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Borsa - Corte d’appello di Napoli: nessun esonero dagli obblighi informativi a carico dell’intermediario

La Corte d’appello di Napoli conferma la linea tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, oramai consolidata, secondo la quale, anche qualora fosse provato che l’investitore ha in passato praticato investimenti denotanti alta propensione al rischio, costituisce principio acquisito quello secondo il quale, trattandosi di investitori non qualificati, non vengono meno gli obblighi informativi previsti dal Regolamento Consob e dal TUF.

In sostanza, non è sufficiente la mera descrizione dell’operazione, né la semplice avvertenza che si limiti a far generico riferimento all’inadeguatezza dell’operazione, rispetto alle informazioni ricevute, dovendo l’idoneità dell’informazione essere valutata in stretta correlazione con l’adeguatezza dell’operazione, oltre che in relazione alle caratteristiche soggettive del cliente.

Pertanto l’intermediario non può non assolvere agli oneri informativi, previsti in relazione alla specifica operazione di investimento.

La Corte sottolinea in sentenza che non può ritenersi assolto l’obbligo informativo attraverso la mera sottoscrizione di moduli prestampati che contengano avvertenze di tipo stereotipato. Inoltre, secondo la Corte, l’intermediario ha il dovere di verificare sempre la rispondenza soggettiva dell’investitore agli investimenti concretamente praticati. Neanche l’aver ricevuto il documento informativo sui rischi generali previsto dal TUF, al momento della stipulazione del contratto, può soddisfare la specifica informativa sull’investimento. 

Per consultare la sentenza clicca qui.

(Corte d’appello di Napoli, Terza Sezione Civile, Sentenza 25 novembre 2015, n. 4570)

La Corte d’appello di Napoli conferma la linea tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, oramai consolidata, secondo la quale, anche qualora fosse provato che l’investitore ha in passato praticato investimenti denotanti alta propensione al rischio, costituisce principio acquisito quello secondo il quale, trattandosi di investitori non qualificati, non vengono meno gli obblighi informativi previsti dal Regolamento Consob e dal TUF.

In sostanza, non è sufficiente la mera descrizione dell’operazione, né la semplice avvertenza che si limiti a far generico riferimento all’inadeguatezza dell’operazione, rispetto alle informazioni ricevute, dovendo l’idoneità dell’informazione essere valutata in stretta correlazione con l’adeguatezza dell’operazione, oltre che in relazione alle caratteristiche soggettive del cliente.

Pertanto l’intermediario non può non assolvere agli oneri informativi, previsti in relazione alla specifica operazione di investimento.

La Corte sottolinea in sentenza che non può ritenersi assolto l’obbligo informativo attraverso la mera sottoscrizione di moduli prestampati che contengano avvertenze di tipo stereotipato. Inoltre, secondo la Corte, l’intermediario ha il dovere di verificare sempre la rispondenza soggettiva dell’investitore agli investimenti concretamente praticati. Neanche l’aver ricevuto il documento informativo sui rischi generali previsto dal TUF, al momento della stipulazione del contratto, può soddisfare la specifica informativa sull’investimento. 

Per consultare la sentenza clicca qui.

(Corte d’appello di Napoli, Terza Sezione Civile, Sentenza 25 novembre 2015, n. 4570)