Art. 383
Esonero dall’ufficio
Il giudice tutelare [Codice civile 344] può sempre esonerare il tutore dall’ufficio, qualora l’esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo [Codice civile 389].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.