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Art. 388

Divieto di convenzioni prima dell’approvazione del conto

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall’approvazione del conto della tutela [Codice civile 386, 596, 779].

La convenzione può essere annullata [Codice civile 1425, 1441] su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

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