Art. 375
Autorizzazione del tribunale
Il tutore non può [Codice civile 377] senza l’autorizzazione del tribunale [Codice di procedura civile 732]:
1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento [Codice civile 820];
2) costituire pegni [Codice civile 2784] o ipoteche [Codice civile 2808];
3) procedere a divisioni [Codice civile 713, 1111] o promuovere i relativi giudizi [Codice di procedura civile 784];
4) fare compromessi [Codice di procedura civile 806] e transazioni [Codice civile 1966] o accettare concordati.
L’autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.
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