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Art. 387

Prescrizione delle azioni relative alla tutela

Le azioni del minore contro il tutore [Codice civile 378, 382] e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono [Codice civile 2941, n. 3] in cinque anni dal compimento della maggiore età [Codice civile 2] o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall’ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso [Codice civile 386, 596].

Le disposizioni di quest’articolo non si applicano all’azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo [Codice civile 2946].

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