Art. 371
Provvedimenti circa l’educazione e l’amministrazione
Compiuto l’inventario [Codice civile 362], il giudice tutelare [Codice civile 344], su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 43]:
1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all’esercizio di un’arte, mestiere o professione, disposto l’ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci [Codice civile 2] e anche di età inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l’avviso dei parenti prossimi;
2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l’istruzione del minore e per l’amministrazione del patrimonio, fissando i modi d’impiego del reddito eccedente [Codice civile 357];
3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali [Codice civile 365], che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.
Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il tutore deve domandare l’autorizzazione del tribunale [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38]. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare [Codice civile 344] può consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa [Codice civile 2198].