddetto articolo 18 sia ricognitivo di un principio già esistente: infatti, nei casi in cui il lavoratore si trovi nell'assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie (come in quello di specie, in cui alla malattia è seguita la cessazione dal servizio), anche un eventuale divieto di monetizzazione (pur se disposto a garanzia del lavoratore) non può certo finire per ritorcersi contro lo stesso dipendente, impedendogli anche di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute.

Il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, costituzionalmente tutelata dall’articolo 36 della Costituzione (Consiglio di Stato, VI, 24.2.2009, n. 1084).

In conclusione, il ricorso è meritevole di accoglimento e deve quindi essere riconosciuto il diritto al compenso sostitutivo della licenza ordinaria maturata e non fruita; a tale compenso vanno aggiunti interessi e rivalutazione calcolati sull’importo nominale netto del credito, dal giorno in cui il compenso stesso doveva essere erogato, nei limiti di cui all’articolo 22 comma 36 Legge n. 724/94 e in conformità a quanto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con pronuncia n. 18 del 5.6.2012.