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Art. 374

Autorizzazione del giudice tutelare

Il tutore non può senza l’autorizzazione del giudice tutelare [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 43; Codice civile 344, 377]:

1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l’uso del minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio;

2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche [Codice civile 2883, 2885] o allo svincolo di pegni [Codice civile 2794], assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio [Codice civile 320];

3) accettare eredità [Codice civile 471] o rinunciarvi [Codice civile 519], accettare donazioni [Codice civile 793] o legati [Codice civile 668, 671] soggetti a pesi o a condizioni;

4) fare contratti di locazione d’immobili oltre il novennio [Codice civile 1572] o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;

5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto [Codice civile 1171, 1172], di azioni possessorie [Codice civile 1168] o di sfratto [Codice di procedura civile 657] e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

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