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Art. 378

Atti vietati al tutore e al protutore

Il tutore e il protutore non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona [Codice civile 599] dei beni e dei diritti del minore [Codice civile 1471, n. 3].

Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l’autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare [Codice civile 344, 1571].

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell’articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti [Codice civile 387, 1425, 1441].

Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore [Codice civile 1260, 1261].

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