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Cassazione SU Civili: vicende del titolo esecutivo del creditore nell’esecuzione forzata, ripercussioni nei confronti dei creditori intervenuti

Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate risolvendo il contrasto giurisprudenziale relativo alle vicende inerenti al titolo esecutivo che regge il pignoramento e all’eventuale prosecuzione della procedura espropriativa in presenza di più creditori intervenuti, statuendo il seguente principio di diritto:

Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell’esecuzione sull’impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva.

Tuttavia, occorre distinguere: a) se l’azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l’intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell’azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l’azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolari, mentre il secondo consente l’estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo di creditore procedente ha conservato validità”.

La Corte afferma, pertanto, che lo sviluppo dell’esecuzione, su impulso del creditore intervenuto e munito di titolo tuttora esecutivo, non può essere ostacolato dalle vicende legate al titolo del procedente se successive all’intervento altrui nell’espropriazione in corso.

(Corte di Cassazione ˗ Sezioni Unite Civili, Sentenza 7 gennaio 2014, n. 61)

Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate risolvendo il contrasto giurisprudenziale relativo alle vicende inerenti al titolo esecutivo che regge il pignoramento e all’eventuale prosecuzione della procedura espropriativa in presenza di più creditori intervenuti, statuendo il seguente principio di diritto:


Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell’esecuzione sull’impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva.

Tuttavia, occorre distinguere: a) se l’azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l’intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell’azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l’azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolari, mentre il secondo consente l’estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo di creditore procedente ha conservato validità”.

La Corte afferma, pertanto, che lo sviluppo dell’esecuzione, su impulso del creditore intervenuto e munito di titolo tuttora esecutivo, non può essere ostacolato dalle vicende legate al titolo del procedente se successive all’intervento altrui nell’espropriazione in corso.

(Corte di Cassazione ˗ Sezioni Unite Civili, Sentenza 7 gennaio 2014, n. 61)