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Art. 372

Investimento di capitali

I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare [Codice civile 344], essere dal tutore investiti:

1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;

2) nell’acquisto di beni immobili posti nella Repubblica;

3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nella Repubblica, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;

4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 251], ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.

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