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Art. 379

Gratuità della tutela

L’ufficio tutelare è gratuito [Codice civile 381].

Il giudice tutelare [Codice civile 344] tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore [Codice civile 360], autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell’amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 43; Codice civile 357].

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