Art. 360
Funzioni del protutore
Il protutore [Codice civile 346, 355, 379] rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con l’interesse del tutore [Codice civile 380, 382, 1387].
Se anche il protutore si trova in opposizione d’interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale [Codice di procedura civile 78].
Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l’ufficio. Frattanto [Codice civile 353] egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione [Codice civile 382].
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