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Art. 343

Apertura della tutela

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale [Codice civile 330], si apre la tutela [Codice civile 402] presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore [Codice civile 90, 424; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 129].

Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita [Codice civile 45] con decreto del tribunale [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38].

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