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Art. 386

Approvazione del conto

Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato [Codice civile 390], ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni [Codice civile 387, 388, 596].

Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva [Codice civile 295]; in caso contrario nega l’approvazione.

Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l’autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38, 43, 45].

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