Art. 364
Contenuto dell’inventario
Nell’inventario [Codice civile 362] si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile [Codice civile 369, 373; Codice di procedura civile 775].
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