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Art. 1111

Scioglimento della comunione

Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare [Codice di procedura civile 784] lo scioglimento della comunione [Codice civile 919, 1054, 1112, 1350, n. 11, 1506, 2283, 2817, n. 2, 2825]; l’autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l’immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri [Codice civile 320, 375, n. 3].

Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni [Codice civile 713].

Se gravi circostanze lo richiedono, l’autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto [Codice civile 2646; Codice della navigazione 260, 872].

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