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Capo I – Della tutela dei minori

Art. 343

Apertura della tutela

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale [Codice civile 330], si apre la tutela [Codice civile 402] presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore [Codice civile 90, 424; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 129].

Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita [Codice civile 45] con decreto del tribunale [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38].

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Sezione I – Del giudice tutelare

Art. 344

Funzioni del giudice tutelare

Presso ogni tribunale il giudice tutelare [Codice civile 318, 321, 336, 337] soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 43, 44, 45].

Il giudice tutelare può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni [Codice civile 2942, n. 1; Codice di procedura civile 732, 733, 734, 739].

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Sezione II – Del tutore e del protutore

Art. 345

Denunzie al giudice tutelare

L’ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni [Codice civile 346, 620, 622].

Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi l’apertura di una tutela.

I parenti entro il terzo grado [Codice civile 76] devono denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l’apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore [Codice civile 348] o protutore [Codice civile 360] entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.

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Art. 346

Nomina del tutore e del protutore

Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l’apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore [Codice civile 345, 348, 354, 355, 360, 389].

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Art. 347

Tutela di più fratelli

È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale.

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Art. 348

Scelta del tutore

Il giudice tutelare nomina tutore [Codice civile 346, 402] la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale. La designazione può essere fatta per testamento [Codice civile 587], per atto pubblico [Codice civile 2699] o per scrittura privata autenticata [Codice civile 2703].

Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti [Codice civile 74] o affini [Codice civile 78] del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l’ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell’articolo 147.

[La tutela dei cittadini di razza ariana non può essere affidata a persone appartenenti a razza diversa.]

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Art. 349

Giuramento del tutore

Il tutore, prima di assumere l’ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza [Codice civile 353].

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Art. 350

Incapacità all’ufficio tutelare

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall’ufficio [c.p. 541]:

1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;

2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale;

3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;

4) coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale o nella decadenza [Codice civile 330] da essa, o sono stati rimossi da altra tutela [Codice civile 384];

5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

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Art. 351

Dispensa dall’ufficio tutelare

Sono dispensati dall’ufficio di tutore:

[1) I principi della Famiglia reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei principi della stessa Famiglia;]

2) il Presidente del Consiglio dei ministri;

3) i membri del Sacro collegio;

4) i Presidenti delle assemblee legislative;

5) i ministri segretari di Stato.

Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4, e 5 possono far noto al giudice tutelare [Codice civile 344] che non intendono valersi della dispensa.

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Art. 352

Dispensa su domanda

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda [Codice civile 353] dall’assumere o dal continuare l’esercizio della tutela:

1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell’articolo precedente;

2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d’anime;

[3) le donne;]

4) i militari in attività di servizio;

5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;

6) chi ha più di tre figli minori;

7) chi esercita altra tutela;

8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;

9) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

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Art. 353

Domanda di dispensa

La domanda di dispensa per le cause indicate nell’articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento [Codice civile 349], salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.

Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l’ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona [Codice civile 360].

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Art. 354

Tutela affidata a enti di assistenza

La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l’ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all’ospizio in cui questi è ricoverato [Codice civile 344, 346]. L’amministrazione dell’ente o dell’ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela.

È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l’entità dei beni o altre circostanze lo richiedono [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 43].

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Art. 355

Protutore

Sono applicabili al protutore [Codice civile 359, 360] le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.

Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell’articolo 354 [Codice civile 424].

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Art. 356

Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore

Chi fa una donazione [Codice civile 769] o dispone con testamento [Codice civile 587] a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla responsabilità genitoriale, può nominargli un curatore speciale per l’amministrazione dei beni donati o lasciati [Codice civile 366; Codice di procedura civile 78].

Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Si applica in ogni caso al curatore speciale l’articolo 384.

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Sezione III – Dell’esercizio della tutela

Art. 357

Funzioni del tutore

Il tutore ha la cura della persona del minore [Codice civile 45, 371, 2048], lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni [Codice civile 165, 273, 379, 1471, n. 3; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 46].

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Art. 358

Doveri del minore

Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore [Codice civile 315]. Egli non può abbandonare la casa o l’istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.

Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 43; Codice civile 318, 344].

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Art. 359

Cattiva condotta del minore

[Il tutore che non riesce a frenare la cattiva condotta del minore [Codice civile 319, 410, n. 1], salva l’applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, ne riferisce al presidente del tribunale. Questi sentito il minore e, potendo, il protutore [Codice civile 346, 355] e qualche prossimo parente [Codice civile 74] o affine [Codice civile 78] e assunte informazioni può ordinare il collocamento del minore in un istituto di correzione [Codice civile 319; Codice di procedura civile 737].

Contro il decreto del presidente del tribunale è ammesso ricorso al presidente della corte di appello, che provvede sentito il pubblico ministero.]

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Art. 360

Funzioni del protutore

Il protutore [Codice civile 346, 355, 379] rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con l’interesse del tutore [Codice civile 380, 382, 1387].

Se anche il protutore si trova in opposizione d’interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale [Codice di procedura civile 78].

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l’ufficio. Frattanto [Codice civile 353] egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione [Codice civile 382].

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Art. 361

Provvedimenti urgenti

Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare [Codice civile 344] di dare, sia d’ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente [Codice civile 74] o di un affine [Codice civile 78] del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio [Codice civile 370]. Il giudice può procedere, occorrendo, all’apposizione dei sigilli [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 43; Codice di procedura civile 752], nonostante qualsiasi dispensa.

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Art. 362

Inventario

Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all’inventario dei beni del minore [Codice civile 363, 364, 366, 370, 371], nonostante qualsiasi dispensa.

L’inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare [Codice civile 344] la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.

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Art. 363

Formazione dell’inventario

L’inventario [Codice civile 362] si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare [Codice civile 344], con l’intervento del protutore [Codice civile 360] e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l’assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 46; Codice di procedura civile 769].

Il giudice può consentire che l’inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede euro 7,75.

L’inventario è depositato presso il tribunale.

Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità [Codice civile 367, 368].

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Art. 364

Contenuto dell’inventario

Nell’inventario [Codice civile 362] si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile [Codice civile 369, 373; Codice di procedura civile 775].

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Art. 365

Inventario di aziende

Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali [Codice civile 2195] o agricole [Codice civile 2135], si procede con le forme usate nel commercio o nell’economia agraria alla formazione dell’inventario dell’azienda, con l’assistenza e l’intervento delle persone indicate nell’articolo 363. Questi particolari inventari sono pure depositati presso il tribunale e il loro riepilogo è riportato nell’inventario generale [Codice civile 371, n. 3, 389].

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Art. 366

Beni amministrati da curatore speciale

Il tutore deve comprendere nell’inventario generale del patrimonio del minore [Codice civile 362] anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale [Codice civile 356]. Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all’inventario generale.

Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato.

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Art. 367

Dichiarazione di debiti o crediti del tutore

Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell’inventario [Codice civile 363]. Il cancelliere o il notaio hanno l’obbligo di interpellarlo al riguardo.

Nel caso di inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare [Codice civile 344] all’atto del deposito.

In ogni caso si fa menzione dell’interpellazione e della dichiarazione del tutore nell’inventario o nel verbale di deposito [Codice civile 368].

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Art. 368

Omissione della dichiarazione

Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati [Codice civile 363], decade da ogni suo diritto [Codice civile 367].

Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela [Codice civile 384].

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Art. 369

Deposito di titoli e valori

Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore [Codice civile 2003] e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare [Codice civile 344], salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.

Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione [Codice civile 361].

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Art. 370

Amministrazione prima dell’inventario

Prima che sia compiuto l’inventario [Codice civile 362], l’amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione [Codice civile 361].

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Art. 371

Provvedimenti circa l’educazione e l’amministrazione

Compiuto l’inventario [Codice civile 362], il giudice tutelare [Codice civile 344], su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 43]:

1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all’esercizio di un’arte, mestiere o professione, disposto l’ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci [Codice civile 2] e anche di età inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l’avviso dei parenti prossimi;

2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l’istruzione del minore e per l’amministrazione del patrimonio, fissando i modi d’impiego del reddito eccedente [Codice civile 357];

3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali [Codice civile 365], che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.

Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il tutore deve domandare l’autorizzazione del tribunale [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38]. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare [Codice civile 344] può consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa [Codice civile 2198].

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Art. 372

Investimento di capitali

I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare [Codice civile 344], essere dal tutore investiti:

1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;

2) nell’acquisto di beni immobili posti nella Repubblica;

3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nella Repubblica, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;

4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 251], ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.

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Art. 373

Titoli al portatore

Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore [Codice civile 364], il tutore deve farli convertire in nominativi [Codice civile 1999, 2003, 2021], salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia [Codice civile 369].

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Art. 374

Autorizzazione del giudice tutelare

Il tutore non può senza l’autorizzazione del giudice tutelare [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 43; Codice civile 344, 377]:

1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l’uso del minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio;

2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche [Codice civile 2883, 2885] o allo svincolo di pegni [Codice civile 2794], assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio [Codice civile 320];

3) accettare eredità [Codice civile 471] o rinunciarvi [Codice civile 519], accettare donazioni [Codice civile 793] o legati [Codice civile 668, 671] soggetti a pesi o a condizioni;

4) fare contratti di locazione d’immobili oltre il novennio [Codice civile 1572] o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;

5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto [Codice civile 1171, 1172], di azioni possessorie [Codice civile 1168] o di sfratto [Codice di procedura civile 657] e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

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Art. 375

Autorizzazione del tribunale

Il tutore non può [Codice civile 377] senza l’autorizzazione del tribunale [Codice di procedura civile 732]:

1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento [Codice civile 820];

2) costituire pegni [Codice civile 2784] o ipoteche [Codice civile 2808];

3) procedere a divisioni [Codice civile 713, 1111] o promuovere i relativi giudizi [Codice di procedura civile 784];

4) fare compromessi [Codice di procedura civile 806] e transazioni [Codice civile 1966] o accettare concordati.

L’autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.

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Art. 376

Vendita di beni

Nell’autorizzare la vendita dei beni, il tribunale [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38] determina se debba farsi all’incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo [Codice di procedura civile 733, 734].

Quando nel dare l’autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare [Codice civile 375, 377].

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Art. 377

Atti compiuti senza l’osservanza delle norme dei precedenti articoli

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa [Codice civile 428, 1425, 1441].

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Art. 378

Atti vietati al tutore e al protutore

Il tutore e il protutore non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona [Codice civile 599] dei beni e dei diritti del minore [Codice civile 1471, n. 3].

Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l’autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare [Codice civile 344, 1571].

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell’articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti [Codice civile 387, 1425, 1441].

Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore [Codice civile 1260, 1261].

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Art. 379

Gratuità della tutela

L’ufficio tutelare è gratuito [Codice civile 381].

Il giudice tutelare [Codice civile 344] tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore [Codice civile 360], autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell’amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 43; Codice civile 357].

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Art. 380

Contabilità dell’amministrazione

Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 46].

Il giudice può sottoporre il conto annuale all’esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore [Codice civile 360, 385].

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Art. 381

Cauzione

Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l’ammontare e le modalità [Codice civile 357].

Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

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Art. 382

Responsabilità del tutore e del protutore

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia [Codice civile 384]. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri [Codice civile 357, 1176].

Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio [Codice civile 360, 2941, n. 3].

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Sezione IV – Della cessazione del tutore dall’ufficio

Art. 383

Esonero dall’ufficio

Il giudice tutelare [Codice civile 344] può sempre esonerare il tutore dall’ufficio, qualora l’esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo [Codice civile 389].

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Art. 384

Rimozione e sospensione del tutore

Il giudice tutelare [Codice civile 344] può rimuovere dall’ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell’adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente [Codice civile 350, nn. 4 e 5, 368, 382, 402].

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall’esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione [Codice civile 389].

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Sezione V – Del rendimento del conto finale

Art. 385

Conto finale

Il tutore che cessa dalle funzioni [Codice civile 383, 384] deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell’amministrazione al giudice tutelare [Codice civile 295, 380; Codice di procedura civile 263]. Questi può concedere una proroga [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 46; Codice civile 2941, n. 3].

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Art. 386

Approvazione del conto

Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato [Codice civile 390], ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni [Codice civile 387, 388, 596].

Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva [Codice civile 295]; in caso contrario nega l’approvazione.

Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l’autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38, 43, 45].

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Art. 387

Prescrizione delle azioni relative alla tutela

Le azioni del minore contro il tutore [Codice civile 378, 382] e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono [Codice civile 2941, n. 3] in cinque anni dal compimento della maggiore età [Codice civile 2] o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall’ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso [Codice civile 386, 596].

Le disposizioni di quest’articolo non si applicano all’azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo [Codice civile 2946].

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Art. 388

Divieto di convenzioni prima dell’approvazione del conto

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall’approvazione del conto della tutela [Codice civile 386, 596, 779].

La convenzione può essere annullata [Codice civile 1425, 1441] su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

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Art. 389

Registro delle tutele

Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare [Codice civile 344], sono iscritti a cura del cancelliere l’apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l’esonero e la rimozione del tutore e del protutore [Codice civile 346, 383, 384], le risultanze degli inventari [Codice civile 365] e dei rendiconti [Codice civile 385] e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore.

Dell’apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per l’annotazione in margine all’atto di nascita del minore.

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