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Art. 348

Scelta del tutore

Il giudice tutelare nomina tutore [Codice civile 346, 402] la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale. La designazione può essere fatta per testamento [Codice civile 587], per atto pubblico [Codice civile 2699] o per scrittura privata autenticata [Codice civile 2703].

Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti [Codice civile 74] o affini [Codice civile 78] del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l’ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell’articolo 147.

[La tutela dei cittadini di razza ariana non può essere affidata a persone appartenenti a razza diversa.]

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