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Stop a cartelle e pignoramenti su stipendi e pensioni fino al 30 aprile: arriva la pace fiscale con il Decreto Sostegno 2021

Rouge! Rovigo, 21 marzo 2021
Ph. Francesca Russo / Rouge! Rovigo, 21 marzo 2021

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

Il Decreto Sostegno (varato dal Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2021), tra le tante misure per far rialzare il nostro Paese a seguito dell’emergenza sanitaria ed economica da Covid-19, ha previsto una proroga fino al 30 aprile 2021 degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dai soggetti incaricati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, nonché a titolo di pensione.

Restano, comunque, validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal primo marzo 2021 alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegno e sono fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi. Restano, altresì, acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti.

Cessati gli effetti della sospensione, quindi, a decorrere dall'1 maggio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e dunque la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della Riscossione fino alla concorrenza del debito).

 

Rottamazione cartelle

Per quanto riguarda le rate di rottamazione, in scadenza nel 2020, ci sarà tempo fino al 31 luglio 2021 per procedere con il pagamento. Per quelle in scadenza nel 2021 (con termine quindi al 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio), si potrà attendere invece fino al 30 novembre 2021.

Per il termine del 30 novembre 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del Decreto Legge n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021.

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

I soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, che non possono beneficiare del nuovo termine previsto per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sul proprio sito, ha messo a disposizione dei cittadini una sezione dedicata per richiedere una "rateizzazione".

 

Saldo e stralcio

Con riferimento al saldo e stralcio, il Decreto Sostegno ha previsto, per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019, uno slittamento al 31 luglio 2021 del termine per pagare le rate non versate nel 2020, mentre per le rate del 2021 c’è tempo fino al prossimo 30 novembre 2021. 

Per mantenere i benefici dell’agevolazione, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate del “Saldo e stralcio” che erano in scadenza  il 31 marzo e il 31 luglio 2020 e che non sono state ancora versate.

Per il termine del 31 luglio 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del Decreto Legge n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 9 agosto 2021.

Per coloro che sono in regola con i versamenti, il termine “ultimo” per pagare tutte le rate in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre.

Anche in questo caso, per mantenere i benefici del “Saldo e stralcio”, entro la scadenza prevista dal Decreto Sostegno dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 31 marzo e il 31 luglio 2021.

 

Cancellazione delle cartelle esattoriali

Sono invece automaticamente annullati i debiti di importo residuo, dalla data di entrata in vigore del Decreto Sostegno, fino a 5.000 euro, risultanti dai singoli incarichi affidati dagli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, per tutti i soggetti con reddito inferiore a 30.000 euro.