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Art. 375

Autorizzazione del tribunale

Il tutore non può [Codice civile 377] senza l’autorizzazione del tribunale [Codice di procedura civile 732]:

1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento [Codice civile 820];

2) costituire pegni [Codice civile 2784] o ipoteche [Codice civile 2808];

3) procedere a divisioni [Codice civile 713, 1111] o promuovere i relativi giudizi [Codice di procedura civile 784];

4) fare compromessi [Codice di procedura civile 806] e transazioni [Codice civile 1966] o accettare concordati.

L’autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.

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