Art. 389
Registro delle tutele
Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare [Codice civile 344], sono iscritti a cura del cancelliere l’apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l’esonero e la rimozione del tutore e del protutore [Codice civile 346, 383, 384], le risultanze degli inventari [Codice civile 365] e dei rendiconti [Codice civile 385] e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore.
Dell’apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per l’annotazione in margine all’atto di nascita del minore.
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