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Art. 344

Funzioni del giudice tutelare

Presso ogni tribunale il giudice tutelare [Codice civile 318, 321, 336, 337] soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 43, 44, 45].

Il giudice tutelare può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni [Codice civile 2942, n. 1; Codice di procedura civile 732, 733, 734, 739].

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