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Contratto di edizione: inadempimenti dell’editore e possibili conseguenze

Il contratto di edizione trova la sua tipicità e le sue principali regolamentazioni all’interno della normativa speciale, fermo restando ovviamente l’applicabilità delle normative previste dal codice civile per i contratti in generale.

Per meglio analizzare le caratteristiche e la vincolatività del contratto di edizione, nonché i profili giuridici attinenti il diritto d’autore gioverà dunque prendere in considerazione innanzitutto la normativa vigente sul tema, e cioè la Legge 22 aprile 1941 n. 633 (c.d. legge sul diritto d’autore) e successive modifiche (in particolare con la Legge 18 agosto 2000, n. 248 - Nuove norme di tutela del diritto d’autore), regolante la protezione del diritto d’autore e di altri diritti concessi al suo esercizio.

Tale disposizione legislativa protegge tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Rilevanti su tale tema sono anche i notevoli poteri permanenti in capo alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), alla quale sono affidati compiti, riguardanti le seguenti funzioni:

a) attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato di autori o loro eredi, rappresentanza ed anche cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di riproduzione e di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione attuata attraverso ogni mezzo tecnico delle opere tutelate;

b) tenuta dei registri di cui all’art. 103 della legge 22 aprile 1941 n. 633;

c) tutela dei diritti di cui alla lettera a) nell’ambito della società dell’informazione, nonché la protezione lo sviluppo delle opere dell’ingegno;

d) gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;

e) svolgimento degli altri compiti attribuiti dalle leggi;

f) svolgimento delle attività strumentali e sussidiarie a quelle qui indicate;

g) cura della distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto di autore e dei diritti connessi, questi ultimi nei limiti dell’art. 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e la gestione relativa agli ulteriori servizi, attuando la separazione contabile tra le due distinte gestioni, per ciascuna delle quali deve essere perseguito l’equilibrio finanziario;

h) ripartizione dei proventi dei diritti d’autore tra gli aventi diritto anche secondo l’effettivo contributo di ciascuno alla loro formazione e l’applicazione di quote di spettanza sui compensi di cui all’art. 18, lettera b) anche tenendo conto delle condizioni mediamente praticate in ambito comunitario (articolo 1 Statuto SIAE).

In verità non è essenziale che l’autore di un’opera e/o l’editore abbiano fatto domanda di iscrizione alla SIAE ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto della suddetta Società, in quanto tale circostanza non incide comunque in nessun modo sull’esistenza e sulla tutela del diritto d’autore.

Per quel che riguarda il contratto di edizione, la disciplina in oggetto ne stabilisce le caratteristiche essenziali, senza tuttavia statuirne la forma scritta ad substantiam; se ne deduce che esso può ben stipularsi anche in forma orale e, sebbene tale possibilità sia un po’ “rischiosa”, ciò toglie valore giuridico allo stesso, stante l’operatività nel nostro ordinamento giuridico del ben noto principio della libertà delle forme, il quale assoggetta tale contratto “orale” alla medesima disciplina formale del contratto nel suo complesso (si veda a titolo esemplificativo Cass. I sez. civ., sentenza 18/12/1991 n. 13623).

In un contratto di edizione dovrebbero però comparire almeno i seguenti “elementi minimi”:

  • il titolo (anche se provvisorio) e la lunghezza dell’opera;
  • i diritti che l’autore cede all’editore;
  • il numero minimo di esemplari per ogni edizione;
  • il compenso corrisposto all’autore;
  • i termini e le modalità del pagamento;
  • il termine di consegna dell’opera.

Difatti, da tali elementi si possono facilmente ricavare i principali diritti di utilizzazione economica dell’opera, i quali consistono nel:

  • diritto di riproduzione;
  • diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell’opera;
  • diritto di diffusione;
  • diritto di distribuzione;
  • diritto di elaborazione.

La tutela assicurata dalla legge sul diritto d’autore al contratto di edizione fa riferimento ad una scrittura privata che definisce le modalità del rapporto tra autore e editore e con il quale "l’autore concede a un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno"; tuttavia tale disposizione può essere interpretata analogicamente per riferirla anche al contratto posto in essere sì in forma orale, ma riproducente le clausole essenziali di un tipico “contratto di edizione”.

Tale accordo negoziale è definito quale "il contratto con il quale l’autore concede a un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno" (art. 118 legge sul diritto d’autore).

Si tratta di un contratto utilizzabile per quelle opere dell’ingegno rispetto alle quali l’interesse dell’autore alla comunicazione al pubblico dell’opera stessa e al suo sfruttamento economico, sono realizzabili mediante la stampa su supporto cartaceo.

Tale contratto può essere " per edizione " o a " termine " a fondamento del diritto di veder pubblicata - per accordo tra le parti - una o più edizioni dell’opera (nel contratto per edizione) o, per converso, realizzandosi una libera e di regola insindacabile scelta dell’editore sul numero delle edizioni da pubblicare (nel contratto di edizione “a termine”).(per tali schemi contrattuali e sui relativi poteri del giudice, si veda Cass, I sez. civ., sentenza 09/08/1983 n. 5317). È l’accordo il “perno” del negozio e quest’ultimo per essere valido non necessariamente deve essere formulato per iscritto.

L’oggetto del contratto di edizione per le stampe è il trasferimento di "tutti i diritti di utilizzazione dell’opera che spettano all’autore nel campo dell’edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto" (art. 119, comma 1, legge sul diritto d’autore).

Spesso accade che la parte contraente “forte” (l’editore), soprattutto se l’accordo contrattuale non sia fissato per iscritto, si renda responsabile di condotte inadempienti rispetto agli accordi presi con l’autore dell’opera. Per evidenziare i mancati adempimenti dell’editore, possibili cause di risoluzione del negozio o comunque “appigli” su cui basare la liberazione dagli obblighi contrattuali assunti, basterà far riferimento alla normativa civilistica, nonché, ovviamente, alla legge sul diritto d’autore

Va rilevato innanzitutto come la mancata corresponsione dei pagamenti da parte dell’editore è solo lo “sbocco” inevitabile di pregresse condotte contra legem.

Il contratto di edizione è infatti un contratto a prestazioni corrispettive e dunque fonte di obbligazioni per entrambe le parti: l’editore deve pubblicare e mettere in commercio l’opera e pagare all’autore i compensi pattuiti (art. 126 legge sul diritto d’autore); deve adempiere le sue obbligazioni (pubblicazione e riproduzione dell’opera) nel termine stabilito nel contratto che comunque non può eccedere i due anni (art. 127, comma 1 legge sul diritto d’autore).

L’autore a sua volta deve consegnare l’opera nelle forme stabilite nel contratto (consegna del corpus mechanicum); garantire all’editore il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto, nonché il diritto-dovere di correggere le bozze di stampa (art. 125 legge sul diritto d’autore).

L’autore dell’opera ha diritto di percepire un compenso dall’editore costituito da "una partecipazione, calcolata, salvo patto contrario, in base a una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti" (art. 130 legge sul diritto d’autore). Tuttavia, per alcuni tipi particolari di edizioni, il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio (art. 130 legge sul diritto d’autore).

A tal riguardo, in tema di contratto di edizione, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile analogicamente l’articolo 1474 c.c. nel caso di mancata determinazione pattizia del compenso, con conseguente necessità per l’editore di riconoscere all’autore la percentuale del prezzo di copertina che il primo normalmente corrisponde per opere analoghe (Tribunale Milano 13/05/1996).

La legge stabilisce anche le cause di scioglimento del contratto di edizione, tra le quali figurano il decorso del termine contrattuale di venti anni, la morte dell’autore prima che l’opera sia compiuta (salva l’applicazione dell’art. 121 legge sul diritto d’autore), il ritiro dell’opera dal commercio, l’impossibilità sopravvenuta di pubblicare, riprodurre o mettere in commercio l’opera (art. 134 legge sul diritto d’autore).

In verità, la legge sul diritto d’autore prevede una ulteriore possibilità che potrebbe essere presa in considerazione: all’articolo 142 dispone infatti che “l’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l’opera medesima […]”.

Infatti indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, […] ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (articolo 20 legge sul diritto d’autore).

Considerando che i principali diritti morali sono:

·                il diritto alla paternità dell’opera (cioè il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell’opera);

·                il diritto all’integrità dell’opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la reputazione dell’autore);

·                il diritto di pubblicazione (cioè il diritto di decidere se pubblicare o meno l’opera);

può risulta agevole applicare una delle elencate fattispecie per tutelare i diritti dell’autore.

Tornando agli obblighi gravanti in capo all’editore, si evidenzia più specificamente come quest’ultimo ai sensi dell’articolo 126 legge sul diritto d’autore sia obbligato:

1.   a riprodurre e porre in vendita l’opera col nome dell’autore, ovvero anonima o pseudonima se ciò é previsto nel contratto in conformità dell’originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;

2.    a pagare all’autore i compensi pattuiti.

Inoltre l’editore è tenuto a rendere conto annualmente delle copie vendute, poiché è tale numero di copie che consente di calcolare il compenso dell’autore.

La tiratura delle copie di solito è controllata dal “bollinoSIAE, ovvero l’etichetta della Società Italiana degli Autori e Editori che numera progressivamente le copie (il comma 3 dell’art. 181 bis della legge n. 633/1941, prevede, in alcuni casi, la possibilità della sostituzione del contrassegno con una apposita dichiarazione identificativa, secondo la previsione dell’art. 6 del D.P.C.M. 11 luglio 2001 n. 338).

L’obbligo di far contrassegnare gli esemplari dell’opera spetta all’editore ed il contrassegno è apposto, tramite la SIAE, dalle associazioni sindacali interessate (si vedano l’articolo 123 legge sul diritto d’autore e l’articolo 12 del Regolamento per l’esecuzione della legge 633/1941).

La finalità del bollino librario va ricondotta nell’ambito del contratto di edizione stipulato tra editore ed autore a difesa della parte contrattualmente più debole, ed è quella di far conoscere all’autore il numero di copie stampate dall’editore. Questo servizio è attuato dalla SIAE per conto degli autori anche se non siano propri aderenti.

Ovviamente il contrassegno non viene apposto quando non sia presente un contratto di edizione (es. opere di pubblico dominio) oppure quando il numero di copie vendute sia ininfluente ai fini del calcolo del compenso all’autore: deroghe in cui non rientra il caso in oggetto.

Dalle considerazioni sopra esposte si intuisce la possibilità della applicazione dell’articolo 1453 c.c. regolante la risoluzione del contratto (a prestazioni corrispettive) per inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto stesso nel caso di uno o più adempimenti sopra descritti da parte dell’editore.

Un ulteriore motivo di risoluzione del contratto risulta infine dall’articolo 135 legge sul diritto d’autore che dispone che il contratto si considera risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l’esercizio dell’azienda editoriale o non la cede ad un altro editore […].

Se si volesse inibire l’utilizzazione dell’opera, la giurisprudenza consente anche, in caso di inadempimento dell’editore, la concessione di un provvedimento di urgenza ex articolo 700 c.p.c. (Tribunale Napoli 21/05/1991).

Senza considerare, perlopiù, che, contravvenendo agli obblighi posti a suo capo dalla legge, l’editore violerà il dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede, così come prevede il codice civile all’articolo 1375.

Entrando ora nelle sanzioni previste specificamente dalla normativa sul diritto d’autore, varie sono de disposizioni della legge sul diritto d’autore dedicate alla punibilità delle condotte contra legem dell’editore e della “difesa” del diritto d’autore in generale.

Si possono prendere in considerazione ad esempio le statuizioni dell’articolo 171-ter legge sul diritto d’autore che punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi, si rende colpevole della detenzione per la vendita o la distribuzione, commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, [...] qualsiasi supporto per il quale è prescritta l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato […].

La stessa pena è inoltre prevista dall’articolo 171-septies legge sul diritto d’autore per chiunque dichiari falsamente l’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 181-bis, comma 2, della suddetta legge.

Ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 93, l’editore è anche tenuto a presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed il compenso conseguentemente dovuto (nel caso di inadempimento dell’obbligo di cui sopra, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga l’esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni).

La problematica in esame sta molto a cuore al legislatore e la prova di ciò è data dalla recente istituzione, con decreto n. 261 del 14 novembre 2005 da parte del Ministero della Giustizia, del Fondo per il potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell’accertamento dei reati previsti dalla legge sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Dal punto di vista fiscale, infine, non apponendo il contrassegno SIAE, l’editore viola l’articolo 197 legge sul diritto d’autore che vuole i contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione, sottoposti alla tassa graduale di registro del 0,50 per cento.

Ergo, nel caso di numerose inadempienze degli obblighi in capo all’editore (far contrassegnare gli esemplari dell’opera, versare il corrispettivo dovuto all’autore, inviare allo stesso un rendiconto annuale delle vendite al 31 dicembre, nonché riprodurre e porre in vendita l’opera secondo le buone norme della tecnica editoriale) sembrerebbe più agevole percorrere la via della risoluzione contrattuale per inadempimento piuttosto che “arrampicarsi” in operazioni ermeneutiche per sostenere ad esempio l’esistenza di una condizione risolutiva implicita (come può essere l’apposizione dei contrassegni SIAE sulle pubblicazioni) influenzante l’efficacia del contratto, ovvero dimostrare la sussistenza e l’approvazione di una clausola di non concorrenza, per la quale all’autore non è consentito prendere accordi con altre società nel ramo editoriale o comunque in concorrenza con la controparte casa editrice (per l’applicazione del principio di libertà delle forme a tale clausola si veda Cassazione, sez. I civ., sentenza 18/12/1991 n. 13623); a fortori lo stesso discorso può valere per una eventuale clausola di esclusiva, la quale avrebbe dovuto essere stipulata ed approvata per iscritto anche ai sensi dell’articolo 1341 c.c.

Una ultima possibilità prevista dalle legge sul diritto d’autore, prevede infine come rimedio la nullità dell’accordo contrattuale.

La mancata indicazione, infatti, in un contratto di edizione “a termine”, del numero minimo di esemplari per ogni edizione, prescritta dall’articolo 122, comma 5, della legge sul diritto d’autore, comporta la nullità del contratto, la quale discende dalla mera omissione del menzionato elemento, ritenuto essenziale nella struttura del rapporto, senza che sia consentito alle parti alcuna deroga a tale precetto rigorosamente imposto dal legislatore sotto comminatoria d nullità del contratto (Cassazione, sez. I civ., sentenza 09/08/1983 n. 5317; Tribunale Milano 13/05/1996; Tribunale Bologna 05/09/1979).

Da ultimo andrà evidenziato come, qualora l’autore voglia stipulare un nuovo contratto di edizione riguardo un’opera già pubblicata, questi dovrà comunque rendere edotto il nuovo editore della circostanza che l’opera risulta già pubblicata da un editore precedente, per evitare la possibilità per il nuovo editore di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento dell’obbligazione di garanzia ex articolo 125 n. 2 legge sul diritto d’autore, con conseguente condanna dell’autore a risarcire i danni (Tribunale Milano 11/05/1998).

 

 

Il contratto di edizione trova la sua tipicità e le sue principali regolamentazioni all’interno della normativa speciale, fermo restando ovviamente l’applicabilità delle normative previste dal codice civile per i contratti in generale.

Per meglio analizzare le caratteristiche e la vincolatività del contratto di edizione, nonché i profili giuridici attinenti il diritto d’autore gioverà dunque prendere in considerazione innanzitutto la normativa vigente sul tema, e cioè la Legge 22 aprile 1941 n. 633 (c.d. legge sul diritto d’autore) e successive modifiche (in particolare con la Legge 18 agosto 2000, n. 248 - Nuove norme di tutela del diritto d’autore), regolante la protezione del diritto d’autore e di altri diritti concessi al suo esercizio.

Tale disposizione legislativa protegge tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Rilevanti su tale tema sono anche i notevoli poteri permanenti in capo alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), alla quale sono affidati compiti, riguardanti le seguenti funzioni:

a) attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato di autori o loro eredi, rappresentanza ed anche cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di riproduzione e di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione attuata attraverso ogni mezzo tecnico delle opere tutelate;

b) tenuta dei registri di cui all’art. 103 della legge 22 aprile 1941 n. 633;

c) tutela dei diritti di cui alla lettera a) nell’ambito della società dell’informazione, nonché la protezione lo sviluppo delle opere dell’ingegno;

d) gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;

e) svolgimento degli altri compiti attribuiti dalle leggi;

f) svolgimento delle attività strumentali e sussidiarie a quelle qui indicate;

g) cura della distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto di autore e dei diritti connessi, questi ultimi nei limiti dell’art. 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e la gestione relativa agli ulteriori servizi, attuando la separazione contabile tra le due distinte gestioni, per ciascuna delle quali deve essere perseguito l’equilibrio finanziario;

h) ripartizione dei proventi dei diritti d’autore tra gli aventi diritto anche secondo l’effettivo contributo di ciascuno alla loro formazione e l’applicazione di quote di spettanza sui compensi di cui all’art. 18, lettera b) anche tenendo conto delle condizioni mediamente praticate in ambito comunitario (articolo 1 Statuto SIAE).

In verità non è essenziale che l’autore di un’opera e/o l’editore abbiano fatto domanda di iscrizione alla SIAE ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto della suddetta Società, in quanto tale circostanza non incide comunque in nessun modo sull’esistenza e sulla tutela del diritto d’autore.

Per quel che riguarda il contratto di edizione, la disciplina in oggetto ne stabilisce le caratteristiche essenziali, senza tuttavia statuirne la forma scritta ad substantiam; se ne deduce che esso può ben stipularsi anche in forma orale e, sebbene tale possibilità sia un po’ “rischiosa”, ciò toglie valore giuridico allo stesso, stante l’operatività nel nostro ordinamento giuridico del ben noto principio della libertà delle forme, il quale assoggetta tale contratto “orale” alla medesima disciplina formale del contratto nel suo complesso (si veda a titolo esemplificativo Cass. I sez. civ., sentenza 18/12/1991 n. 13623).

In un contratto di edizione dovrebbero però comparire almeno i seguenti “elementi minimi”:

  • il titolo (anche se provvisorio) e la lunghezza dell’opera;
  • i diritti che l’autore cede all’editore;
  • il numero minimo di esemplari per ogni edizione;
  • il compenso corrisposto all’autore;
  • i termini e le modalità del pagamento;
  • il termine di consegna dell’opera.

Difatti, da tali elementi si possono facilmente ricavare i principali diritti di utilizzazione economica dell’opera, i quali consistono nel:

  • diritto di riproduzione;
  • diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell’opera;
  • diritto di diffusione;
  • diritto di distribuzione;
  • diritto di elaborazione.

La tutela assicurata dalla legge sul diritto d’autore al contratto di edizione fa riferimento ad una scrittura privata che definisce le modalità del rapporto tra autore e editore e con il quale "l’autore concede a un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno"; tuttavia tale disposizione può essere interpretata analogicamente per riferirla anche al contratto posto in essere sì in forma orale, ma riproducente le clausole essenziali di un tipico “contratto di edizione”.

Tale accordo negoziale è definito quale "il contratto con il quale l’autore concede a un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno" (art. 118 legge sul diritto d’autore).

Si tratta di un contratto utilizzabile per quelle opere dell’ingegno rispetto alle quali l’interesse dell’autore alla comunicazione al pubblico dell’opera stessa e al suo sfruttamento economico, sono realizzabili mediante la stampa su supporto cartaceo.

Tale contratto può essere " per edizione " o a " termine " a fondamento del diritto di veder pubblicata - per accordo tra le parti - una o più edizioni dell’opera (nel contratto per edizione) o, per converso, realizzandosi una libera e di regola insindacabile scelta dell’editore sul numero delle edizioni da pubblicare (nel contratto di edizione “a termine”).(per tali schemi contrattuali e sui relativi poteri del giudice, si veda Cass, I sez. civ., sentenza 09/08/1983 n. 5317). È l’accordo il “perno” del negozio e quest’ultimo per essere valido non necessariamente deve essere formulato per iscritto.

L’oggetto del contratto di edizione per le stampe è il trasferimento di "tutti i diritti di utilizzazione dell’opera che spettano all’autore nel campo dell’edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto" (art. 119, comma 1, legge sul diritto d’autore).

Spesso accade che la parte contraente “forte” (l’editore), soprattutto se l’accordo contrattuale non sia fissato per iscritto, si renda responsabile di condotte inadempienti rispetto agli accordi presi con l’autore dell’opera. Per evidenziare i mancati adempimenti dell’editore, possibili cause di risoluzione del negozio o comunque “appigli” su cui basare la liberazione dagli obblighi contrattuali assunti, basterà far riferimento alla normativa civilistica, nonché, ovviamente, alla legge sul diritto d’autore

Va rilevato innanzitutto come la mancata corresponsione dei pagamenti da parte dell’editore è solo lo “sbocco” inevitabile di pregresse condotte contra legem.

Il contratto di edizione è infatti un contratto a prestazioni corrispettive e dunque fonte di obbligazioni per entrambe le parti: l’editore deve pubblicare e mettere in commercio l’opera e pagare all’autore i compensi pattuiti (art. 126 legge sul diritto d’autore); deve adempiere le sue obbligazioni (pubblicazione e riproduzione dell’opera) nel termine stabilito nel contratto che comunque non può eccedere i due anni (art. 127, comma 1 legge sul diritto d’autore).

L’autore a sua volta deve consegnare l’opera nelle forme stabilite nel contratto (consegna del corpus mechanicum); garantire all’editore il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto, nonché il diritto-dovere di correggere le bozze di stampa (art. 125 legge sul diritto d’autore).

L’autore dell’opera ha diritto di percepire un compenso dall’editore costituito da "una partecipazione, calcolata, salvo patto contrario, in base a una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti" (art. 130 legge sul diritto d’autore). Tuttavia, per alcuni tipi particolari di edizioni, il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio (art. 130 legge sul diritto d’autore).

A tal riguardo, in tema di contratto di edizione, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile analogicamente l’articolo 1474 c.c. nel caso di mancata determinazione pattizia del compenso, con conseguente necessità per l’editore di riconoscere all’autore la percentuale del prezzo di copertina che il primo normalmente corrisponde per opere analoghe (Tribunale Milano 13/05/1996).

La legge stabilisce anche le cause di scioglimento del contratto di edizione, tra le quali figurano il decorso del termine contrattuale di venti anni, la morte dell’autore prima che l’opera sia compiuta (salva l’applicazione dell’art. 121 legge sul diritto d’autore), il ritiro dell’opera dal commercio, l’impossibilità sopravvenuta di pubblicare, riprodurre o mettere in commercio l’opera (art. 134 legge sul diritto d’autore).

In verità, la legge sul diritto d’autore prevede una ulteriore possibilità che potrebbe essere presa in considerazione: all’articolo 142 dispone infatti che “l’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l’opera medesima […]”.

Infatti indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, […] ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (articolo 20 legge sul diritto d’autore).

Considerando che i principali diritti morali sono:

·                il diritto alla paternità dell’opera (cioè il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell’opera);

·                il diritto all’integrità dell’opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la reputazione dell’autore);

·                il diritto di pubblicazione (cioè il diritto di decidere se pubblicare o meno l’opera);

può risulta agevole applicare una delle elencate fattispecie per tutelare i diritti dell’autore.

Tornando agli obblighi gravanti in capo all’editore, si evidenzia più specificamente come quest’ultimo ai sensi dell’articolo 126 legge sul diritto d’autore sia obbligato:

1.   a riprodurre e porre in vendita l’opera col nome dell’autore, ovvero anonima o pseudonima se ciò é previsto nel contratto in conformità dell’originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;

2.    a pagare all’autore i compensi pattuiti.

Inoltre l’editore è tenuto a rendere conto annualmente delle copie vendute, poiché è tale numero di copie che consente di calcolare il compenso dell’autore.

La tiratura delle copie di solito è controllata dal “bollinoSIAE, ovvero l’etichetta della Società Italiana degli Autori e Editori che numera progressivamente le copie (il comma 3 dell’art. 181 bis della legge n. 633/1941, prevede, in alcuni casi, la possibilità della sostituzione del contrassegno con una apposita dichiarazione identificativa, secondo la previsione dell’art. 6 del D.P.C.M. 11 luglio 2001 n. 338).

L’obbligo di far contrassegnare gli esemplari dell’opera spetta all’editore ed il contrassegno è apposto, tramite la SIAE, dalle associazioni sindacali interessate (si vedano l’articolo 123 legge sul diritto d’autore e l’articolo 12 del Regolamento per l’esecuzione della legge 633/1941).

La finalità del bollino librario va ricondotta nell’ambito del contratto di edizione stipulato tra editore ed autore a difesa della parte contrattualmente più debole, ed è quella di far conoscere all’autore il numero di copie stampate dall’editore. Questo servizio è attuato dalla SIAE per conto degli autori anche se non siano propri aderenti.

Ovviamente il contrassegno non viene apposto quando non sia presente un contratto di edizione (es. opere di pubblico dominio) oppure quando il numero di copie vendute sia ininfluente ai fini del calcolo del compenso all’autore: deroghe in cui non rientra il caso in oggetto.

Dalle considerazioni sopra esposte si intuisce la possibilità della applicazione dell’articolo 1453 c.c. regolante la risoluzione del contratto (a prestazioni corrispettive) per inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto stesso nel caso di uno o più adempimenti sopra descritti da parte dell’editore.

Un ulteriore motivo di risoluzione del contratto risulta infine dall’articolo 135 legge sul diritto d’autore che dispone che il contratto si considera risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l’esercizio dell’azienda editoriale o non la cede ad un altro editore […].

Se si volesse inibire l’utilizzazione dell’opera, la giurisprudenza consente anche, in caso di inadempimento dell’editore, la concessione di un provvedimento di urgenza ex articolo 700 c.p.c. (Tribunale Napoli 21/05/1991).

Senza considerare, perlopiù, che, contravvenendo agli obblighi posti a suo capo dalla legge, l’editore violerà il dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede, così come prevede il codice civile all’articolo 1375.

Entrando ora nelle sanzioni previste specificamente dalla normativa sul diritto d’autore, varie sono de disposizioni della legge sul diritto d’autore dedicate alla punibilità delle condotte contra legem dell’editore e della “difesa” del diritto d’autore in generale.

Si possono prendere in considerazione ad esempio le statuizioni dell’articolo 171-ter legge sul diritto d’autore che punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi, si rende colpevole della detenzione per la vendita o la distribuzione, commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, [...] qualsiasi supporto per il quale è prescritta l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato […].

La stessa pena è inoltre prevista dall’articolo 171-septies legge sul diritto d’autore per chiunque dichiari falsamente l’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 181-bis, comma 2, della suddetta legge.

Ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 93, l’editore è anche tenuto a presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed il compenso conseguentemente dovuto (nel caso di inadempimento dell’obbligo di cui sopra, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga l’esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni). lass="MsoNormal">Il contratto di edizione trova la sua tipicità e le sue principali regolamentazioni all’interno della normativa speciale, fermo restando ovviamente l’applicabilità delle normative previste dal codice civile per i contratti in generale.

Per meglio analizzare le caratteristiche e la vincolatività del contratto di edizione, nonché i profili giuridici attinenti il diritto d’autore gioverà dunque prendere in considerazione innanzitutto la normativa vigente sul tema, e cioè la Legge 22 aprile 1941 n. 633 (c.d. legge sul diritto d’autore) e successive modifiche (in particolare con la Legge 18 agosto 2000, n. 248 - Nuove norme di tutela del diritto d’autore), regolante la protezione del diritto d’autore e di altri diritti concessi al suo esercizio.

Tale disposizione legislativa protegge tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Rilevanti su tale tema sono anche i notevoli poteri permanenti in capo alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), alla quale sono affidati compiti, riguardanti le seguenti funzioni:

a) attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato di autori o loro eredi, rappresentanza ed anche cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di riproduzione e di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione attuata attraverso ogni mezzo tecnico delle opere tutelate;

b) tenuta dei registri di cui all’art. 103 della legge 22 aprile 1941 n. 633;

c) tutela dei diritti di cui alla lettera a) nell’ambito della società dell’informazione, nonché la protezione lo sviluppo delle opere dell’ingegno;

d) gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;

e) svolgimento degli altri compiti attribuiti dalle leggi;

f) svolgimento delle attività strumentali e sussidiarie a quelle qui indicate;

g) cura della distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto di autore e dei diritti connessi, questi ultimi nei limiti dell’art. 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e la gestione relativa agli ulteriori servizi, attuando la separazione contabile tra le due distinte gestioni, per ciascuna delle quali deve essere perseguito l’equilibrio finanziario;

h) ripartizione dei proventi dei diritti d’autore tra gli aventi diritto anche secondo l’effettivo contributo di ciascuno alla loro formazione e l’applicazione di quote di spettanza sui compensi di cui all’art. 18, lettera b) anche tenendo conto delle condizioni mediamente praticate in ambito comunitario (articolo 1 Statuto SIAE).

In verità non è essenziale che l’autore di un’opera e/o l’editore abbiano fatto domanda di iscrizione alla SIAE ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto della suddetta Società, in quanto tale circostanza non incide comunque in nessun modo sull’esistenza e sulla tutela del diritto d’autore.

Per quel che riguarda il contratto di edizione, la disciplina in oggetto ne stabilisce le caratteristiche essenziali, senza tuttavia statuirne la forma scritta ad substantiam; se ne deduce che esso può ben stipularsi anche in forma orale e, sebbene tale possibilità sia un po’ “rischiosa”, ciò toglie valore giuridico allo stesso, stante l’operatività nel nostro ordinamento giuridico del ben noto principio della libertà delle forme, il quale assoggetta tale contratto “orale” alla medesima disciplina formale del contratto nel suo complesso (si veda a titolo esemplificativo Cass. I sez. civ., sentenza 18/12/1991 n. 13623).

In un contratto di edizione dovrebbero però comparire almeno i seguenti “elementi minimi”:

  • il titolo (anche se provvisorio) e la lunghezza dell’opera;
  • i diritti che l’autore cede all’editore;
  • il numero minimo di esemplari per ogni edizione;
  • il compenso corrisposto all’autore;
  • i termini e le modalità del pagamento;
  • il termine di consegna dell’opera.

Difatti, da tali elementi si possono facilmente ricavare i principali diritti di utilizzazione economica dell’opera, i quali consistono nel:

  • diritto di riproduzione;
  • diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell’opera;
  • diritto di diffusione;
  • diritto di distribuzione;
  • diritto di elaborazione.

La tutela assicurata dalla legge sul diritto d’autore al contratto di edizione fa riferimento ad una scrittura privata che definisce le modalità del rapporto tra autore e editore e con il quale "l’autore concede a un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno"; tuttavia tale disposizione può essere interpretata analogicamente per riferirla anche al contratto posto in essere sì in forma orale, ma riproducente le clausole essenziali di un tipico “contratto di edizione”.

Tale accordo negoziale è definito quale "il contratto con il quale l’autore concede a un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno" (art. 118 legge sul diritto d’autore).

Si tratta di un contratto utilizzabile per quelle opere dell’ingegno rispetto alle quali l’interesse dell’autore alla comunicazione al pubblico dell’opera stessa e al suo sfruttamento economico, sono realizzabili mediante la stampa su supporto cartaceo.

Tale contratto può essere " per edizione " o a " termine " a fondamento del diritto di veder pubblicata - per accordo tra le parti - una o più edizioni dell’opera (nel contratto per edizione) o, per converso, realizzandosi una libera e di regola insindacabile scelta dell’editore sul numero delle edizioni da pubblicare (nel contratto di edizione “a termine”).(per tali schemi contrattuali e sui relativi poteri del giudice, si veda Cass, I sez. civ., sentenza 09/08/1983 n. 5317). È l’accordo il “perno” del negozio e quest’ultimo per essere valido non necessariamente deve essere formulato per iscritto.

L’oggetto del contratto di edizione per le stampe è il trasferimento di "tutti i diritti di utilizzazione dell’opera che spettano all’autore nel campo dell’edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto" (art. 119, comma 1, legge sul diritto d’autore).

Spesso accade che la parte contraente “forte” (l’editore), soprattutto se l’accordo contrattuale non sia fissato per iscritto, si renda responsabile di condotte inadempienti rispetto agli accordi presi con l’autore dell’opera. Per evidenziare i mancati adempimenti dell’editore, possibili cause di risoluzione del negozio o comunque “appigli” su cui basare la liberazione dagli obblighi contrattuali assunti, basterà far riferimento alla normativa civilistica, nonché, ovviamente, alla legge sul diritto d’autore

Va rilevato innanzitutto come la mancata corresponsione dei pagamenti da parte dell’editore è solo lo “sbocco” inevitabile di pregresse condotte contra legem.

Il contratto di edizione è infatti un contratto a prestazioni corrispettive e dunque fonte di obbligazioni per entrambe le parti: l’editore deve pubblicare e mettere in commercio l’opera e pagare all’autore i compensi pattuiti (art. 126 legge sul diritto d’autore); deve adempiere le sue obbligazioni (pubblicazione e riproduzione dell’opera) nel termine stabilito nel contratto che comunque non può eccedere i due anni (art. 127, comma 1 legge sul diritto d’autore).

L’autore a sua volta deve consegnare l’opera nelle forme stabilite nel contratto (consegna del corpus mechanicum); garantire all’editore il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto, nonché il diritto-dovere di correggere le bozze di stampa (art. 125 legge sul diritto d’autore).

L’autore dell’opera ha diritto di percepire un compenso dall’editore costituito da "una partecipazione, calcolata, salvo patto contrario, in base a una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti" (art. 130 legge sul diritto d’autore). Tuttavia, per alcuni tipi particolari di edizioni, il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio (art. 130 legge sul diritto d’autore).

A tal riguardo, in tema di contratto di edizione, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile analogicamente l’articolo 1474 c.c. nel caso di mancata determinazione pattizia del compenso, con conseguente necessità per l’editore di riconoscere all’autore la percentuale del prezzo di copertina che il primo normalmente corrisponde per opere analoghe (Tribunale Milano 13/05/1996).

La legge stabilisce anche le cause di scioglimento del contratto di edizione, tra le quali figurano il decorso del termine contrattuale di venti anni, la morte dell’autore prima che l’opera sia compiuta (salva l’applicazione dell’art. 121 legge sul diritto d’autore), il ritiro dell’opera dal commercio, l’impossibilità sopravvenuta di pubblicare, riprodurre o mettere in commercio l’opera (art. 134 legge sul diritto d’autore).

In verità, la legge sul diritto d’autore prevede una ulteriore possibilità che potrebbe essere presa in considerazione: all’articolo 142 dispone infatti che “l’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l’opera medesima […]”.

Infatti indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, […] ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (articolo 20 legge sul diritto d’autore).

Considerando che i principali diritti morali sono:

·                il diritto alla paternità dell’opera (cioè il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell’opera);

·                il diritto all’integrità dell’opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la reputazione dell’autore);

·                il diritto di pubblicazione (cioè il diritto di decidere se pubblicare o meno l’opera);

può risulta agevole applicare una delle elencate fattispecie per tutelare i diritti dell’autore.

Tornando agli obblighi gravanti in capo all’editore, si evidenzia più specificamente come quest’ultimo ai sensi dell’articolo 126 legge sul diritto d’autore sia obbligato:

1.   a riprodurre e porre in vendita l’opera col nome dell’autore, ovvero anonima o pseudonima se ciò é previsto nel contratto in conformità dell’originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;

2.    a pagare all’autore i compensi pattuiti.

Inoltre l’editore è tenuto a rendere conto annualmente delle copie vendute, poiché è tale numero di copie che consente di calcolare il compenso dell’autore.

La tiratura delle copie di solito è controllata dal “bollinoSIAE, ovvero l’etichetta della Società Italiana degli Autori e Editori che numera progressivamente le copie (il comma 3 dell’art. 181 bis della legge n. 633/1941, prevede, in alcuni casi, la possibilità della sostituzione del contrassegno con una apposita dichiarazione identificativa, secondo la previsione dell’art. 6 del D.P.C.M. 11 luglio 2001 n. 338).

L’obbligo di far contrassegnare gli esemplari dell’opera spetta all’editore ed il contrassegno è apposto, tramite la SIAE, dalle associazioni sindacali interessate (si vedano l’articolo 123 legge sul diritto d’autore e l’articolo 12 del Regolamento per l’esecuzione della legge 633/1941).

La finalità del bollino librario va ricondotta nell’ambito del contratto di edizione stipulato tra editore ed autore a difesa della parte contrattualmente più debole, ed è quella di far conoscere all’autore il numero di copie stampate dall’editore. Questo servizio è attuato dalla SIAE per conto degli autori anche se non siano propri aderenti.

Ovviamente il contrassegno non viene apposto quando non sia presente un contratto di edizione (es. opere di pubblico dominio) oppure quando il numero di copie vendute sia ininfluente ai fini del calcolo del compenso all’autore: deroghe in cui non rientra il caso in oggetto.

Dalle considerazioni sopra esposte si intuisce la possibilità della applicazione dell’articolo 1453 c.c. regolante la risoluzione del contratto (a prestazioni corrispettive) per inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto stesso nel caso di uno o più adempimenti sopra descritti da parte dell’editore.

Un ulteriore motivo di risoluzione del contratto risulta infine dall’articolo 135 legge sul diritto d’autore che dispone che il contratto si considera risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l’esercizio dell’azienda editoriale o non la cede ad un altro editore […].

Se si volesse inibire l’utilizzazione dell’opera, la giurisprudenza consente anche, in caso di inadempimento dell’editore, la concessione di un provvedimento di urgenza ex articolo 700 c.p.c. (Tribunale Napoli 21/05/1991).

Senza considerare, perlopiù, che, contravvenendo agli obblighi posti a suo capo dalla legge, l’editore violerà il dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede, così come prevede il codice civile all’articolo 1375.

Entrando ora nelle sanzioni previste specificamente dalla normativa sul diritto d’autore, varie sono de disposizioni della legge sul diritto d’autore dedicate alla punibilità delle condotte contra legem dell’editore e della “difesa” del diritto d’autore in generale.

Si possono prendere in considerazione ad esempio le statuizioni dell’articolo 171-ter legge sul diritto d’autore che punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi, si rende colpevole della detenzione per la vendita o la distribuzione, commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, [...] qualsiasi supporto per il quale è prescritta l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato […].

La stessa pena è inoltre prevista dall’articolo 171-septies legge sul diritto d’autore per chiunque dichiari falsamente l’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 181-bis, comma 2, della suddetta legge.

Ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 93, l’editore è anche tenuto a presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed il compenso conseguentemente dovuto (nel caso di inadempimento dell’obbligo di cui sopra, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga l’esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni).

La problematica in esame sta molto a cuore al legislatore e la prova di ciò è data dalla recente istituzione, con decreto n. 261 del 14 novembre 2005 da parte del Ministero della Giustizia, del Fondo per il potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell’accertamento dei reati previsti dalla legge sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Dal punto di vista fiscale, infine, non apponendo il contrassegno SIAE, l’editore viola l’articolo 197 legge sul diritto d’autore che vuole i contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione, sottoposti alla tassa graduale di registro del 0,50 per cento.

Ergo, nel caso di numerose inadempienze degli obblighi in capo all’editore (far contrassegnare gli esemplari dell’opera, versare il corrispettivo dovuto all’autore, inviare allo stesso un rendiconto annuale delle vendite al 31 dicembre, nonché riprodurre e porre in vendita l’opera secondo le buone norme della tecnica editoriale) sembrerebbe più agevole percorrere la via della risoluzione contrattuale per inadempimento piuttosto che “arrampicarsi” in operazioni ermeneutiche per sostenere ad esempio l’esistenza di una condizione risolutiva implicita (come può essere l’apposizione dei contrassegni SIAE sulle pubblicazioni) influenzante l’efficacia del contratto, ovvero dimostrare la sussistenza e l’approvazione di una clausola di non concorrenza, per la quale all’autore non è consentito prendere accordi con altre società nel ramo editoriale o comunque in concorrenza con la controparte casa editrice (per l’applicazione del principio di libertà delle forme a tale clausola si veda Cassazione, sez. I civ., sentenza 18/12/1991 n. 13623); a fortori lo stesso discorso può valere per una eventuale clausola di esclusiva, la quale avrebbe dovuto essere stipulata ed approvata per iscritto anche ai sensi dell’articolo 1341 c.c.

Una ultima possibilità prevista dalle legge sul diritto d’autore, prevede infine come rimedio la nullità dell’accordo contrattuale.

La mancata indicazione, infatti, in un contratto di edizione “a termine”, del numero minimo di esemplari per ogni edizione, prescritta dall’articolo 122, comma 5, della legge sul diritto d’autore, comporta la nullità del contratto, la quale discende dalla mera omissione del menzionato elemento, ritenuto essenziale nella struttura del rapporto, senza che sia consentito alle parti alcuna deroga a tale precetto rigorosamente imposto dal legislatore sotto comminatoria d nullità del contratto (Cassazione, sez. I civ., sentenza 09/08/1983 n. 5317; Tribunale Milano 13/05/1996; Tribunale Bologna 05/09/1979).

Da ultimo andrà evidenziato come, qualora l’autore voglia stipulare un nuovo contratto di edizione riguardo un’opera già pubblicata, questi dovrà comunque rendere edotto il nuovo editore della circostanza che l’opera risulta già pubblicata da un editore precedente, per evitare la possibilità per il nuovo editore di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento dell’obbligazione di garanzia ex articolo 125 n. 2 legge sul diritto d’autore, con conseguente condanna dell’autore a risarcire i danni (Tribunale Milano 11/05/1998).