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Certezze sulle perplessità del ministro Nordio

Carlo Nordio (foto tratta da Wikipedia)
Carlo Nordio (foto tratta da Wikipedia)

Certezze sulle perplessità del ministro Nordio

 

“...se ho delle perplessità tecniche, queste riguardano l’adozione di una misura rispetto ai tempi in cui è stato commesso il reato e al tempo in cui sono iniziate le indagini”: così il ministro Carlo Nordio il 9 maggio 2024  a proposito della misura cautelare inflitta al Presidente Toti (notizia Ansa).

Egli ha diritto – come recita la legge in aderenza alla Costituzione - a non essere indicato come colpevole fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza di condanna irrevocabile. Ma, soprattutto in una fase così delicata del procedimento incoato, anche i Magistrati che si occupano del caso hanno diritto a non essere ‘giudicati’ sommariamente, con riferimento agli atti emessi, mediante valutazioni assertivamente ‘tecniche’ ma dichiaratamente non meditate. Specialmente ad opera del Ministro della Giustizia, che tra l’altro ha il potere di attivare la funzione ispettiva e di esperire l’azione disciplinare! “Su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere.”(L. Wittgenstein). Lo esige il giusto processo.

D’altronde non è la prima volta del Ministro. Il 22 febbraio 2023  l’opposizione gli aveva chiesto se intendesse revocare l’incarico al sottosegretario Andrea Delmastro, indagato per violazione del segreto d’ufficio. Il Ministro non solo ha difeso l’operato di Delmastro come aveva fatto già il 31 gennaio, ma se ne è assunta perfino la responsabilità tanto politica quanto giuridica, rivendicando che soltanto al suo Dicastero compete il diritto di stabilire se fossero segreti gli atti divulgati dall’indagato Delmastro per mezzo del collega  Giovanni Donzelli. A tal punto - egli ha adombrato  significativamente - che, qualora l’autorità giudiziaria avesse preteso di procedere ai sensi dell’art. 326 c.p. nei confronti del sottosegretario, egli avrebbe sollevato  conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. Al Segretario è stato addebitato il predetto reato, a seguito di imputazione coatta del G.I.P., ma – per fortuna – non è stato sollevato alcun conflitto di attribuzione.