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Armi: Divieto di detenzione armi e munizioni

Primavera
Ph. Riccardo Radi / Primavera

Abstract

Il divieto di detenzione di armi denunciate e munizioni è previsto in capo al Prefetto e nei casi di urgenza agli agenti di pubblica sicurezza che possono procedere al ritiro cautelare in caso di semplice sussistenza di circostanze che potrebbero anche solo potenzialmente far sospettare che l’interessato non sia affidabile nell’uso delle armi ed è previsto dall’art. 39 Tulps.

 

Detenzione di armi e munizioni divieto, normativa

Il divieto di detenzione armi e munizioni è previsto dall’art. 39 Tulps che recita: “Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152”.

 

Divieto di detenzione armi e munizioni: la recente circolare del Ministero dell’Interno del 25 novembre del 2020

La nuova circolare del Ministero dell’Interno che riguarda il provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni irrogato dal Prefetto.

Cosa prevede? Quali sono i presupposti per il ritiro cautelare delle armi? I parametri per delineare il criterio dell’affidabilità Qual è la sua natura sul piano giuridico?

Vediamolo insieme di seguito. La circolare di riferimento è la 557/PAS/U/013490/10171(1) DEL 25 NOVEMBRE 2020.

Il Ministero dell’Interno ha promulgato la circolare per chiarire il criterio dell’affidabilità e i vari orientamenti giurisprudenziali che si sono susseguiti negli anni in merito alle modalità di applicazione del provvedimento prefettizio di divieto detenzione armi e munizioni e quindi l’applicazione dell’art. 39 del TULPS.

Il ministero evidenzia che statisticamente, il maggior numero di provvedimenti impugnati in materia di armi riguarda appunto il divieto di detenzione armi e munizioni.

 

Gli orientamenti giurisprudenziali in materia di divieto armi e munizioni

Il riferimento necessario a questo punto è quello a due importanti sentenze del Consiglio d Stato (Consiglio di Stato, Sez. I, 11 aprile 2018 n. 943 e Consiglio di Stato, Sez. III, 17 maggio 2018 n. 2974) che evidenziano come per l’applicazione di questo provvedimento non ci sia la necessaria evidenza di un abuso delle armi essendo invece necessaria la mera e semplice sussistenza di circostanze che potrebbero anche solo potenzialmente far sospettare che l’interessato non sia affidabile nell’uso delle armi.

Stando a queste pronunce che l’amministrazione obbligatoriamente fa proprie, si evidenza come al prefetto venga riconosciuto un potere ampiamente discrezionale circa il potere di valutazione dell’affidabilità di un soggetto al possesso e maneggio armi. Possiamo affermare che l’esercizio di questo potere culmina in un giudizio ex ante sulla idoneità o meno di un soggetto a relazionarsi in modo corretto con le armi.

Continuando su questa linea di ragionamento ci si chiede quali siano le circostanze suscettibili di valutazione. Sono, come è ovvio che sia, quelle riguardanti sia il soggetto in sé e quindi tutta la sua sfera personale sia quelle riguardanti il contesto familiare nel quale il soggetto vive.

 

Divieto detenzione armi e munizioni: il criterio dell’affidabilità

Le ultime pronunce delineano la necessità della presenza di tre ordini di circostanze.

Il primo riguarda le condizioni in presenza delle quali le frequentazioni intrattenute dalla persona possono portare ad un giudizio negativo circa la capacità del detentore di non abusare delle armi.

Il riferimento è alla sentenza del Tar Calabria n. 241 ed alla 512 del 2019. Queste due sentenze chiariscono come sia legittimo interdire la possibilità di possedere armi a chi intrattenga con soggetti contrindicati rapporti di affinità o parentela.

Vantando eventuali diritti morali (esempio rapporti tra fratelli) il soggetto contrindicato potrebbe costringere la persona a fornirgli armi per scopi non legali.

I parenti non devono, però, essere stati già condannati rappresentando invece anche la mera esistenza di eventuali processi di natura penale sufficiente alla applicazione del provvedimento.

Il secondo ordine di circostanze riguarda, invece, l’inquadramento di un altro elemento fattuale frequentemente addotto alla base dell’adozione di provvedimento in 39 tulps.

Su questo piano appaiono interessanti due pronunce del Consiglio di Stato (sent. 664 del 2019 e n. 435 del 2020) in cui si sottolinea come l’esistenza nella sfera personale di un soggetto di una situazione di conflitto ben può essere desunta sulla base di eventuali querele e denunce in capo al soggetto.

Anche in caso di remissione della querela l’amministrazione potrà scegliere eventualmente di ritirare le armi ex art. 39 tulps.

Inoltre, l’esistenza ancora in essere di un procedimento penale per reato di minacce o disturbo della persona è motivo validante il provvedimento.

Un terzo ordine di circostanze l’onere dell’istruttoria che grava sul Prefetto.

Su questo aspetto è utile fare menzione della sentenza n. 809 del 2020 emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

Sulla base di questa sentenza è possibile affermare che grava sull’Autorità di p.s. l’onere di addurre tutte le motivazioni del provvedimento in modo chiaro ed esaustivo. Emergono alcuni principi come di seguito riportati:

  • L’eventuale infondatezza di tali elementi determina l’insorgere di un travisamento dei fatti he configura un eccesso di potere;
  • Tale infondatezza non è obliterata dal fatto che l’interessato non abbia contestato, nel corso del procedimento, taluno degli elementi posti alla base del divieto di detenzione armi;

 

Divieto di detenzione armi e munizioni: durata del provvedimento di ritiro

La durata del provvedimento di ritiro di armi e munizioni per il venir meno dei requisiti di affidabilità è immediato.

La misura inibitoria ha efficacia immediata dal momento della notifica del provvedimento previsto dall’art. 39 Tulps.

Naturalmente il provvedimento di ritiro delle armi e munizioni potrà essere rivisto con il trascorrere del tempo.

In merito si segnala la sentenza del Tar Sicilia n. 508 del 2019, riguardante la questione se l’amministrazione sia giuridicamente a pronunciarsi sull’istanza di revoca di un divieto ex 39 tulps, irrogato 10 anni prima.

In questo caso il giudice ha osservato come, a differenza di altri provvedimenti che vadano a limitare la sfera giuridica di terzi, l’art. 39 tulps non pone limiti alla durata nel tempo del provvedimento.

Tale pronuncia sostiene quanto già acclarato e pacifico, secondo cui il provvedimento non ha una limitata durata nel tempo ed ha quindi carattere permanente, venendo a costituire un provvedimento ad effetti durevoli e non meramente istantanei.

Alla stessa maniera la Corte siciliana ha evidenziato comunque come l’effetto non può avere effetto sine die. Un provvedimento con valenza sine die contrasterebbe con l’art. 97 della Costituzione e, più specificatamente, con i connessi canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa “non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto, laddove sia venuta meno l’attualità del giudizio nel tempo della pericolosità della persona”.

A questo punto si riconosce certamente all’interessato il diritto soggettivo protetto di vedere aggiornata la valutazione nei propri confronti a fronte di elementi successivi all’evento ostativo.

In particolare, si dovranno tenere conto di elementi come:

  • Il decorso di un tempo ragionevole dal momento di adozione del provvedimento inibitorio;
  • Presenza di positive sopravvenienze che abbiano modificato il quadro indiziario posto alla base della pregressa valutazione di inaffidabilità;

 

Divieto di detenzione armi e munizioni: normativa di riferimento

Testo Unico di leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 Giugno 1931 n. 773)

Legge 241 del 1990

Legge 18 aprile 1975 n. 110

 

Divieto di detenzione armi e munizioni: sentenze di riferimento

Consiglio di Stato, Sez. I, 11 aprile 2018 n. 943

Consiglio di Stato, Sez. III, 17 maggio 2018 n. 2974

Tar Calabria n. 241 del 2019

Tar Calabria n. 512

Consiglio di Stato sent. 664 del 2019

Consiglio di Stato sent. 435 del 2020

Sentenza n. 809 del 2020 emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

 

Divieto di detenzione armi e munizioni il sito del Ministero dell’Interno

https://www.interno.gov.it/it