x

x

Consob e stoccaggio informazioni regolamentate: un altro tassello per il miglioramento del mercato e la tutela dei risparmiatori

La pubblicazione delle informazioni regolamentate (ossia quelle che “devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine o dai soggetti che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis e V-bis, e nei relativi regolamenti di attuazione ovvero delle disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute equivalenti dalla Consob”) ha finalmente una disciplina applicabile in esecuzione di quanto disposto dall’articolo 65-septies del Regolamento Emittenti.

Dal 19 maggio 2014 infatti cesserà il regime transitorio disposto dalla Consob (cfr. Comunicazione n. 12027454 del 5 aprile 2012), poiché quest’ultima ha autorizzato il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate denominato "1Info".

Per due anni, infatti, le modalità di diffusione, stoccaggio e deposito delle comunicazioni di operazioni effettuate da soggetti rilevanti (internal dealing), ai sensi dell’articolo 152-octies del Regolamento Emittenti sono state inserire nel sistema SDIR-NIS e non potevano considerarsi in vigore né gli obblighi di trasmissione dello schema indicato nell’Allegato 6 del Regolamento Emittenti, né – per quanto concerne la comunicazione delle operazioni di compravendita di propri strumenti finanziari (buy back) – l’obbligo di trasmissione degli appositi schemi indicati nell’Allegato 3F del Regolamento Emittenti.

Tali obblighi potranno invece essere debitamente adempiuti con l’inizio dell’attività del meccanismo di stoccaggio autorizzato.

Si rammenta, inoltre, che con la trasmissione delle informazioni al citato meccanismo di stoccaggio, queste ultime si intendono trasmesse anche alla Consob, ove non diversamente stabilito.

I risparmiatori potranno dunque riferirsi ad un sistema dedicato al mantenimento di tutte le informazioni regolamentate, reso palese dalla pubblicazione sul sito internet dell’emittente.

In tal modo si può constatare come la Consob abbia messo a punto un altro obiettivo che si era posto nell’effettuazione della misurazione degli oneri amministrativi ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con Legge 12 luglio 2011 n. 106.

Nel programma di riduzione degli oneri amministrativi relativo al biennio 2013/2014, infatti, l’Autorità aveva evidenziato, inter alia, la necessità di razionalizzare le disposizioni in materia di diffusione, stoccaggio e deposito delle informazioni sia nei confronti della Consob che nei confronti del pubblico, al fine di rendere – nel rispetto della disciplina europea sulla materia – gli obblighi dei soggetti vigilati meno complessi e più facilmente gestibili e aumentare il grado di accessibilità dell’informazione per i risparmiatori.

Quanto sopra rappresenta un altro passo verso una corretta – anche se non proprio tempestiva – implementazione degli obblighi delineati a livello europeo (Direttiva “Transparency” 2004/109/CE), nonché indice di una maggiore attenzione per la tutela dei risparmiatori in un’ottica globale di semplificazione e riduzione dei cosiddetti administrative burdens.

La pubblicazione delle informazioni regolamentate (ossia quelle che “devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine o dai soggetti che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis e V-bis, e nei relativi regolamenti di attuazione ovvero delle disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute equivalenti dalla Consob”) ha finalmente una disciplina applicabile in esecuzione di quanto disposto dall’articolo 65-septies del Regolamento Emittenti.

Dal 19 maggio 2014 infatti cesserà il regime transitorio disposto dalla Consob (cfr. Comunicazione n. 12027454 del 5 aprile 2012), poiché quest’ultima ha autorizzato il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate denominato "1Info".

Per due anni, infatti, le modalità di diffusione, stoccaggio e deposito delle comunicazioni di operazioni effettuate da soggetti rilevanti (internal dealing), ai sensi dell’articolo 152-octies del Regolamento Emittenti sono state inserire nel sistema SDIR-NIS e non potevano considerarsi in vigore né gli obblighi di trasmissione dello schema indicato nell’Allegato 6 del Regolamento Emittenti, né – per quanto concerne la comunicazione delle operazioni di compravendita di propri strumenti finanziari (buy back) – l’obbligo di trasmissione degli appositi schemi indicati nell’Allegato 3F del Regolamento Emittenti.

Tali obblighi potranno invece essere debitamente adempiuti con l’inizio dell’attività del meccanismo di stoccaggio autorizzato.

Si rammenta, inoltre, che con la trasmissione delle informazioni al citato meccanismo di stoccaggio, queste ultime si intendono trasmesse anche alla Consob, ove non diversamente stabilito.

I risparmiatori potranno dunque riferirsi ad un sistema dedicato al mantenimento di tutte le informazioni regolamentate, reso palese dalla pubblicazione sul sito internet dell’emittente.

In tal modo si può constatare come la Consob abbia messo a punto un altro obiettivo che si era posto nell’effettuazione della misurazione degli oneri amministrativi ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con Legge 12 luglio 2011 n. 106.

Nel programma di riduzione degli oneri amministrativi relativo al biennio 2013/2014, infatti, l’Autorità aveva evidenziato, inter alia, la necessità di razionalizzare le disposizioni in materia di diffusione, stoccaggio e deposito delle informazioni sia nei confronti della Consob che nei confronti del pubblico, al fine di rendere – nel rispetto della disciplina europea sulla materia – gli obblighi dei soggetti vigilati meno complessi e più facilmente gestibili e aumentare il grado di accessibilità dell’informazione per i risparmiatori.

Quanto sopra rappresenta un altro passo verso una corretta – anche se non proprio tempestiva – implementazione degli obblighi delineati a livello europeo (Direttiva “Transparency” 2004/109/CE), nonché indice di una maggiore attenzione per la tutela dei risparmiatori in un’ottica globale di semplificazione e riduzione dei cosiddetti administrative burdens.