Art. 378
Atti vietati al tutore e al protutore
Il tutore e il protutore non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona [Codice civile 599] dei beni e dei diritti del minore [Codice civile 1471, n. 3].
Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l’autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare [Codice civile 344, 1571].
Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell’articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti [Codice civile 387, 1425, 1441].
Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore [Codice civile 1260, 1261].