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Nullità contratto di investimento in strumenti finanziari derivati

Nota a Tribunale di Napoli - Terza Sezione Civile, Sentenza 14 novembre 2011, n.12294

Abstract:

Sentenza del Tribunale di Napoli in materia di operazioni di investimento in strumenti finanziari derivati / Nullità del contratto quadro e delle operazioni / Inadeguatezza ed errata profilatura.

Con decisione n. 12294/11, pubblicata in data 14 Novembre 2011, il Tribunale di Napoli ha confermato, ancora una volta, per gli istituti di credito, l’imprescindibile rilevanza delle norme contenute nel Testo Unico Finanziario e nei Regolamenti Consob, sia in fase contrattuale, che durante il corso delle singole operazioni di investimento.

Siamo di fronte ad un istituto di credito che non ha adempiuto, con la dovuta diligenza, agli obblighi imposti dalla legge, esponendo i propri clienti ad operazioni rischiose ed oggettivamente in perdita.

Gli attori si erano rivolti all’istituto di credito per operare in strumenti finanziari derivati. In particolare, la maggior parte delle operazioni, di cui è causa, ineriva all’acquisto ed alla vendita di opzioni Mib 30 Put e Call.

In virtù di tali operazioni, con cadenza giornaliera, durate per circa tre anni, gli investitori hanno perso ragguardevoli importi e, pertanto, chiedevano che tutte le operazioni effettuate fossero dichiarate nulle, per la violazione delle norme imperative (Decreto Legislativo 58/1998 e Regolamento Consob n. 11522/98, Artt. 27,28,29,30,61 e 62, nonché Artt. 1418, 1175 e 1176 del Codice Civile.

Gli attori, in via preliminare, eccepivano la nullità del contratto quadro, in quanto non sottoscritto dall’intermediario finanziario.

Tale deduzione, a parere del Tribunale, appariva fondata.

Dall’esame del contratto quadro, allegato da parte attrice, risultava mancante la sottoscrizione dell’intermediario finanziario.

In effetti, come ha affermato il Giudicante, sposando le tesi degli attori, la dicitura “Visto firmare”, apposta nei riquadri del contratto, aveva solo il valore di certificare l’identità degli investitori, ma non rappresentava la sottoscrizione dell’intermediario, munito di poteri rappresentativi.

Pertanto, mancando la sottoscrizione dell’istituto di credito, il contratto andava dichiarato nullo, con l’effetto di dichiarare nulle tutte le operazioni di investimento in derivati.

Già ritenendo fondata la domanda per i motivi suindicati, il Tribunale ampliava la motivazione della decisione, esaminando la propensione al rischio degli investitori. Anche in tal caso, preso atto delle operazione rischiose in derivati e del profilo di rischio degli investitori, il Giudicante riscontrava la violazione della normativa vigente, avendo l’istituto di credito erroneamente profilato i clienti, confermando di non aver mai assunto informazioni specifiche, sia in materia di propensione al rischio, sia materia di situazione finanziaria, nonchè in merito agli obiettivi di investimento. Neanche le registrazioni telefoniche delle operazioni, davano ragione alla banca, anzi, l’audio confermava l’inadeguatezza delle operazioni e la negligenza dell’istituto di credito, nel non avere mai avvisato l’investitore di tale inadeguatezza.

Abstract:

Sentenza del Tribunale di Napoli in materia di operazioni di investimento in strumenti finanziari derivati / Nullità del contratto quadro e delle operazioni / Inadeguatezza ed errata profilatura.

Con decisione n. 12294/11, pubblicata in data 14 Novembre 2011, il Tribunale di Napoli ha confermato, ancora una volta, per gli istituti di credito, l’imprescindibile rilevanza delle norme contenute nel Testo Unico Finanziario e nei Regolamenti Consob, sia in fase contrattuale, che durante il corso delle singole operazioni di investimento.

Siamo di fronte ad un istituto di credito che non ha adempiuto, con la dovuta diligenza, agli obblighi imposti dalla legge, esponendo i propri clienti ad operazioni rischiose ed oggettivamente in perdita.

Gli attori si erano rivolti all’istituto di credito per operare in strumenti finanziari derivati. In particolare, la maggior parte delle operazioni, di cui è causa, ineriva all’acquisto ed alla vendita di opzioni Mib 30 Put e Call.

In virtù di tali operazioni, con cadenza giornaliera, durate per circa tre anni, gli investitori hanno perso ragguardevoli importi e, pertanto, chiedevano che tutte le operazioni effettuate fossero dichiarate nulle, per la violazione delle norme imperative (Decreto Legislativo 58/1998 e Regolamento Consob n. 11522/98, Artt. 27,28,29,30,61 e 62, nonché Artt. 1418, 1175 e 1176 del Codice Civile.

Gli attori, in via preliminare, eccepivano la nullità del contratto quadro, in quanto non sottoscritto dall’intermediario finanziario.

Tale deduzione, a parere del Tribunale, appariva fondata.

Dall’esame del contratto quadro, allegato da parte attrice, risultava mancante la sottoscrizione dell’intermediario finanziario.

In effetti, come ha affermato il Giudicante, sposando le tesi degli attori, la dicitura “Visto firmare”, apposta nei riquadri del contratto, aveva solo il valore di certificare l’identità degli investitori, ma non rappresentava la sottoscrizione dell’intermediario, munito di poteri rappresentativi.

Pertanto, mancando la sottoscrizione dell’istituto di credito, il contratto andava dichiarato nullo, con l’effetto di dichiarare nulle tutte le operazioni di investimento in derivati.

Già ritenendo fondata la domanda per i motivi suindicati, il Tribunale ampliava la motivazione della decisione, esaminando la propensione al rischio degli investitori. Anche in tal caso, preso atto delle operazione rischiose in derivati e del profilo di rischio degli investitori, il Giudicante riscontrava la violazione della normativa vigente, avendo l’istituto di credito erroneamente profilato i clienti, confermando di non aver mai assunto informazioni specifiche, sia in materia di propensione al rischio, sia materia di situazione finanziaria, nonchè in merito agli obiettivi di investimento. Neanche le registrazioni telefoniche delle operazioni, davano ragione alla banca, anzi, l’audio confermava l’inadeguatezza delle operazioni e la negligenza dell’istituto di credito, nel non avere mai avvisato l’investitore di tale inadeguatezza.