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Art. 359

Cattiva condotta del minore

[Il tutore che non riesce a frenare la cattiva condotta del minore [Codice civile 319, 410, n. 1], salva l’applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, ne riferisce al presidente del tribunale. Questi sentito il minore e, potendo, il protutore [Codice civile 346, 355] e qualche prossimo parente [Codice civile 74] o affine [Codice civile 78] e assunte informazioni può ordinare il collocamento del minore in un istituto di correzione [Codice civile 319; Codice di procedura civile 737].

Contro il decreto del presidente del tribunale è ammesso ricorso al presidente della corte di appello, che provvede sentito il pubblico ministero.]

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