Art. 363
Formazione dell’inventario
L’inventario [Codice civile 362] si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare [Codice civile 344], con l’intervento del protutore [Codice civile 360] e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l’assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 46; Codice di procedura civile 769].
Il giudice può consentire che l’inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede euro 7,75.
L’inventario è depositato presso il tribunale.
Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità [Codice civile 367, 368].