Art. 350
Incapacità all’ufficio tutelare
Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall’ufficio [c.p. 541]:
1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale;
3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale o nella decadenza [Codice civile 330] da essa, o sono stati rimossi da altra tutela [Codice civile 384];
5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.