Cartelle esattoriali e pignoramenti: confermato lo stop fino al 31 agosto
Confermato lo stop alle notifiche di cartelle esattoriali fino al 31 agosto, con l’obbligo, però, di versare le rate 2020 della pace fiscale. È quanto stabilito dal Decreto Lavoro, n. 99/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2021, n. 155, recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”.
Cartelle esattoriali, avvisi di debito e accertamento: cosa prevede il Decreto Lavoro
È la stessa Agenzia delle Entrate Riscossione a dare notizia sul proprio sito del nuovo provvedimento messo in atto dal Governo Draghi sul tema dell’attività di riscossione.
Sono, quindi, sospese per i prossimi due mesi le attività di notifica di nuove cartelle esattoriali, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Sono altresì sospesi fino al 31 agosto 2021 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° settembre 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Pagamenti della pubblica amministrazione superiori a 5 mila euro
Sono, inoltre, sospesi dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’articolo 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, prima di disporre pagamenti, a qualunque titolo, di importo superiore a cinquemila euro.
La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa”.
Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento.
Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.