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Art. 361

Provvedimenti urgenti

Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare [Codice civile 344] di dare, sia d’ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente [Codice civile 74] o di un affine [Codice civile 78] del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio [Codice civile 370]. Il giudice può procedere, occorrendo, all’apposizione dei sigilli [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 43; Codice di procedura civile 752], nonostante qualsiasi dispensa.

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