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Art. 369

Deposito di titoli e valori

Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore [Codice civile 2003] e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare [Codice civile 344], salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.

Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione [Codice civile 361].

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