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Art. 351

Dispensa dall’ufficio tutelare

Sono dispensati dall’ufficio di tutore:

[1) I principi della Famiglia reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei principi della stessa Famiglia;]

2) il Presidente del Consiglio dei ministri;

3) i membri del Sacro collegio;

4) i Presidenti delle assemblee legislative;

5) i ministri segretari di Stato.

Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4, e 5 possono far noto al giudice tutelare [Codice civile 344] che non intendono valersi della dispensa.

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