Art. 388
Divieto di convenzioni prima dell’approvazione del conto
Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall’approvazione del conto della tutela [Codice civile 386, 596, 779].
La convenzione può essere annullata [Codice civile 1425, 1441] su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
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