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Lo spesometro: come, quando, perché

di Luca Bianchi

 

Stanno arrivando in redazione del Commercialista Telematico tanti quesiti sullo spesometro, che sta diventando una scadenza vissuta che sempre maggior apprensione da tanti colleghi per l’invasività delle richieste di dati e la difficoltà nella gestione degli invii telematici. Una delle richieste più comuni riguarda i contribuenti minimi e forfettari.

 

Quesito

Potreste chiarirmi un dubbio in merito allo spesometro? Bisogna o meno indicare le fatture ricevute da fornitori in regime di vantaggio?

 

Risposta

Come abbiamo già illustrato sulle pagine del Commercialista Telematico (leggi l’articolo del 05/09/2017 del dottor Giancarlo Modolo) i commercialisti che usufruiscono dei regimi di vantaggio, cioè del vecchio regime dei minimi o del nuovo regime dei forfettari non sono soggetti all’obbligo dello spesometro in quanto sono esentati dagli obblighi IVA di registrazione delle fatture emesse e ricevute ed alle conseguenti comunicazioni periodiche.

 

I soggetti titolari di partita IVA, al contrario, sono obbligati a segnalare nello spesometro anche le fatture ricevute da contribuenti minimi e forfettari, l’obbligo di inserimento riguarda (facciamo riferimento all’articolo citato per maggiori dettagli sugli obblighi ed esclusioni dall’invio) tutte le fatture emesse e ricevute, anche da soggetti che usufruiscono dei regimi di vantaggio. Il motivo è anche abbastanza evidente: nonostante i contribuenti che usufruiscono del regime di vantaggio non inviano lo spesometro, se le fatture che hanno emesso vengono “tracciate” da altri contribuenti soggetti ad Iva si avrà la possibilità di confrontare il “fatturato” indicato da tali contribuenti nel quadro LM con le risultanze degli spesometri dei clienti. In assenza di ulteriori dati il fisco avrà pur sempre la possibilità di controllo incrociato.

 

Redatto il 9 settembre 2017