Art. 351
Dispensa dall’ufficio tutelare
Sono dispensati dall’ufficio di tutore:
[1) I principi della Famiglia reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei principi della stessa Famiglia;]
2) il Presidente del Consiglio dei ministri;
3) i membri del Sacro collegio;
4) i Presidenti delle assemblee legislative;
5) i ministri segretari di Stato.
Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4, e 5 possono far noto al giudice tutelare [Codice civile 344] che non intendono valersi della dispensa.
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