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Art. 376

Vendita di beni

Nell’autorizzare la vendita dei beni, il tribunale [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38] determina se debba farsi all’incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo [Codice di procedura civile 733, 734].

Quando nel dare l’autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare [Codice civile 375, 377].

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